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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 27573/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 3928-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntroricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1047/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 6/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dinanzi al Giudice di pace di Pescara, per sentir accertare l'inadempimento di queste società, ciascuna per la propria responsabilità, al contratto di acquisto del pacchetto turistico del 29.12.17, con conseguente condanna alla restituzione parziale del prezzo ed al risarcimento del danno da "vacanza rovinata".

Si costituirono le convenute resistendo alle domande proposte.

Con sentenza n. 168 del 2019, del 12.02.19, il Giudice adito rigettò le domande attoree, condannando la Rossi al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione, l'odierna ricorrente propose gravame dinanzi al Tribunale di Pescara.

Si costituirono le appellate, ribadendo le difese svolte in primo grado e chiedendo la conferma della prima decisione.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 104:7, pubblicata il 6.10.20, rigettò interamente l'appello, confermò la decisione impugnata e condannò l'appellante al pagamento delle spese processuali relative a quel grado.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, con il quale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/14, s.m.i.».

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Ric. 2021 n. 03928 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. unipersonale (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, già rilevata nella proposta del relatore.

2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. p. 1) che la sentenza impugnata - pubblicata, come già detto, il 6.10.2020 -, è stata notificata in data 16.12.20, senza che ne siano specificate le modalità, depositando però, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC).

Va pure rilevato che non risulta che la produzione di tale documentazione sia stata effettuata dalla parte controricorrente (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte di quest'ultima (Cass.12/02/2020, n. 3466; Cass., ord., 17/03/2021, n. 7502; e Cass., ord., 25/05/2021, n. 14360), evidenziandosi, pera tro, che, nella specie, una parte non ha svolto attività difensiva, né, infine, il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., orcl., 22/09/2015, n. 18645), essendo stato notificato in data 25.01.2021.

Solo con la "memoria difensiva ex artt. 372 c.p.c. (con allegato con essa notificato) e 389-bis cpc", datata 17 maggio 2022, la ricorrente ha provveduto a tale deposito, previa notifica alle controparti, ma siffatto adempimento è tardivo e non 'vale a sanare il vizio in parola, rilevabile d'ufficio e ormai verificatasi, a nulla Ric. 2021 n. 03928 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -3- rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza.

Per mera completezza si rappresenta che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi da ultimo con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15832, emessa da questa stessa Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al paragrafo

46.2. delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte, che ha precisato che l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, può essere assolto anche nei modi di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c. ma entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., ed ha escluso pure che la parte possa revocare o correggere con la memoria la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata.

Il richiamo operato in memoria dalla ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 25/03/2019, n. 8312 non è pertinente, riferendosi tale arresto a fattispecie del tutto diversa da quella all'esame (deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo pec, priva dell'attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della

I. n. 53 del 1994).

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va dichiarato improcedibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel 1:esto introdotto t y dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2021 n. 03928 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -4- eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 3928-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntroricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1047/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 6/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dinanzi al Giudice di pace di Pescara, per sentir accertare l'inadempimento di queste società, ciascuna per la propria responsabilità, al contratto di acquisto del pacchetto turistico del 29.12.17, con conseguente condanna alla restituzione parziale del prezzo ed al risarcimento del danno da "vacanza rovinata". Si costituirono le convenute resistendo alle domande proposte. Con sentenza n. 168 del 2019, del 12.02.19, il Giudice adito rigettò le domande attoree, condannando la Rossi al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione, l'odierna ricorrente propose gravame dinanzi al Tribunale di Pescara. Si costituirono le appellate, ribadendo le difese svolte in primo grado e chiedendo la conferma della prima decisione. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 104:7, pubblicata il 6.10.20, rigettò interamente l'appello, confermò la decisione impugnata e condannò l'appellante al pagamento delle spese processuali relative a quel grado. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, con il quale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/14, s.m.i.». Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Ric. 2021 n. 03928 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. unipersonale (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, già rilevata nella proposta del relatore. 2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. p. 1) che la sentenza impugnata - pubblicata, come già detto, il 6.10.2020 -, è stata notificata in data 16.12.20, senza che ne siano specificate le modalità, depositando però, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC). Va pure rilevato che non risulta che la produzione di tale documentazione sia stata effettuata dalla parte controricorrente (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte di quest'ultima (Cass.12/02/2020, n. 3466; Cass., ord., 17/03/2021, n. 7502; e Cass., ord., 25/05/2021, n. 14360), evidenziandosi, pera tro, che, nella specie, una parte non ha svolto attività difensiva, né, infine, il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., orcl., 22/09/2015, n. 18645), essendo stato notificato in data 25.01.2021. Solo con la "memoria difensiva ex artt. 372 c.p.c. (con allegato con essa notificato) e 389-bis cpc", datata 17 maggio 2022, la ricorrente ha provveduto a tale deposito, previa notifica alle controparti, ma siffatto adempimento è tardivo e non 'vale a sanare il vizio in parola, rilevabile d'ufficio e ormai verificatasi, a nulla Ric. 2021 n. 03928 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza. Per mera completezza si rappresenta che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi da ultimo con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15832, emessa da questa stessa Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al paragrafo 46.2. delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte, che ha precisato che l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, può essere assolto anche nei modi di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c. ma entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., ed ha escluso pure che la parte possa revocare o correggere con la memoria la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata. Il richiamo operato in memoria dalla ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 25/03/2019, n. 8312 non è pertinente, riferendosi tale arresto a fattispecie del tutto diversa da quella all'esame (deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo pec, priva dell'attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della I. n. 53 del 1994). 3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va dichiarato improcedibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel 1:esto introdotto t y dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2021 n. 03928 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Se
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