Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49102/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze - accertate in esito al controllo di Polizia in cui veniva trovato in auto, in compagnia di altra persona pregiudicata - che la Corte di appello ha valutato esprimendo argomentazioni non illogiche ai fini della ritenuta sussistenza del reato tenuto conto che del tutto prive di giustificazione documentale (prenotazione di visita) erano rimaste le allegazioni dell'imputato di doversi recare a visita medica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze - accertate in esito al controllo di Polizia in cui veniva trovato in auto, in compagnia di altra persona pregiudicata - che la Corte di appello ha valutato esprimendo argomentazioni non illogiche ai fini della ritenuta sussistenza del reato tenuto conto che del tutto prive di giustificazione documentale (prenotazione di visita) erano rimaste le allegazioni dell'imputato di doversi recare a visita medica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 49102/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris