CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 24787/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20597-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIE 1 1A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; contraricorrente - avverso la sentenza n. 539/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20597 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.20597/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritta all'Albo professionale ma non alla Cassa forense, tenuta a versare alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] i contributi relativi ai redditi professionali conseguiti nell'anno 2011; la Corte territoriale ha ritenuto provato l'esercizio abituale dell'attività sebbene il reddito conseguito risultasse inferiore alla soglia legale di Euro 5.000,00; ha, inoltre, rigettato l'eccezione di prescrizione assumendo quale dies a quo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3 comma 9, L. n. 335/1995"; contesta la statuizione con la quale si assume che il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non nella data di scadenza del credito; che la data ultima per il pagamento era il 7.07.2012, sicché, alla comunicazione del primo atto interruttivo da parte dell'Istituto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la prescrizione quinquennale era già decorsa; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, col, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 25, L. n. 335/1995, dell'art. 2, comma 26 in combinato disposto con il D.L. n.98 del 2011, art. 18, comma 12, come risulta convertito dalla L. n. 111 del 2011, dal D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 8, dalla L. n.576 del 1980, art. 22, commi 1 e 3, dal D.M. n.281 del 1996, art. 6, dal D.L. n.269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n.326 del 2003, e dall'art. 2697 c.c."; il motivo si appunta sull'accertamento di fatto svolto dalla Corte territoriale, e sulla mancata attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA] dell'onere di provare l'esercizio abituale dell'attività professionale; il primo motivo merita accoglimento; questa Corte, in plurimi arresti, ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; il motivo di ciò è che l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, ossia la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, non costituisce presupposto del credito contributivo, bensì mera dichiarazione di scienza (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, n.19403 del 2019, n.1557 del 2020, n. 10273 del 2021); il secondo motivo è, invece, infondato; l'accertamento dell'abitualità della professione svolta dall'odierna ricorrente è stato effettuato dal giudice dell'appello attuando correttamente i principi affermati da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021 e successive), secondo i quali, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione;nel caso in esame il giudice del merito, seguendo il Supremo insegnamento, non si è limitato a far derivare la natura occasionale dell'attività dall'ammontare del reddito in misura inferiore alla soglia legale - attraverso un mero automatismo -, ma ha indagato in punto di fatto, in base agli elementi presuntivi emersi in giudizio (iscrizione all'Albo, apertura della partita IVA), concludendo che l'abitualità, oltre che da tali elementi presuntivi, trovava conferma altresì nell'ammissione nel ricorso introduttivo del giudizio, da parte della stessa professionista, di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Rimini dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di esercitare esclusivamente attività libero professionale; in definitiva, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] non tenuta a versare alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] i contributi relativi ai redditi professionali conseguiti nell'anno 2011, per i quali è maturata la prescrizione quinquennale; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara [OSCURATO:PERSONA] non tenuta a versare alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] i contributi relativi ai redditi professionali conseguiti nell'anno 2011. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura