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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 19216/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4534/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BENEVENTO n. 24/2019 depositatoil 24/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. n. 4534/2021 R.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale diBenevento, su istanza del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato il compenso per la fase di concordato con riserva di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]Risulta dal ricorso che il decreto di concessione del termine – a fronte del deposito della domanda in data 17 dicembre 2019 – è stato emesso in data 23 dicembre 2019, laddove la nomina del commissario è stata disposta in data 8 gennaio 2020.

Il termine – stante l’insorgenza della disciplina emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19 è stato prorogato sino al 21 agosto 2020, all’esito del quale il ricorrente ha rinunciato alla domanda.

2. Propone ricorso per cassazione la società già ricorrente, affidato a due motivi; resiste con controricorso il commissario giudiziale , il quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile», osservandosi come manchi qualsiasi indicazione circa i criteri per la liquidazione del compenso, senza che vi siano indicazioni anche in relazione al soggetto tenuto al pagamento, né potendosi sortire diversa conclusione in relazione all’inciso « tenuto conto dell’attività realizzata e dell’ammontare complessivo del passivo, nonché dell’opera prestata dal commissario, della difficoltà, durata e laboriosità dell’incarico», essendo carente ogni riferimento alle attività in concreto svolte dal commissario giudiziale. 2.Con il secondo motivo si assume , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.39 e 165 l. fall., nonché dell’art. 5 d.m. 30 / 20 1 2, deducendo che il compenso va liquidato in proporzione dell’opera effettivamente prestata che, nella specie, sarebbe consistita in un primo accesso e n. 4534/2021 R.G. consegna della documentazione, nonché nell’esame di cinque informative.

Osserva il ricorrente che i criteri di liquidazione propri del commissario giudiziale devono tenere conto delle peculiarità del concordato con riserva, dovendosi applicare – attesa la limitata attività del commissario nel concordato con riserva –il solo compenso sul passivo. 3.Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso sufficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa. 4.I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono .

Ai fini della liquidazione del compenso attribuito al commissario giudiziale designato per la fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. vanno applicati i criteri di cui al d.m. n. 30/2012 con riferimento all’opera prestata a termini degli artt. 5 e 2; ciò consenta «di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime “per scaglioni” previste dall’art. 1»d.m. cit. (Cass., n. 15790/2023) .

Ove, pertanto, l’incarico del commissario giudiziale cessi prima che la procedura concordataria giunga a compimento, i criteri suindicati vanno applicati secondo un criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tale da ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall'art. 1 d.m.cit., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit. (Cass., n. 15790/2023, cit.). 5.Ove, poi, manchi la redazione dell’inventario (come per il concordato con riserva), ai fini della liquidazione del compenso spettante, i valori dell'attivo e del passivo (non indicati nel decreto di liquidazione impugnato) vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e, per quanto riguarda l'attivo, dall'ultimo bilancio n. 4534/2021 R.G. (eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale o, infine, dal piano concordatario, se già depositato (Cass., n. 15790/2023, cit.). 6.Parimenti, va osservato che la liquidazione del compenso al commissario o al pre-commissario giudiziale non può avvenire con motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile, applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti – quand’anche per relationem – l'iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione (Cass., n. 32536/2023), con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti (Cass., nn. 15790/2023, 6806/2021, 4713/2021, 26894/2020, 3871/2020, 16739/2018), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. nn. 25532/2016, 19053/2017 in relazione all’analogo incarico di curatore fallimentare).

Ne consegue che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve tenere conto dell’apprezzamento circa la concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell’opera prestata, dovendosi dare conto delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del compenso tenuto conto dei parametri previsti dalla legge (Cass., n. 21959/2023). 7.Nella specie, il decreto di liquidazione si è limitato a indicare i parametri normativi, senza dare conto della aderenza di tali parametri all’attività concretamente espletata.

Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione del n. 4534/2021 R.G. compenso, tenuto conto di natura, grado di complessità, completezza e durata dell’incarico.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento , in diversa composizione, anche per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4534/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BENEVENTO n. 24/2019 depositatoil 24/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. n. 4534/2021 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale diBenevento, su istanza del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato il compenso per la fase di concordato con riserva di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]Risulta dal ricorso che il decreto di concessione del termine – a fronte del deposito della domanda in data 17 dicembre 2019 – è stato emesso in data 23 dicembre 2019, laddove la nomina del commissario è stata disposta in data 8 gennaio 2020. Il termine – stante l’insorgenza della disciplina emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19 è stato prorogato sino al 21 agosto 2020, all’esito del quale il ricorrente ha rinunciato alla domanda. 2. Propone ricorso per cassazione la società già ricorrente, affidato a due motivi; resiste con controricorso il commissario giudiziale , il quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile», osservandosi come manchi qualsiasi indicazione circa i criteri per la liquidazione del compenso, senza che vi siano indicazioni anche in relazione al soggetto tenuto al pagamento, né potendosi sortire diversa conclusione in relazione all’inciso « tenuto conto dell’attività realizzata e dell’ammontare complessivo del passivo, nonché dell’opera prestata dal commissario, della difficoltà, durata e laboriosità dell’incarico», essendo carente ogni riferimento alle attività in concreto svolte dal commissario giudiziale. 2.Con il secondo motivo si assume , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.39 e 165 l. fall., nonché dell’art. 5 d.m. 30 / 20 1 2, deducendo che il compenso va liquidato in proporzione dell’opera effettivamente prestata che, nella specie, sarebbe consistita in un primo accesso e n. 4534/2021 R.G. consegna della documentazione, nonché nell’esame di cinque informative. Osserva il ricorrente che i criteri di liquidazione propri del commissario giudiziale devono tenere conto delle peculiarità del concordato con riserva, dovendosi applicare – attesa la limitata attività del commissario nel concordato con riserva –il solo compenso sul passivo. 3.Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso sufficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa. 4.I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono . Ai fini della liquidazione del compenso attribuito al commissario giudiziale designato per la fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. vanno applicati i criteri di cui al d.m. n. 30/2012 con riferimento all’opera prestata a termini degli artt. 5 e 2; ciò consenta «di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime “per scaglioni” previste dall’art. 1»d.m. cit. (Cass., n. 15790/2023) . Ove, pertanto, l’incarico del commissario giudiziale cessi prima che la procedura concordataria giunga a compimento, i criteri suindicati vanno applicati secondo un criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tale da ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall'art. 1 d.m.cit., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit. (Cass., n. 15790/2023, cit.). 5.Ove, poi, manchi la redazione dell’inventario (come per il concordato con riserva), ai fini della liquidazione del compenso spettante, i valori dell'attivo e del passivo (non indicati nel decreto di liquidazione impugnato) vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e, per quanto riguarda l'attivo, dall'ultimo bilancio n. 4534/2021 R.G. (eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale o, infine, dal piano concordatario, se già depositato (Cass., n. 15790/2023, cit.). 6.Parimenti, va osservato che la liquidazione del compenso al commissario o al pre-commissario giudiziale non può avvenire con motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile, applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti – quand’anche per relationem – l'iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione (Cass., n. 32536/2023), con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti (Cass., nn. 15790/2023, 6806/2021, 4713/2021, 26894/2020, 3871/2020, 16739/2018), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. nn. 25532/2016, 19053/2017 in relazione all’analogo incarico di curatore fallimentare). Ne consegue che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve tenere conto dell’apprezzamento circa la concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell’opera prestata, dovendosi dare conto delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del compenso tenuto conto dei parametri previsti dalla legge (Cass., n. 21959/2023). 7.Nella specie, il decreto di liquidazione si è limitato a indicare i parametri normativi, senza dare conto della aderenza di tali parametri all’attività concretamente espletata. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione del n. 4534/2021 R.G. compenso, tenuto conto di natura, grado di complessità, completezza e durata dell’incarico. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento , in diversa composizione, anche per la
Decreto Cassazione n. 19216/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris