CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 27 ottobre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale della stessa città il 13 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 55, co. 9, D.Igs. 231/2007. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché motivazione illogica o assente con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché motivazione illogica ed incongrua con riguardo alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 55, co. 9, D. Igs n. 231/2007; 2.3 violazione degli artt. 162 ter e 62 bis cod. pen. nonché motivazione illogica e incongrua in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Giova rammentare che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428). 3.2 Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata sfugge ad ogni rilievo censorio. Difatti, il giudice d'appello ha affermato che l'imputata poteva considerarsi responsabile di entrambi i delitti contestati sulla base di una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univocamente convergenti, ben individuati nella sentenza impugnata. Si dà atto, invero, della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortate anche dalle riprese del sistema di videosorveglianza presente, sia nel supermercato (qui, peraltro, vi è anche il riconoscimento effettuato dal personale di P.G.), sia allo sportello ATM, luogo di realizzazione dell'abusivo prelievo con la carta di credito, rubata in precedenza. 3.3 La decisione impugnata risulta correttamente motivata anche sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo dedotto. La Corte territoriale, infatti, ha giustificato il diniego delle anzidette circostanze sulla base dell'offensività della condotta posta in essere, dei precedenti specifici e dell'assenza di segni positivi, o comunque di resipiscenza, mostrati dall'imputata; tutti elementi che assumono certamente rilievo sotto il profilo censurato e che rendono incontestabile la decisione di secondo grado. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] '