Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18005/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta 'dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla misura alternativa dell'affida- mento in .prova ai servizi sociali, e ha dichiarato inammissibile quella diretta alla detenzione domiciliare.

In particolare, quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio, si è dato atto che il decreto di citazione è stato notificato con il rito degli irreperibili, dopo che l'UEPE aveva illustrato di non essere riuscito a contattare l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta iscritto all'anagrafe di Modena né ha risposto alle convocazioni a lui inviate a mezzo del servizio postale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] E. Boni, indicando a motivo unico di impugnazione la violazione di legge, per essere stato l'[OSCURATO:PERSONA] considerato irreperibile, in quanto non iscritto all'anagrafe del comune di Modena.

Invero, il ricorrente - non titolare di permesso di soggiorno - non può avere una formale residenza, e durante il procedimento di sorveglianza in esame è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la signora [OSCURATO:PERSONA].

Tale collocazione doveva essere nota agli organi dell'esecuzione, e comunque l'UEPE avrebbe potuto svolgere accertamenti ulteriori: l'inosservanza delle forme di convocazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'impossibilità di redigere un'adeguata relazione sulla sua persona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità, attesa la carenza di ogni elemento documentale a riscontro delle segnalate criticità, nonché per manifesta infondatezza.

1.1. In termini generali, l'esegesi di legittimità di questa Corte ha affer- mato che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011; Beato, Rv. 251359; Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013, dep. 2014, Goga, Rv. 258142; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304; Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977).

Nel caso in esame, l'impugnata ordinanza ha dato atto che il decreto di citazione è stato notificato con il rito degli irreperibili, a seguito delle informazioni dell'UEPE, che aveva riferito di non essere riuscito a contattare il condannato, • in quanto non iscritto presso l'anagrafe di Modena, né questi aveva dato risposta alle convocazioni a lui inviate a mezzo del servizio postale.

1.2. Di tale procedura si duole l'[OSCURATO:PERSONA], affermando di non essere dotato di formale residenza perché privo di permesso di soggiorno, nonché sottoposto agli arresti domiciliari presso una tale signora Condemi.

Ma tali ragioni non rilevano nel senso di inficiare la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., osservahdosi in particolare che la restrizione cautelare agli arresti domiciliari onerava lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva certamente ricevuto la notifica dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensione, avendo avanzato istanza di misure alternative - di avvisare gli organi dell'esecuzione di tale situazione intervenuta, analogamente a quanto si richiede allorché l'interessato ad un procedimento in corso venga ristretto per altra causa: invero, è onere dell'indagato o imputato, che non sia detenuto od internato, comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio ove devono essere effettuate le notificazioni; tale norma si applica anche nel caso in cui l'indagato sia sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non essendo tale situazione equiparabile alla restrizione presso un istituto, sottoposta alla disciplina di cui all'art. 161, comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45618 del 22/11/2005, Giannone, Rv. 233125).

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 20 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta 'dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla misura alternativa dell'affida- mento in .prova ai servizi sociali, e ha dichiarato inammissibile quella diretta alla detenzione domiciliare. In particolare, quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio, si è dato atto che il decreto di citazione è stato notificato con il rito degli irreperibili, dopo che l'UEPE aveva illustrato di non essere riuscito a contattare l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta iscritto all'anagrafe di Modena né ha risposto alle convocazioni a lui inviate a mezzo del servizio postale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] E. Boni, indicando a motivo unico di impugnazione la violazione di legge, per essere stato l'[OSCURATO:PERSONA] considerato irreperibile, in quanto non iscritto all'anagrafe del comune di Modena. Invero, il ricorrente - non titolare di permesso di soggiorno - non può avere una formale residenza, e durante il procedimento di sorveglianza in esame è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la signora [OSCURATO:PERSONA]. Tale collocazione doveva essere nota agli organi dell'esecuzione, e comunque l'UEPE avrebbe potuto svolgere accertamenti ulteriori: l'inosservanza delle forme di convocazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'impossibilità di redigere un'adeguata relazione sulla sua persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità, attesa la carenza di ogni elemento documentale a riscontro delle segnalate criticità, nonché per manifesta infondatezza. 1.1. In termini generali, l'esegesi di legittimità di questa Corte ha affer- mato che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011; Beato, Rv. 251359; Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013, dep. 2014, Goga, Rv. 258142; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304; Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977). Nel caso in esame, l'impugnata ordinanza ha dato atto che il decreto di citazione è stato notificato con il rito degli irreperibili, a seguito delle informazioni dell'UEPE, che aveva riferito di non essere riuscito a contattare il condannato, • in quanto non iscritto presso l'anagrafe di Modena, né questi aveva dato risposta alle convocazioni a lui inviate a mezzo del servizio postale. 1.2. Di tale procedura si duole l'[OSCURATO:PERSONA], affermando di non essere dotato di formale residenza perché privo di permesso di soggiorno, nonché sottoposto agli arresti domiciliari presso una tale signora Condemi. Ma tali ragioni non rilevano nel senso di inficiare la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., osservahdosi in particolare che la restrizione cautelare agli arresti domiciliari onerava lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva certamente ricevuto la notifica dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensione, avendo avanzato istanza di misure alternative - di avvisare gli organi dell'esecuzione di tale situazione intervenuta, analogamente a quanto si richiede allorché l'interessato ad un procedimento in corso venga ristretto per altra causa: invero, è onere dell'indagato o imputato, che non sia detenuto od internato, comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio ove devono essere effettuate le notificazioni; tale norma si applica anche nel caso in cui l'indagato sia sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non essendo tale situazione equiparabile alla restrizione presso un istituto, sottoposta alla disciplina di cui all'art. 161, comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45618 del 22/11/2005, Giannone, Rv. 233125). 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 20 gennaio 202
Decreto Cassazione n. 18005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris