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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 01990/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen..

Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6-10).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6-10). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 01990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris