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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17813/2026

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bunale di sorveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime differenziato di cui all'art. 41-bislegge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo ilreclamo ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale il Magistratodi sorveglianza della stessa città aveva trattenuto la corrispondenza in arrivo (missivaproveniente da familiari);rilevato che il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe in alcun modo preso inconsiderazione la spiegazione resa dal figlio del condannato, mittente della missiva, e chel'ordinanza si sarebbe limitata a un mero richiamo del provvedimento del Magistrato disorveglianza, per affermare, con una mera clausola di stile, l'esistenza del pericolo ditrasmissione di messaggi criptici;ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro,per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto delpredetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenzeinvestigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmentedubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice letturadel testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire aldetenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e diverificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez.1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv.259472);ricordato ancora che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo aldetenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume esserepericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verificadel motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamentevalutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692;Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.);rilevato, sotto l'altro aspetto in motivo dedotto, che nei procedimenti di reclamo regolatidall'Ordinamento penitenziario, il giudice di secondo grado è investito, nei limiti del devoluto,di pieni poteri cognitivi e decisori, e può anche procedere a integrare la motivazione delprovvedimento giudiziale reclamato, senza che ciò violi il principio del doppio grado digiurisdizione, di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Pattointernazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto (vedi Sez. 6, n.30059 del 05/06/2014, Bertacca, Rv. 262397) con la previsione anche del solo ricorso percassazione;ritenuto che, nel caso in esame, l'onere di motivazione è stato senz'altro assoltoTribunale che ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ne avevagiustificato il trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava il fattoche la missiva conteneva due differenti manoscritti provenienti da due persone, una dellequali diversa dal mittente e che alcuni passaggi della missiva facevano riferimento acircostanze esulanti dal contesto esegni grafici alfanumerici ambigui;rilevato che, al cospetto di tale solido apparato argomentativo, saldamente agganciatoal quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, ilricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza peròconfortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, la mancanza di motivazione inordine alla concreta esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblica;ritenuta non fondata la doglianza in punto di mancata valutazione delle ragioni delreclamante (mera abitudine del mittente di numerare le lettere inviategli) che, al contrario,sono state espressamente prese in considerazione dal Giudice specializzato che, difatti, neha sintetizzato il contenuto, ritenendo – con motivazione non manifestamente illogica – chetale tipo di segni grafici potessero ragionevolmente celare messaggi criptici.rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di sorveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime differenziato di cui all'art. 41-bislegge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo ilreclamo ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale il Magistratodi sorveglianza della stessa città aveva trattenuto la corrispondenza in arrivo (missivaproveniente da familiari);rilevato che il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe in alcun modo preso inconsiderazione la spiegazione resa dal figlio del condannato, mittente della missiva, e chel'ordinanza si sarebbe limitata a un mero richiamo del provvedimento del Magistrato disorveglianza, per affermare, con una mera clausola di stile, l'esistenza del pericolo ditrasmissione di messaggi criptici;ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro,per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto delpredetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenzeinvestigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmentedubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice letturadel testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire aldetenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e diverificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez.1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv.259472);ricordato ancora che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo aldetenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume esserepericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verificadel motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamentevalutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692;Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.);rilevato, sotto l'altro aspetto in motivo dedotto, che nei procedimenti di reclamo regolatidall'Ordinamento penitenziario, il giudice di secondo grado è investito, nei limiti del devoluto,di pieni poteri cognitivi e decisori, e può anche procedere a integrare la motivazione delprovvedimento giudiziale reclamato, senza che ciò violi il principio del doppio grado digiurisdizione, di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Pattointernazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto (vedi Sez. 6, n.30059 del 05/06/2014, Bertacca, Rv. 262397) con la previsione anche del solo ricorso percassazione;ritenuto che, nel caso in esame, l'onere di motivazione è stato senz'altro assoltoTribunale che ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ne avevagiustificato il trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava il fattoche la missiva conteneva due differenti manoscritti provenienti da due persone, una dellequali diversa dal mittente e che alcuni passaggi della missiva facevano riferimento acircostanze esulanti dal contesto esegni grafici alfanumerici ambigui;rilevato che, al cospetto di tale solido apparato argomentativo, saldamente agganciatoal quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, ilricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza peròconfortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, la mancanza di motivazione inordine alla concreta esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblica;ritenuta non fondata la doglianza in punto di mancata valutazione delle ragioni delreclamante (mera abitudine del mittente di numerare le lettere inviategli) che, al contrario,sono state espressamente prese in considerazione dal Giudice specializzato che, difatti, neha sintetizzato il contenuto, ritenendo – con motivazione non manifestamente illogica – chetale tipo di segni grafici potessero ragionevolmente celare messaggi criptici.rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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