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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10249/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – avverso la sentenza n. 7610 / 3 9 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale delLazio-sezione staccata di Latina, depositata il 16 dicembre 2014.

Estinzione definizione agevolata art 6 d.l.n.119 del 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art.38 d.P.R. n.600 del 1973 e relativo a Irpef, Iva e Irap dell’anno 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, la Commissione tributaria di prima istanza aveva annullato l’atto impositivo in difetto del contraddittorio preventivo con il contribuente.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il controricorrente ha depositato istanza con cui -premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato integralmente tutte le rate concordate-ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Rinviata la trattazione della causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui all’art.372 cod.proc.civ. il controricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed ha ribadito l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio.

Il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio.

Considerato che: a fronte della documentazione versata in atti dalcontribuente, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso,in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – avverso la sentenza n. 7610 / 3 9 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale delLazio-sezione staccata di Latina, depositata il 16 dicembre 2014. Estinzione definizione agevolata art 6 d.l.n.119 del 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art.38 d.P.R. n.600 del 1973 e relativo a Irpef, Iva e Irap dell’anno 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, la Commissione tributaria di prima istanza aveva annullato l’atto impositivo in difetto del contraddittorio preventivo con il contribuente. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il controricorrente ha depositato istanza con cui -premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato integralmente tutte le rate concordate-ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Rinviata la trattazione della causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui all’art.372 cod.proc.civ. il controricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed ha ribadito l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio. Il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio. Considerato che: a fronte della documentazione versata in atti dalcontribuente, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso,in