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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25415/2026

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ato il 26/12/1994 in Marocco avverso la sentenza del 12/03/2026 emessa del Tribunale di Como; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che il ricorrente ha dedotto, in modo peraltro affatto generico, vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, ritenuta incongrua;ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MLa Consigliera estensore Il PresidenteOm retta Di 'o i e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2026 FUNZI )[OSCURATO:PERSONA] o Don. s, is winu 1.1,7nrele 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 26/12/1994 in Marocco avverso la sentenza del 12/03/2026 emessa del Tribunale di Como; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che il ricorrente ha dedotto, in modo peraltro affatto generico, vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, ritenuta incongrua;ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MLa Consigliera estensore Il PresidenteOm retta Di 'o i e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2026 FUNZI )[OSCURATO:PERSONA] o Don. s, is winu 1.1,7nrele 2
Sentenza Cassazione n. 25415/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris