Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 79/1987
ECLI:IT:COST:1987:79
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel giudizio conseguente al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] diversi avverso la separata iscrizione a ruolo, ai
fini dell'ILOR, dei redditi relativi a taluni fabbricati posseduti
dalla Società stessa, la Commissione Tributaria di primo grado di
Milano sollevava, con ordinanza 28 settembre 1978 (pervenuta alla
Corte il 30 ottobre 1979), questione di legittimità costituzionale
degli art.li 4 co. 3 e 6 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599
(Istituzione e disciplina dell'ILOR), per violazione dell'art. 76
Cost. in relazione all'art. 4 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega
legislativa al Governo per la riforma tributaria).
Va chiarito che la Società ricorrente pretendeva che i suoi
redditi da fabbricati, anziché essere separatamente iscritti a
ruolo, fossero tassati, ai fini ILOR, nel reddito complessivo
accertato ai fini I.R.P.E.G.: e ciò in quanto in quell'anno la
Società aveva avuto una notevole perdita fiscale.
[OSCURATO:PERSONA], facendo leva sugli art.li 40 d.P.R.
597/73 e 5 comma 2 d.P.R. 598/73 e ritenendo che le denunziate
disposizioni di legge, in relazione a quelle ora citate, avrebbero
dato fondamento alle richieste della ricorrente, rilevava, però,
che, in tal caso, la normativa stessa veniva a porsi in contrasto con
la legge delega per la riforma tributaria sopra citata. Questa,
infatti, all'art. 4 n. 2, stabilisce che, nei confronti delle persone
giuridiche, l'ILOR si applica bensì al reddito complessivo netto,
determinato ai fini dell'I.R.P.E.G., ma da tale reddito devono
restare esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati, e quelli
agrari.
Interveniva davanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, l'art. 40 del d.P.R. 597/73,
richiamato dall'ordinanza, riguarda soltanto i redditi di impresa
commerciale attribuibili a persone fisiche, o a società in nome
collettivo o in accomandita semplice, e non quindi a società di
capitali come la ricorrente, per cui a queste non si applica il
criterio di separata trattazione degli immobili che costituiscono
beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.
1. - La questione non è fondata. È ben vero che - come pure
notava l'Avvocatura - l'ordinanza non rileva espressamente che, in
realtà, lo stesso art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 (di cui viene
impugnato il terzo comma), dispone, però, al successivo quinto comma
che "per i redditi fondiari l'imposta è applicata separatamente per
anno solare anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e
terzo comma". È da escludere, però, che i giudici tributari non se
ne siano accorti - come ritiene l'Avvocatura - e che perciò non ne
abbiano tenuto conto; infatti, il richiamo all'art. 6 comma quinto
dello stesso decreto e all'art. 40 del del d.P.R. n. 597/1973
dimostra che la Commissione tributaria ha bene inteso che, senza
queste ultime disposizioni, l'art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 non
conteneva di per se stesso contraddizione alcuna rispetto ai principi
espressi dalla legge delega, anche se non menziona il comma quinto
che in proposito è esplicito.
Ma proprio per questo non è esatto che il citato richiamo al
combinato disposto dell'art. 6 comma quinto del d.P.R. n. 599/1973 e
dell'art. 40 del d.P.R. n. 597/1973 sia senza significato, in quanto
per essi - sempre ad avviso dell'Avvocatura - l'esclusione dalla
separata tassazione dei redditi da fabbricati riguarderebbe soltanto
persone fisiche o società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
Non è esatto perché l'Avvocatura non ha considerato che l'art.
5, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 598, estende le disposizioni dell'art. 40 citato "anche alle
società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche": per cui anche la società ricorrente sarebbe ammessa a
beneficiarne.
Così inteso, pertanto, il quesito proposto dalla Commissione
tributaria milanese di primo grado si rivela diretto a conoscere se
queste ultime disposizioni richiamate dal comma quinto dell'art. 6
dell'impugnato decreto, si pongano o non in contrasto con la delega
legislativa al Governo, che non ne fa espressa menzione, e perciò
con l'art. 76 Cost.
Sotto questo riflesso, però, deve riconoscersi che l'art. 4 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, è comunque immune da ogni censura,
perché in esso non vi è assolutamente nulla che, nemmeno
apparentemente, si ponga in contraddizione con i principi della
delega.
Resta, invece, il problema dell'art. 6, quinto comma, in relazione
alle altre richiamate disposizioni; le quali ultime, se non compaiono
- come sarebbe stato preferibile - nel dispositivo, sono però citate
e considerate nella parte motiva dell'ordinanza.
Ebbene, non si vedono ragioni per ritenere che il denunziato
quinto comma dell'art. 6, e le norme ad esso correlate, violino i
principi della legge delega la quale, se dispone che i redditi da
fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti
dell'ILOR, lo fa perché ragionevolmente intende che i redditi
dell'impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da
altri cespiti che, per essere all'impresa estranei, hanno
necessariamente natura diversa.
Ma, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio
dell'impresa, è evidente che anch'essi di questa diventano elementi,
contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale
complessivo che viene accertato ai fini dell'I.R.P.E.G., e sul quale
va poi applicata l'ILOR di cui si va parlando. Perciò, quando il
legislatore delegato dispone in questo senso, non solo non tradisce i
principi enunciati nella legge delega, ma anzi li attua rendendo
esplicito il significato meno palese delle norme deleganti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli art.li 4, comma terzo, e 6, comma quinto, del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione
all'art. 4 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al
Governo per la riforma tributaria) e all'art. 75 Cost.: questione
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con
ordinanza 28 settembre 1979 (n. 861 Reg. ord. 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE