CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 29711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mini in composizione monocratica,sollevato con ordinanza del 10/03/2026 del Tribunale di Rimini in composizione collegiale nelprocesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1972.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede didichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, a seguito di trasmissione degli attiper competenza da parte del Tribunale di Rimini in composizione monocratica conprovvedimento emesso all’udienza del 26 gennaio 2026, ha ritenuto, con l’ordinanza inepigrafe tramite la quale ha sollevato conflitto di competenza, che, sebbene i delitti di cui agliartt. 2 e 4 l. n. 895 del 1967 e 23 l. n. 110 del 1975 dovessero essere attribuiti, ai sensidell’art. 33-bis cod. proc. pen., alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, allaluce della previsione di cui all’art. 33-quinquies cod. proc. pen. restassero del Giudicemonocratico del Tribunale di Rimini, essendo stata rilevata l’erronea attribuzione tardivamente.2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso questa [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, didichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quantodue giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dandocosì luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata aquesta Corte dalle norme successive.Il conflitto, ammissibile in rito (si veda Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, Confl. comp. inproc. sapone e altri, Rv. 285250, secondo cui è ammissibile il conflitto di competenza tra iltribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto,anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, una situazione di stasiprocessuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen.,la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione), deve essere risolto individuando lacompetenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, al quale vannoconseguentemente trasmessi gli atti.L’art. 33-quinquies cod. proc. pen., invero, prevede che «l’inosservanza delle disposizionirelative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale omonocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena didecadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare, o, se questa manca, entro iltermine previsto dall’art. 491, comma 1» e che «entro quest’ultimo termine deve essereproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare».Nel caso in esame il Tribunale in composizione collegiale ha rilevato come, a seguito diudienza preliminare, fosse stata fissata l’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale incomposizione monocratica, nella quale il giudice, in assenza di questioni preliminari, avevaaperto il dibattimento e deciso sulle richieste di prova delle parti, rinviando per l’esame deitesti all’udienza del 26 gennaio 2026, nel corso della quale, a seguito dell’eccezione del P.m.,aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale.In tali termini, alla luce degli elementi sopraindicati, superati i limiti temporali previsti apena di decadenza, entro i quali poter rilevare l’erronea attribuzione del reato, la cognizionedella causa rimane attribuita al giudice procedente e, quindi, al Tribunale di Rimini incomposizione monocratica (si veda Sez. 1, n. 16664 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, cheaffronta un caso simile a quello in esame). P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini in composizionemonocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]