CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto VIVALDI David responsabile di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000 di ammenda. 2. Il ricorrente deduce vizio dì motivazione in relazione all'affermazione dì responsabilità nei suoi confronti e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha altresì depositato conclusioni scritte riportandosi al ricorso. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità avendo dato atto degli esiti del test alcolimetrico, del tutto coerenti tra di loro e dell'assenza di allegazione di eventuali malfunzionamenti dell'apparecchiatura utilizzata per l'esame alcolimetrico. La Corte ha poi giustificato, con motivazione incensurabile in questa sede, le ragioni per cui ha inteso discostarsi sensibilmente dalla media edittale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della rilevanza dello scostamento dalla soglia di riferimento (oltre 3 g/l), e dei numerosi precedenti della stessa specie in capo al ricorrente, nonché della circostanza della guida nonostante la revoca della patente dì guida. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 209E2 Il Consigliere estensor