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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 20423/2026

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del Tribunale di Bergamovisti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1962;visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalProcuratore generale;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 01 ottobre 2025 con cui il Tribunale diBergamo, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 8 direclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione al reato continuato di truffaaggravata, previo riconoscimento della prevalenza della contestata aggravantedi cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche.2.

Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà emanifesta illogicità con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Il Tribunale avrebbe fondato la concessione del beneficio esclusivamente sulledichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 01 ottobre 2025, senzatuttavia considerare la genericità e la non pertinenza delle medesime rispetto aifatti oggetto di contestazione.

Ciò troverebbe conferma nel fatto che, nell’esamedei singoli capi d’imputazione, il giudice non avrebbe mai richiamato alcuncontenuto confessorio riferibile all’imputato.Il ricorrente deduce, altresì, che nel corso del procedimento il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe mai ammesso le proprie responsabilità, come emergerebbe sia dallanecessità di svolgere articolate attività investigative in relazione a ciascunepisodio di truffa sia dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali hannoriferito che, una volta ricevuto il denaro, l’imputato si rendeva irreperibile.Sulla base di tali elementi, il Procuratore generale sostiene l’insussistenza delcomportamento collaborativo valorizzato dal giudice di merito, il quale avrebbeinoltre omesso di considerare la sistematicità del meccanismo fraudolentoreiteratamente posto in essere dall’imputato ai danni di soggetti stranieri e,pertanto, maggiormente vulnerabili rispetto alle condotte decettive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché dedotto in carenza di interesse.Va preliminarmente ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso percassazione, non è sufficiente la mera legittimazione astratta all’impugnazione,essendo altresì necessario, in conformità ai principi generali dettati dal libro IXdel codice di rito e, segnatamente, dal Titolo I recante le «disposizioni generali»,che la parte sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla proposizione delgravame.L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve, in particolare,consistere nella prospettiva di conseguire, attraverso l’eliminazione delprovvedimento censurato, un risultato pratico favorevole, idoneo a rimuovere ilpregiudizio derivante dalla decisione impugnata; esso deve permanere sino almomento della decisione e ricorre soltanto quando l’impugnazione sia suscettibiledi determinare una situazione processuale più vantaggiosa rispetto a quellaesistente.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la nozione diinteresse ad impugnare deve essere apprezzata in termini utilitaristici, sia conriferimento alla finalità negativa di eliminare una situazione di svantaggioprocessuale derivante dal provvedimento censurato sia con riguardo alla finalitàpositiva di conseguire un esito più favorevole, purché coerente con il sistemanormativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021,Migliore, Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, Tosoni,non massimata).Ne consegue che non può ritenersi configurabile un interesse giuridicamenteapprezzabile allorquando la censura sia unicamente finalizzata a conseguire unadiversa ricostruzione argomentativa della decisione ovvero a sollecitare unaverifica meramente teorica della correttezza della motivazione adottata dalgiudice di merito, in assenza di qualsivoglia concreta utilità per il ricorrente.Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di tale interesse qualora il motivo diricorso sia volto esclusivamente alla tutela di un’astratta esigenza di esattezzagiuridica della decisione, senza che ne consegua il soddisfacimento di unaposizione soggettiva giuridicamente rilevante, risolvendosi, diversamente, nellamera prospettazione di un interesse di fatto, come tale privo di tutela nell’ambitodel giudizio di legittimità.2.

Tali presupposti difettano nel caso di specie.

Dall’eventuale annullamento dellasentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche il Procuratore generale ricorrente non trarrebbe, infatti, alcunaconcreta utilità processuale.Deve osservarsi, al riguardo, che il giudice di merito ha ritenuto le circostanzedeterminando, per effetto del giudizio di comparazione, un aumento della penabase stabilita per il reato di truffa nella misura di quattro mesi di reclusione edeuro 200,00 di multa ai sensi dell’art. 61, n. 11, cod. pen.Il ricorrente si è limitato a dedurre la manifesta illogicità della motivazione postaa fondamento della concessione delle attenuanti generiche, senza tuttaviaindicare quale concreto vantaggio deriverebbe, sul piano sanzionatorio oprocessuale, dall’annullamento della decisione sul punto.Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., inassenza di una concreta utilità conseguibile mediante l’accoglimento del gravame(cfr. Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760–01 e successivamente, in senso conforme,fra le sentenze non massimate: Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, Carbone; Sez.2, n. 46009 del 17/11/2021, Giordano; Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, Campo;Sez. 6, n. 15539 del 23/03/2021, Antonuccio; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021,[OSCURATO:PERSONA]).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Bergamovisti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1962;visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalProcuratore generale;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 01 ottobre 2025 con cui il Tribunale diBergamo, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 8 direclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione al reato continuato di truffaaggravata, previo riconoscimento della prevalenza della contestata aggravantedi cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche.2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà emanifesta illogicità con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Il Tribunale avrebbe fondato la concessione del beneficio esclusivamente sulledichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 01 ottobre 2025, senzatuttavia considerare la genericità e la non pertinenza delle medesime rispetto aifatti oggetto di contestazione. Ciò troverebbe conferma nel fatto che, nell’esamedei singoli capi d’imputazione, il giudice non avrebbe mai richiamato alcuncontenuto confessorio riferibile all’imputato.Il ricorrente deduce, altresì, che nel corso del procedimento il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe mai ammesso le proprie responsabilità, come emergerebbe sia dallanecessità di svolgere articolate attività investigative in relazione a ciascunepisodio di truffa sia dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali hannoriferito che, una volta ricevuto il denaro, l’imputato si rendeva irreperibile.Sulla base di tali elementi, il Procuratore generale sostiene l’insussistenza delcomportamento collaborativo valorizzato dal giudice di merito, il quale avrebbeinoltre omesso di considerare la sistematicità del meccanismo fraudolentoreiteratamente posto in essere dall’imputato ai danni di soggetti stranieri e,pertanto, maggiormente vulnerabili rispetto alle condotte decettive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto in carenza di interesse.Va preliminarmente ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso percassazione, non è sufficiente la mera legittimazione astratta all’impugnazione,essendo altresì necessario, in conformità ai principi generali dettati dal libro IXdel codice di rito e, segnatamente, dal Titolo I recante le «disposizioni generali»,che la parte sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla proposizione delgravame.L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve, in particolare,consistere nella prospettiva di conseguire, attraverso l’eliminazione delprovvedimento censurato, un risultato pratico favorevole, idoneo a rimuovere ilpregiudizio derivante dalla decisione impugnata; esso deve permanere sino almomento della decisione e ricorre soltanto quando l’impugnazione sia suscettibiledi determinare una situazione processuale più vantaggiosa rispetto a quellaesistente.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la nozione diinteresse ad impugnare deve essere apprezzata in termini utilitaristici, sia conriferimento alla finalità negativa di eliminare una situazione di svantaggioprocessuale derivante dal provvedimento censurato sia con riguardo alla finalitàpositiva di conseguire un esito più favorevole, purché coerente con il sistemanormativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021,Migliore, Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, Tosoni,non massimata).Ne consegue che non può ritenersi configurabile un interesse giuridicamenteapprezzabile allorquando la censura sia unicamente finalizzata a conseguire unadiversa ricostruzione argomentativa della decisione ovvero a sollecitare unaverifica meramente teorica della correttezza della motivazione adottata dalgiudice di merito, in assenza di qualsivoglia concreta utilità per il ricorrente.Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di tale interesse qualora il motivo diricorso sia volto esclusivamente alla tutela di un’astratta esigenza di esattezzagiuridica della decisione, senza che ne consegua il soddisfacimento di unaposizione soggettiva giuridicamente rilevante, risolvendosi, diversamente, nellamera prospettazione di un interesse di fatto, come tale privo di tutela nell’ambitodel giudizio di legittimità.2. Tali presupposti difettano nel caso di specie. Dall’eventuale annullamento dellasentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche il Procuratore generale ricorrente non trarrebbe, infatti, alcunaconcreta utilità processuale.Deve osservarsi, al riguardo, che il giudice di merito ha ritenuto le circostanzedeterminando, per effetto del giudizio di comparazione, un aumento della penabase stabilita per il reato di truffa nella misura di quattro mesi di reclusione edeuro 200,00 di multa ai sensi dell’art. 61, n. 11, cod. pen.Il ricorrente si è limitato a dedurre la manifesta illogicità della motivazione postaa fondamento della concessione delle attenuanti generiche, senza tuttaviaindicare quale concreto vantaggio deriverebbe, sul piano sanzionatorio oprocessuale, dall’annullamento della decisione sul punto.Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., inassenza di una concreta utilità conseguibile mediante l’accoglimento del gravame(cfr. Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760–01 e successivamente, in senso conforme,fra le sentenze non massimate: Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, Carbone; Sez.2, n. 46009 del 17/11/2021, Giordano; Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, Campo;Sez. 6, n. 15539 del 23/03/2021, Antonuccio; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021,[OSCURATO:PERSONA]). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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