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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34775/2022

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ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 14653/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 112/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 novembre 2013; nonché sul ricorso iscritto al n. 14654/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 111/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 novembre 2013; udita la relazione della causa, nell'adunanza camerale dell'Il novembre 2022, del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2004 a seguito di applicazione del cd. redditometro, in particolare tenendo conto che ella risultava proprietaria del 50 per cento di un'autovettura e che aveva acquistato un immobile del valore di euro 500.000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso della contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, davanti alla quale si costituivano gli eredi della contribuente, con la sentenza n. 112/14/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio.

4. L'Ufficio ricorre, contro la sentenza della CTR della Toscana, con tre motivi.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore in appello.

5. Con distinto avviso, l'Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] anche per l'anno 2005 a seguito di applicazione del redditometro.

6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], erede della contribuente.

7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con la sentenza n. 111/14/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio.

8. L'Ufficio ricorre, contro la sentenza della CTR della Toscana, con tre motivi.

E' rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore in appello.

9. Le cause sono state fissate per la camera di consiglio dell'Il novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente occorre riunire i giudizi iscritti ai nn. 14653/2014 e 14654/2014 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

2. Nel giudizio iscritto al n. 14653/2014 la ricorrente propone tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo la sentenza motivata in modo solo apparente.

Col secondo motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 38, quarto, quinto e sesto comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Col terzo motivo deduce ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3. Anche nel giudizio iscritto al n. 14654/2014 l'Agenzia propone tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. 31/ dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo la sentenza motivata in modo solo apparente.

Col secondo motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 38, quarto, quinto e sesto comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Col terzo motivo deduce ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

5. Al giudizio conclusosi con la sentenza n. 112/14/2013 della Commissione tributaria regionale della Toscana ha partecipato quale parte anche [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso dell'Agenzia non è stato né indirizzato né notificato.Occorre quindi fare applicazione dei principi per cui gli eredi della parte deceduta in corso di giudizio vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale) nonché che la necessità di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (tra le tante Cass. 08/11/2017, n. 26433).

Occorre quindi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M. ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 14653/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 112/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 novembre 2013; nonché sul ricorso iscritto al n. 14654/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 111/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 novembre 2013; udita la relazione della causa, nell'adunanza camerale dell'Il novembre 2022, del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2004 a seguito di applicazione del cd. redditometro, in particolare tenendo conto che ella risultava proprietaria del 50 per cento di un'autovettura e che aveva acquistato un immobile del valore di euro 500.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso della contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, davanti alla quale si costituivano gli eredi della contribuente, con la sentenza n. 112/14/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio. 4. L'Ufficio ricorre, contro la sentenza della CTR della Toscana, con tre motivi.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore in appello. 5. Con distinto avviso, l'Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] anche per l'anno 2005 a seguito di applicazione del redditometro. 6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], erede della contribuente. 7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con la sentenza n. 111/14/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio. 8. L'Ufficio ricorre, contro la sentenza della CTR della Toscana, con tre motivi. E' rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore in appello. 9. Le cause sono state fissate per la camera di consiglio dell'Il novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre riunire i giudizi iscritti ai nn. 14653/2014 e 14654/2014 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. 2. Nel giudizio iscritto al n. 14653/2014 la ricorrente propone tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo la sentenza motivata in modo solo apparente. Col secondo motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 38, quarto, quinto e sesto comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Col terzo motivo deduce ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3. Anche nel giudizio iscritto al n. 14654/2014 l'Agenzia propone tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. 31/ dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo la sentenza motivata in modo solo apparente. Col secondo motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 38, quarto, quinto e sesto comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Col terzo motivo deduce ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 5. Al giudizio conclusosi con la sentenza n. 112/14/2013 della Commissione tributaria regionale della Toscana ha partecipato quale parte anche [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso dell'Agenzia non è stato né indirizzato né notificato.Occorre quindi fare applicazione dei principi per cui gli eredi della parte deceduta in corso di giudizio vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale) nonché che la necessità di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (tra le tante Cass. 08/11/2017, n. 26433). Occorre quindi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvi
Sentenza Cassazione n. 34775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris