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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 33738/2023

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 09/02/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 125 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la richiesta di rimessione è inammissibile perché le circostanze addotte dal proponente a sostegno appaiono estremamente vaghe ed indeterminate, riguardando sempre singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono perciò assolutamente idonee a configurare l'esistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ed ineliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice; Rilevato che alla inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 giugno 2023 Il Consiglie2é estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 09/02/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 125 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la richiesta di rimessione è inammissibile perché le circostanze addotte dal proponente a sostegno appaiono estremamente vaghe ed indeterminate, riguardando sempre singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono perciò assolutamente idonee a configurare l'esistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ed ineliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice; Rilevato che alla inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023 Il Consiglie2é estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris