CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 21918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (CUI 0525PDS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del ricorso straordinario, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 25765/22 del 21/12/2022, la Prima Sezione penale di questa Corte, per quanto è qui di interesse, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Catanzaro, sempre per quanto è qui di interesse, aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Maccari era stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, per una serie di reati-fine, per il reato di intestazione fittizia di beni e per quello di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. 2. Avverso l'indicata sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'errore percettivo in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione, che avrebbe ignorato la doglianza relativa alla mancata valutazione della consulenza tecnica della difesa da parte della Corte di appello di Catanzaro, regolarmente acquisita nel corso del giudizio di merito, in linea con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, laddove la sentenza impugnata afferma che la consulenza tecnico-contabile non era stata allegata e nemmeno riprodotta nei suoi contenuti, sicché la motivazione addotta per disporre la confisca dei beni ex art. 240-bis cod. pen. è meramente apparente, poiché non ha tenuto delle deduzioni difensive e non ha considerato che la consulenza era già patrimonio del compendio processuale, come si ricava dalla sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha comunque trasmesso la propria requisitoria, con la quale chiede l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha presentato memoria di replica e conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 1.1. In limine, mette conto rilevare che: - con il nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduceva violazione ed erronea applicazione degli artt. 416-bis, settimo comma, 240 cod. pen. e dell'art. 12 -sexies d. I. n. 306 del 1990, nonché vizio di motivazione quanto alla disposta confisca, confermata nella pretermissione degli elementi rappresentati dalla difesa con la propria consulenza, tali da smentire la ritenuta sproporzione tra redditi percepiti e valore degli acquisiti; - con il decimo motivo a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunciava la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata lì dove aveva ritenuto non giustificato l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione del ricorrente. - la sentenza della Prima Sezione penale, si è così pronuncia sui due motivi: «13.8 Il nono motivo del ricorso a firma dell'avv.to Bruno contesta la statuizione di confisca dei beni del ricorrente, rispetto alla quale la motivazione sarebbe apparente perché incurante delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte. 13.8.1 Ad avviso del Collegio la doglianza soffre di generica formulazione poiché denuncia una carenza motivazionale rispetto ad un atto di natura tecnico- contabile che non è stato allegato e nemmeno riprodotto nei suoi contenuti, risultando così l'impugnazione priva di autosufficienza. 13.8.2 Per contro, la Corte di appello ha rimarcato che, per quanto emerso dalle indagini patrimoniali, il reddito percepito dal ricorrente e dalla moglie sino alla data del matrimonio ed anche negli anni successivi non era sufficiente a costituire una riserva alla quale attingere per effettuare l'acquisto nel 2012 dell'immobile confiscato mediante la corresponsione della parte del prezzo non coperta dal mutuo bancario ottenuto, il versamento dei ratei del finanziamento e l'acquisto di un'autovettura e di un motociclo, l'avvio dell'impresa poi intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed al contempo a provvedere al mantenimento di un nucleo familiare composto da quattro persone. Tali rilievi non sono contraddetti nei ricorsi con argomenti puntuali e verificabili. Per contro, quanto dedotto con il decimo motivo del ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] attiene a questioni di fatto sul versamento dell'anticipo di 40.000 euro da parte della madre del ricorrente per l'acquisto di immobile destinato ad abitazione e sul finanziamento bancario, i cui ratei sarebbero stati corrisposti tra 2012 e 2014 con redditi di lecita provenienza. Non soltanto non si dimostra che le medesime questioni fossero state prospettate ai giudici di merito, ma nel ricorso non si indica nemmeno a quale titolo la madre del ricorrente avrebbe elargito la somma predetta, né si deduce come e quando l'avrebbe erogata, né si producono gli atti di mutuo e di acquisto dai quali dovrebbe dedursi la dimostrazione degli assunti-difensivi. Inoltre, nel predetto ricorso si afferma in termini assolutamente generici che la consulenza di parte avrebbe provato la congruità dei redditi disponibili rispetto agli esborsi sostenuti, ma ciò nel difetto di qualsiasi illustrazione sui dati contabili ed i relativi risultati. La carenza di autosufficienza degli atti d'impugnazione preclude a questa Corte la conduzione di ogni possibile verifica sulla fondatezza delle doglianze, che risultano inammissibili». 2. Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata non è incorsa in alcun errore riconducibile alla disciplina del ricorso straordinario, in quanto la Prima Sezione si è limitata a interpretare, in termini stringenti, gli oneri di allegazione gravanti sull'imputato che abbia dedotto un travisamento per omissione (come, almeno, per il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che essi impongano la concreta allegazione al ricorso o la riproduzione dei relativi contenuti dell'atto sul quale si basa la deduzione del vizio denunciato. Sotto questo profilo, la statuizione e la motivazione della sentenza oggi impugnata sono in linea con l'orientamento in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta; Sez. 2, n. 48289 del 11/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053). Del resto, la stessa memoria del ricorrente fa riferimento a un «malgoverno del principio di autosufficienza», operandone «un'applicazione sproporzionata ed eccessivamente formalistica». E a conferma che a venire in rilievo è una questione concernente l'interpretazione della norma processuale e non di errori suscettibili di essere fatti valere con il ricorso straordinario, può richiamarsi il diverso indirizzo secondo cui in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talannanca, Rv. 276432). Peraltro, il ricorrente neppure deduce di avere con il ricorso per cassazione puntualmente adempiuto agli oneri prescritti dall'art. 165-bis cod. proc. pen., il che mette in luce un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso straordinario. 3. D'altra parte, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro, Rv. 266745; Sez. 4, n. 17902 del 30/03/2022, Conte; Sez. 5, n. 1878 del 25/11/2021, dep. 2022, Granata; Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento