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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 46094/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 luglio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56-110-628 cod. pen., ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110-628 e 56-110-620 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ed ha confermato integralmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Violazione della legge penale e di norme processuali, non essendosi la Corte di appello conformata alla misura finale della pena concordata tra le parti e vincolante per il giudice nella sua totalità.

Con memoria datata 28 settembre 2023, la ricorrente ha poi eccepito la tardività della notifica delle conclusioni della Procura generale, pervenute alla difesa solo il 27 settembre 2023, a ridosso della scadenza del termine di cinque giorni spettante all'imputata.

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod, pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla pena irrogata, eccessivamente severa, a fronte del più benevolo trattamento riservato ai coimputati.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ferma restando che la richiesta concordata tra accusa e difesa ex art. 599- bis cod. proc. pen., in ordine alla misura finale della pena, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114), occorre tuttavia rilevare preliminarmente la carenza di interesse ad impugnare in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto il ricorso non indichi l'esatta divergenza tra quanto concordato e richiesto e quanto pronunciato dalla Corte, la semplice comparazione degli atti evidenzia come a fronte di una proposta di pena finale di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1000 di multa (indicata come «euro seicento» nella parte motiva), i giudici di appello abbiano poi rideterminato la sanzione, come da dispositivo, nei termini suddetti soltanto per quanto attiene alla reclusione, non irrogando erroneamente nessuna pena pecuniaria.

L'imputata non ha alcun interesse a dolersi del mancato recepimento di una parte dell'accordo, dati gli esiti con ogni evidenza a lei soltanto favorevoli.

Le considerazioni procedimentali che precedono assorbono anche le doglianze inerenti alla intempestiva comunicazione delle conclusioni dell'Ufficio requirente. (Peraltro, l'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione incide soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; cfr. Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi, Rv. 280388.

Nel caso di specie, la difesa ha compiutamente esercitato il proprio contraddittorio rispetto alle richieste della Procura generale).

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 700 di multa, per il reato di rapina tentata in concorso ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza (il Tribunale di Milano osserva, peraltro, come si tratti della medesima pena finale proposta ex art. 444 cod. proc. pen. dall'imputato, a cui il pubblico ministero non aveva prestato il consenso, pur frutto di un diverso computo).

La Corte lombarda, argomentando congruamente in punto di fatto, rileva come il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. effettuato in primo grado contemperasse adeguatamente la gravità del reato (connotato da un piano preordinato e da professionalità criminale) e dei precedenti (tali da far contestare e ritenere la recidiva reiterata specifica infraquinquennale) con l'esigenza di scongiurare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo.

La scelta del rito, peraltro, aveva già comportato, quale fisiologica conseguenza premiale, la diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.

In tal modo, è stata chiarita la adeguatezza della sanzione concretamente inflitta, nella discrezionalità dei giudici di merito, in maniera logica e aderente al dato processuale.

D'altronde, alla luce di ciò, il richiamo alla diversa dosimetria della pena in relazione ad altri co-imputati risulta del tutto improprio, a maggior ragione rispetto a quanti hanno optato per una definizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Il motivo è dunque non consentito, laddove invoca una diversa valutazione delle emergenze processuali, nonché manifestamente infondato.

3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 luglio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56-110-628 cod. pen., ed [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110-628 e 56-110-620 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ed ha confermato integralmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione della legge penale e di norme processuali, non essendosi la Corte di appello conformata alla misura finale della pena concordata tra le parti e vincolante per il giudice nella sua totalità. Con memoria datata 28 settembre 2023, la ricorrente ha poi eccepito la tardività della notifica delle conclusioni della Procura generale, pervenute alla difesa solo il 27 settembre 2023, a ridosso della scadenza del termine di cinque giorni spettante all'imputata. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod, pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla pena irrogata, eccessivamente severa, a fronte del più benevolo trattamento riservato ai coimputati. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ferma restando che la richiesta concordata tra accusa e difesa ex art. 599- bis cod. proc. pen., in ordine alla misura finale della pena, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114), occorre tuttavia rilevare preliminarmente la carenza di interesse ad impugnare in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto il ricorso non indichi l'esatta divergenza tra quanto concordato e richiesto e quanto pronunciato dalla Corte, la semplice comparazione degli atti evidenzia come a fronte di una proposta di pena finale di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1000 di multa (indicata come «euro seicento» nella parte motiva), i giudici di appello abbiano poi rideterminato la sanzione, come da dispositivo, nei termini suddetti soltanto per quanto attiene alla reclusione, non irrogando erroneamente nessuna pena pecuniaria. L'imputata non ha alcun interesse a dolersi del mancato recepimento di una parte dell'accordo, dati gli esiti con ogni evidenza a lei soltanto favorevoli. Le considerazioni procedimentali che precedono assorbono anche le doglianze inerenti alla intempestiva comunicazione delle conclusioni dell'Ufficio requirente. (Peraltro, l'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione incide soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; cfr. Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi, Rv. 280388. Nel caso di specie, la difesa ha compiutamente esercitato il proprio contraddittorio rispetto alle richieste della Procura generale). 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 700 di multa, per il reato di rapina tentata in concorso ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza (il Tribunale di Milano osserva, peraltro, come si tratti della medesima pena finale proposta ex art. 444 cod. proc. pen. dall'imputato, a cui il pubblico ministero non aveva prestato il consenso, pur frutto di un diverso computo). La Corte lombarda, argomentando congruamente in punto di fatto, rileva come il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. effettuato in primo grado contemperasse adeguatamente la gravità del reato (connotato da un piano preordinato e da professionalità criminale) e dei precedenti (tali da far contestare e ritenere la recidiva reiterata specifica infraquinquennale) con l'esigenza di scongiurare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo. La scelta del rito, peraltro, aveva già comportato, quale fisiologica conseguenza premiale, la diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen. In tal modo, è stata chiarita la adeguatezza della sanzione concretamente inflitta, nella discrezionalità dei giudici di merito, in maniera logica e aderente al dato processuale. D'altronde, alla luce di ciò, il richiamo alla diversa dosimetria della pena in relazione ad altri co-imputati risulta del tutto improprio, a maggior ragione rispetto a quanti hanno optato per una definizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il motivo è dunque non consentito, laddove invoca una diversa valutazione delle emergenze processuali, nonché manifestamente infondato. 3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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