CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 18624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma il 07/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rin- vio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Roma ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Mini- stero, delle opere edilizie meglio descritte nel relativo decreto, in relazione al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed ha confermato il relativo decreto. 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione all'art.125 cod.proc.pen. e assenza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti e del periculum in mora. 3. In data 15 febbraio 2024, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati già sottoposti a dis- sequestro, in data 09/02/2024 come da verbale che allega e il relativo procedi- mento è stato archiviato dal GIP. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per soprav- venuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle am- mende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01, secondo cui in tema di impu- gnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva re- voca del provvedimento impugnato e archiviazione del procedimento, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese pro- cessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. Ritiene, il Collegio, di aderire all'orientamento, autorevolmente riconducibile al de- cisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valuta- zione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) "Alla declara- toria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ri- collegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricor- rente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla restituzione dei beni e dall'archiviazione del procedimento, non comporta alcuna conseguenza sfavore- vole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18/