Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 10830/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H03 I862F), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S25 L845Z), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Ulpiano, n. 29; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5456/2018 (pubblicata in data 27/11/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

R.G.N. 16511/’19 C.C. 24/3/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 113/2012, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –Sez. dist. di Sorrento accoglieva il ricorso per manutenzione nel possesso proposto nel luglio 2022 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], diretto a far cessare le turbative arrecate da quest’ultimo al possesso dell’esercizio della servitù di canna fumaria vantato dal ricorrente a vantaggio del forno di cui era dotato l’immobile di sua proprietà, sito in Meta al piano terra del civico n. 145-bis di Corso Italia, adibito ad attività di ristorante e pizzeria, a carico dell’immobile sovrastante del citato convenuto, consistenti nell’occlusione della predetta canna fumaria e nel rifiuto di far eseguire i necessari lavori di sostituzione di tale canna nel tratto che attraversava l’immobile del [OSCURATO:PERSONA], in tal senso confermando l’interdetto possessorio precedentemente emesso.

Con la stessa sentenza, il citato Tribunale condannava il convenuto al risarcimento del danno, in favore dell’attore, per il mancato utilizzo del suo immobile in conseguenza dell’illegittima attività realizzata dal Persico, liquidandolo equitativamente in euro 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo e alla condanna delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello interposto dal Persico e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5456/2018, lo accoglieva parzialmente, rigettando la domanda risarcitoria formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto l’impugnata sentenza, con la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, addossando la residua metà al Persico.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte partenopea rilevava la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della legittimazione attiva all’esperimento dell’azione di manutenzione del possesso, ritenendo infondato il motivo di appello secondo cui la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta ritenere errata nella parte in cui aveva riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] il possesso da tutelare, per il fatto di essere subentrato nella medesima posizione giuridica e di fatto del dante causa ([OSCURATO:PERSONA]), senza che avesse argomentato alcunché sull’eccepita dismissione del possesso della canna fumaria da parte di detto dante causa.

In particolare, al riguardo, la Corte territoriale considerava, invece, che dal punto di vista fattuale non fosse intervenuta questa dismissione del possesso della canna fumaria da parte del venditore in favore del [OSCURATO:PERSONA] per la sola circostanza che vi era stata soltanto una temporanea cessazione dell’attività commerciale nel passaggio fra una gestione e la successiva, in quanto, per effetto della trasmissione del possesso dell’immobile acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] e che aveva materialmente appresso il locale, si era venuta a verificare anche la prosecuzione del possesso (con la produzione degli effetti di cui all’art. 1146, comma 2, c.c.) della canna fumaria in dotazione all’immobile, poiché trattavasi di opera funzionale alla permanenza dell’originaria ed immutata sua destinazione commerciale.

A conferma di tale ricostruzione, il giudice di appello evidenziava che la pattuizione di cui all’art. 2 del contratto di compravendita distintamente intervenuto antecedentemente tra il Cuomo ed il Persico, avente ad oggetto il primo piano dell’edificio (sottostante al quale era ubicato il locale commerciale), in virtù della quale il venditore aveva provveduto alla separazione della sua proprietà, comprovava la sussistenza della servitù di attraversamento della canna fumaria e non, invece, contraria manifestazione di volontà alla costituzione della predetta servitù per destinazione del padre di famiglia.

Aggiungeva, infatti, la Corte di appello che il contenuto di tale clausola era incompatibile con la volontà di mutare la situazione di fatto che, in forza della legge, determinava la nascita della servitù, il che implicava che, sotto il profilo possessorio, non poteva ritenersi venuto meno l’animus possidendi quanto all’esercizio del potere di fatto sulla canna fumaria.

Non essendo, poi, contestata la condotta materiale commessa dal Persico come denunciata con il ricorso possessorio, la sentenza di primo grado non poteva che essere confermata quanto all’accoglimento della domanda formulata ai sensi dell’art. 1170 c.c.

Di contro, la Corte di appello rilevava la fondatezza del motivo con cui era stata confutata la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del [OSCURATO:PERSONA], poiché la relativa pretesa non era stata sufficientemente provata.

3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo, complesso, motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., anche in relazione agli artt. 1062 e 1146, comma 2, c.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, avuto riguardo alla valutazione delle conferenti clausole del contratto di acquisto dallo stesso fatto dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA].

Nello specifico, il Persico sostiene che la Corte di appello ha violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. (con le relative conseguenze afferenti al piano possessorio), dal momento che – ai sensi degli artt. 2 e 5 del suo contratto di acquisto – era stato previsto il mantenimento della sola servitù di sopportare l’insegna del negozio e non dell’attività commerciale di rosticceria e che, con la pattuizione di un’apposita clausola di salvaguardia (contenuta nel citato art. 5), era stato concordato che l’alienante avrebbe garantito che l’unità immobiliare (oggetto del contratto di vendita) era libera da diritti reali minori e che, quindi, non vi era null’altro da regolamentare, ragion per cui non poteva ritenersi che il Cuomo, con il successivo atto in favore del [OSCURATO:PERSONA], avesse trasmesso a quest’ultimo anche il possesso relativo alla servitù della canna fumaria, donde l’inapplicabilità dell’accessio possessionisprevista dal citato art. 1146, comma 2, c.c.

2. Con la seconda censura, il ricorrente hadedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, omesso di condannare la controparte alla restituzione di quanto pagato per effetto dell’esecuzione della sentenza di primo grado relativamente alla condanna pecuniaria per il riconosciuto risarcimento del danno, poi escluso dalla sentenza di appello (con accoglimento, per tale parte, del gravame).

3. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, infondato.

Innanzitutto –come eccepito anche dal controricorrente – la censura difetta di specificità perché, nell’allegare la supposta violazione di criteri ermeneutici dell’atto di vendita (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) effettuato dal Cuomo in favore di esso ricorrente (con riferimento, specificamente, alle clausole di cui al n. 2 e al n. 5), il cui immobile si sarebbe dovuto ritenere libero da diritti reali minori (consentendo, soltanto, il mantenimento dell’insegna del negozio sottostante adibito attività di pizzeria e rosticceria), il cui sopravvenuto proprietario si era, tuttavia, avvalso, per lo smaltimento dei fumi, della preesistente canna fumaria attraversante i due immobili (alienati separatamente prima al Persico e poi al [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dello stesso dante causa Cuomo), il ricorrente non trascrive testualmente il contenuto delle richiamate clausole, delle quali deduce l’erronea interpretazione da parte del giudice di appello (cfr. Cass. n. 25728/2013 e Cass. n. 6735/2019) e da cui sarebbe dipeso il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare il vantato possesso, da ritenersi, perciò, insussistente.

Ad ogni modo, il motivo si prospetta privo di fondamento, dal momento – a prescindere d alle suddette clausole contrattuali (che potrebbero avere, al limite, una loro rilevanza in sede petitoria per far valere un’azione negatoria della servitù), la Corte di appello ha accertato che, da un punto di vista fattuale, non vi era stata una dismissione dell’esercizio del possesso della canna fumaria da parte del venditore Cuomo (persistente, dunque, anche al momento della vendita del locale commerciale sito a piano terra in favore del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva momentaneamente interrotto l’esercizio dell’attività per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione rimanendo comunque nella disponibilità dell’immobile), che aveva continuato a fruire delle utilità ricavabili dalla preesistente canna fumaria, la quale era stata mantenuta – sul piano fattuale - anche quale opera funzionale alla permanenza dell’originaria ed immutata sua destinazione commerciale dei locali a piano terra (ovvero per l’eliminazione dei fumi originati dall’utilizzazione del forno della pizzeria-rosticceria da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, era continuata ad essere usata).

Correttamente, poi, la Corte di appello ha valorizzato – sempre in funzione della tutela possessoria invocata dal [OSCURATO:PERSONA] e “ad colorandam”, oltre che ragionevolmente in senso contrario alla prospettazione ermeneutica del ricorrente – che il possesso della servitù di canna fumaria in favore dell’odierno controricorrente derivava anche in virtù proprio della previsione della citata clausola 2 (del contratto di compravendita intercorso tra il Cuomo e il Persico), in conseguenza della quale il venditore aveva inteso separare la sua proprietà (tra il pianterreno e il primo piano), così manifestando la sua volontà di mantenimento della servitù di attraversamento della canna fumaria riconducibile al titolo di cui all’art. 1062 c.c. (ovvero per destinazione del padre di famiglia, che può – come è risaputo - essere impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due immobili al momento della loro separazione, senza che, peraltro, essa possa essere desunta “per facta concludentia”: cfr. Cass. n. 4872/2018), ragion per cui, sotto il profilo possessorio, non potevano ritenersi venuti meno, in capo al [OSCURATO:PERSONA], né l’animus possidendiné il potere di fatto corrispondente all’esercizio di detta servitù con conseguente legittimità della prosecuzione dell’utilizzo della canna fumaria.

4. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il secondo motivo, sotto l’assorbente profilo della sussistente violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché – in base alla speci fica richiesta formalizzata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello (debitamente riportate nello svolgimento della censura, richiesta ribadita in comparsa conclusionale) -il ricorrente aveva invocato la restituzione di quanto pagato alla controparte per effetto dell’esecuzione della sentenza di primo grado (alla quale era stata data seguito successivamente al sopravvenuto rigetto dell’inibitoria da parte del giudice di secondo grado, quindi nel corso dello stesso giudizio di appello, donde la legittimità della domanda di restituzione ancorché formalizzata solo all’atto della precisazione delle conclusioni: cfr. Cass. n. 16152/2010 e Cass. n. 2292/2018), per l’eventualità – ovviamente -dell’accoglimento del proprio gravame.

Orbene, poiché, con la sentenza di appello, il gravame del Persico era stato parzialmente ritenuto fondato con riguardo alla ravvisata illegittimità della pronuncia di risarcimento dei danni adottata con la sentenza di primo grado, appare evidente che il giudice di secondo grado – a fronte dell’incontestata e, peraltro documentalmente provata, corresponsione della somma dipendente dalla riformata decisione di condanna al risarcimento dei danni – avrebbe dovuto disporre l’invocata restituzione dell’importo spettante all’odierno ricorrente (quale appellante), precisandosi che tale omessa statuizione non poteva implicare una tacita disposizione di tale restituzione, onde la sentenza di appello – in mancanza di un’espressa decisione restitutoria – non avrebbe potuto e ssere fatta valere dal Persico come titolo esecutivo al fine di ottenere, per l’appunto, la ripetizione di tali somme (v.

Cass. n. 9287/2012 e Cass.n. 12387/2016).

5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, deve essere respinto il primo motivo mentre va accolto il secondo, con la conseguente cassazione, in relazione a quest’ultimo motivo ritenuto fondato, dell’impugnata sentenza ed il derivante rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a determinare il “quantum” effettivo che dovrà costituire oggetto di restituzione in favore del Persico.

Allo stesso giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo.

Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H03 I862F), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S25 L845Z), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Ulpiano, n. 29; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5456/2018 (pubblicata in data 27/11/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N. 16511/’19 C.C. 24/3/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 113/2012, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –Sez. dist. di Sorrento accoglieva il ricorso per manutenzione nel possesso proposto nel luglio 2022 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], diretto a far cessare le turbative arrecate da quest’ultimo al possesso dell’esercizio della servitù di canna fumaria vantato dal ricorrente a vantaggio del forno di cui era dotato l’immobile di sua proprietà, sito in Meta al piano terra del civico n. 145-bis di Corso Italia, adibito ad attività di ristorante e pizzeria, a carico dell’immobile sovrastante del citato convenuto, consistenti nell’occlusione della predetta canna fumaria e nel rifiuto di far eseguire i necessari lavori di sostituzione di tale canna nel tratto che attraversava l’immobile del [OSCURATO:PERSONA], in tal senso confermando l’interdetto possessorio precedentemente emesso. Con la stessa sentenza, il citato Tribunale condannava il convenuto al risarcimento del danno, in favore dell’attore, per il mancato utilizzo del suo immobile in conseguenza dell’illegittima attività realizzata dal Persico, liquidandolo equitativamente in euro 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo e alla condanna delle spese giudiziali. 2. Decidendo sull’appello interposto dal Persico e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5456/2018, lo accoglieva parzialmente, rigettando la domanda risarcitoria formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto l’impugnata sentenza, con la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, addossando la residua metà al Persico. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte partenopea rilevava la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della legittimazione attiva all’esperimento dell’azione di manutenzione del possesso, ritenendo infondato il motivo di appello secondo cui la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta ritenere errata nella parte in cui aveva riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] il possesso da tutelare, per il fatto di essere subentrato nella medesima posizione giuridica e di fatto del dante causa ([OSCURATO:PERSONA]), senza che avesse argomentato alcunché sull’eccepita dismissione del possesso della canna fumaria da parte di detto dante causa. In particolare, al riguardo, la Corte territoriale considerava, invece, che dal punto di vista fattuale non fosse intervenuta questa dismissione del possesso della canna fumaria da parte del venditore in favore del [OSCURATO:PERSONA] per la sola circostanza che vi era stata soltanto una temporanea cessazione dell’attività commerciale nel passaggio fra una gestione e la successiva, in quanto, per effetto della trasmissione del possesso dell’immobile acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] e che aveva materialmente appresso il locale, si era venuta a verificare anche la prosecuzione del possesso (con la produzione degli effetti di cui all’art. 1146, comma 2, c.c.) della canna fumaria in dotazione all’immobile, poiché trattavasi di opera funzionale alla permanenza dell’originaria ed immutata sua destinazione commerciale. A conferma di tale ricostruzione, il giudice di appello evidenziava che la pattuizione di cui all’art. 2 del contratto di compravendita distintamente intervenuto antecedentemente tra il Cuomo ed il Persico, avente ad oggetto il primo piano dell’edificio (sottostante al quale era ubicato il locale commerciale), in virtù della quale il venditore aveva provveduto alla separazione della sua proprietà, comprovava la sussistenza della servitù di attraversamento della canna fumaria e non, invece, contraria manifestazione di volontà alla costituzione della predetta servitù per destinazione del padre di famiglia. Aggiungeva, infatti, la Corte di appello che il contenuto di tale clausola era incompatibile con la volontà di mutare la situazione di fatto che, in forza della legge, determinava la nascita della servitù, il che implicava che, sotto il profilo possessorio, non poteva ritenersi venuto meno l’animus possidendi quanto all’esercizio del potere di fatto sulla canna fumaria. Non essendo, poi, contestata la condotta materiale commessa dal Persico come denunciata con il ricorso possessorio, la sentenza di primo grado non poteva che essere confermata quanto all’accoglimento della domanda formulata ai sensi dell’art. 1170 c.c. Di contro, la Corte di appello rilevava la fondatezza del motivo con cui era stata confutata la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del [OSCURATO:PERSONA], poiché la relativa pretesa non era stata sufficientemente provata. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo, complesso, motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., anche in relazione agli artt. 1062 e 1146, comma 2, c.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, avuto riguardo alla valutazione delle conferenti clausole del contratto di acquisto dallo stesso fatto dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico, il Persico sostiene che la Corte di appello ha violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. (con le relative conseguenze afferenti al piano possessorio), dal momento che – ai sensi degli artt. 2 e 5 del suo contratto di acquisto – era stato previsto il mantenimento della sola servitù di sopportare l’insegna del negozio e non dell’attività commerciale di rosticceria e che, con la pattuizione di un’apposita clausola di salvaguardia (contenuta nel citato art. 5), era stato concordato che l’alienante avrebbe garantito che l’unità immobiliare (oggetto del contratto di vendita) era libera da diritti reali minori e che, quindi, non vi era null’altro da regolamentare, ragion per cui non poteva ritenersi che il Cuomo, con il successivo atto in favore del [OSCURATO:PERSONA], avesse trasmesso a quest’ultimo anche il possesso relativo alla servitù della canna fumaria, donde l’inapplicabilità dell’accessio possessionisprevista dal citato art. 1146, comma 2, c.c. 2. Con la seconda censura, il ricorrente hadedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, omesso di condannare la controparte alla restituzione di quanto pagato per effetto dell’esecuzione della sentenza di primo grado relativamente alla condanna pecuniaria per il riconosciuto risarcimento del danno, poi escluso dalla sentenza di appello (con accoglimento, per tale parte, del gravame). 3. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, infondato. Innanzitutto –come eccepito anche dal controricorrente – la censura difetta di specificità perché, nell’allegare la supposta violazione di criteri ermeneutici dell’atto di vendita (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) effettuato dal Cuomo in favore di esso ricorrente (con riferimento, specificamente, alle clausole di cui al n. 2 e al n. 5), il cui immobile si sarebbe dovuto ritenere libero da diritti reali minori (consentendo, soltanto, il mantenimento dell’insegna del negozio sottostante adibito attività di pizzeria e rosticceria), il cui sopravvenuto proprietario si era, tuttavia, avvalso, per lo smaltimento dei fumi, della preesistente canna fumaria attraversante i due immobili (alienati separatamente prima al Persico e poi al [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dello stesso dante causa Cuomo), il ricorrente non trascrive testualmente il contenuto delle richiamate clausole, delle quali deduce l’erronea interpretazione da parte del giudice di appello (cfr. Cass. n. 25728/2013 e Cass. n. 6735/2019) e da cui sarebbe dipeso il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare il vantato possesso, da ritenersi, perciò, insussistente. Ad ogni modo, il motivo si prospetta privo di fondamento, dal momento – a prescindere d alle suddette clausole contrattuali (che potrebbero avere, al limite, una loro rilevanza in sede petitoria per far valere un’azione negatoria della servitù), la Corte di appello ha accertato che, da un punto di vista fattuale, non vi era stata una dismissione dell’esercizio del possesso della canna fumaria da parte del venditore Cuomo (persistente, dunque, anche al momento della vendita del locale commerciale sito a piano terra in favore del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva momentaneamente interrotto l’esercizio dell’attività per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione rimanendo comunque nella disponibilità dell’immobile), che aveva continuato a fruire delle utilità ricavabili dalla preesistente canna fumaria, la quale era stata mantenuta – sul piano fattuale - anche quale opera funzionale alla permanenza dell’originaria ed immutata sua destinazione commerciale dei locali a piano terra (ovvero per l’eliminazione dei fumi originati dall’utilizzazione del forno della pizzeria-rosticceria da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, era continuata ad essere usata). Correttamente, poi, la Corte di appello ha valorizzato – sempre in funzione della tutela possessoria invocata dal [OSCURATO:PERSONA] e “ad colorandam”, oltre che ragionevolmente in senso contrario alla prospettazione ermeneutica del ricorrente – che il possesso della servitù di canna fumaria in favore dell’odierno controricorrente derivava anche in virtù proprio della previsione della citata clausola 2 (del contratto di compravendita intercorso tra il Cuomo e il Persico), in conseguenza della quale il venditore aveva inteso separare la sua proprietà (tra il pianterreno e il primo piano), così manifestando la sua volontà di mantenimento della servitù di attraversamento della canna fumaria riconducibile al titolo di cui all’art. 1062 c.c. (ovvero per destinazione del padre di famiglia, che può – come è risaputo - essere impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due immobili al momento della loro separazione, senza che, peraltro, essa possa essere desunta “per facta concludentia”: cfr. Cass. n. 4872/2018), ragion per cui, sotto il profilo possessorio, non potevano ritenersi venuti meno, in capo al [OSCURATO:PERSONA], né l’animus possidendiné il potere di fatto corrispondente all’esercizio di detta servitù con conseguente legittimità della prosecuzione dell’utilizzo della canna fumaria. 4. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il secondo motivo, sotto l’assorbente profilo della sussistente violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché – in base alla speci fica richiesta formalizzata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello (debitamente riportate nello svolgimento della censura, richiesta ribadita in comparsa conclusionale) -il ricorrente aveva invocato la restituzione di quanto pagato alla controparte per effetto dell’esecuzione della sentenza di primo grado (alla quale era stata data seguito successivamente al sopravvenuto rigetto dell’inibitoria da parte del giudice di secondo grado, quindi nel corso dello stesso giudizio di appello, donde la legittimità della domanda di restituzione ancorché formalizzata solo all’atto della precisazione delle conclusioni: cfr. Cass. n. 16152/2010 e Cass. n. 2292/2018), per l’eventualità – ovviamente -dell’accoglimento del proprio gravame. Orbene, poiché, con la sentenza di appello, il gravame del Persico era stato parzialmente ritenuto fondato con riguardo alla ravvisata illegittimità della pronuncia di risarcimento dei danni adottata con la sentenza di primo grado, appare evidente che il giudice di secondo grado – a fronte dell’incontestata e, peraltro documentalmente provata, corresponsione della somma dipendente dalla riformata decisione di condanna al risarcimento dei danni – avrebbe dovuto disporre l’invocata restituzione dell’importo spettante all’odierno ricorrente (quale appellante), precisandosi che tale omessa statuizione non poteva implicare una tacita disposizione di tale restituzione, onde la sentenza di appello – in mancanza di un’espressa decisione restitutoria – non avrebbe potuto e ssere fatta valere dal Persico come titolo esecutivo al fine di ottenere, per l’appunto, la ripetizione di tali somme (v. Cass. n. 9287/2012 e Cass.n. 12387/2016). 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, deve essere respinto il primo motivo mentre va accolto il secondo, con la conseguente cassazione, in relazione a quest’ultimo motivo ritenuto fondato, dell’impugnata sentenza ed il derivante rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a determinare il “quantum” effettivo che dovrà costituire oggetto di restituzione in favore del Persico. Allo stesso giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa comp
Sentenza Cassazione n. 10830/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris