CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15339/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29; – controricorrente – e nei confronti di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; – intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 13/2021, depositata l’8 gennaio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto, consegnato per la notifica all’[OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avanti la Corte di appello di Bari avverso la decisione di primo grado che, pubblicata in data 5 ottobre 2016, ne aveva rigettato la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo del volo aereo da Bari a Nizza (FR) del giorno 28 aprile 2009 e dello smarrimento dei bagagli. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per esserne gli appellanti decaduti a causa della omessa citazione nel termine di legge delle appellate, non costituitesi in giudizio, stante la mancata prova del perfezionamento della notifica a mezza posta dell’atto d’appello. Ha in particolare evidenziato che gli appellanti non avevano offerto prova delle riferite ricerche degli avvisi di ricevimento presso l’ufficio postale e del dedotto loro smarrimento, né di aver chiesto il rilascio di un duplicato dell'avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto essere rilasciato se le raccomandate fossero arrivate a destinazione correttamente. 2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso affidato a due mezzi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], depositando F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non svolge difese. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va disattesa l’eccezione, preliminarmente opposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. Quella che, nella specie, risulta apposta su foglio separato congiunto materialmente all’atto soddisfa, infatti, ampiamente, il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., recando data successiva alla sentenza, specificamente indicata con i suoi estremi, e l’espressa indicazione che essa è conferita per proporre ricorso per cassazione, a nulla ostando invece che la dichiarazione negoziale venga espressa coniugando il verbo nella prima persona plurale («Conferiamo procura speciale all’Avv. …») ma senza indicare nominativamente i soggetti conferenti, la loro identità potendosi comunque trarre univocamente dalla sottoscrizione autografa, perfettamente leggibile, apposta in calce alla dichiarazione medesima. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 291 cod. proc. civ.; motivazione illogica e, quindi, inesistente (art. 111 Cost.)». Lamentano che la Corte d’appello ha infondatamente addossato ad essi la colpa di non aver chiesto all'ufficio postale un duplicato dell'avviso di ricevimento, rilevando al riguardo che trattavasi di raccomandate spedite dall'ufficiale giudiziario e non dal difensore degli appellanti, per cui era onere del primo portare a compimento l'operazione di notifica cercando le ricevute di ritorno o richiedendo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 alle [OSCURATO:PERSONA] il duplicato dell'avviso di ricevimento. Data pubblicazione 09/06/2022 Soggiungono che, in ogni caso, neppure dal sito web delle Poste italiane emerge traccia delle due raccomandate, ciò rendendo presumibile che non fossero state neppure registrate al loro arrivo. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ.; motivazione illogica», per avere la Corte d’appello ritenuto versarsi in ipotesi di notifica inesistente, anziché di mera nullità, tale dunque da consentire la rinnovazione della notifica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 291 cod. proc. civ.. Richiamando il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 14916 del 2016, nonché l’arresto di Cass. n. 4791 del 2021, sostengono che nella fattispecie sussistono gli elementi essenziali costitutivi di un procedimento di notificazione, essendo state spedite le raccomandate dall'ufficiale giudiziario e dovendosi invece l'avviso di ricevimento considerare prova della regolarità della notificazione ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, ma non anche elemento strutturale. 4. Il primo motivo — al di là della eccentrica denuncia di vizio di mancanza di motivazione, certamente non configurabile con riferimento a questione prettamente processuale, e dell’altrettanto inconferente indicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. tra le norme asseritamente violate (al qual riguardo sia sufficiente rimandare a Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020) — è infondato. La tesi censoria, secondo cui non spettava agli appellanti dare le prova del perfezionamento della notifica (ma piuttosto all’ufficiale giudiziario, atteso che a questo l’atto era stato consegnato per la notifica) è certamente priva di pregio. Il fatto processuale da dimostrare è, infatti, la tempestività dell’appello, la quale del resto costituisce verifica che deve essere F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 compiuta anche d’ufficio, e in modo rigoroso, dal giudice, stante il Data pubblicazione 09/06/2022 rilievo pubblicistico dell’effetto processuale che tale fatto è diretto ad impedire, ossia il passaggio in giudicato della decisione impugnata, in quanto tale sottratto al potere dispositivo delle parti. Secondo il criterio generale di riparto dell’onere della prova ex art.2697 cod. proc. civ. tale fatto processuale (ossia, la tempestività dell’impugnazione) va provato da chi ha interesse ad affermarne l’esistenza e, dunque, nella specie andava certamente provato dagli appellanti (cfr. Cass. n. 20447 del 02/08/2018). Non può pertanto dubitarsi della correttezza della regola processuale nella specie applicata dalla Corte d’appello che, preso atto della mancata prova del perfezionamento della notifica dell’atto d’appello, ne ha tratto le conseguenze negative a carico della parte gravata del relativo onere. 5. Nessun rilievo può assumere, ai detti fini, la circostanza che del mancato perfezionamento della notifica non possa attribuirsi colpa al notificante, ciò rilevando se del caso nei rapporti interni tra notificante e ufficiale giudiziario, ma non certamente ai fini della valutazione della rituale e tempestiva proposizione dell’impugnazione. 6. Né può soccorrere il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e il notificato, questo presupponendo pur sempre che il procedimento abbia avuto comunque buon fine. 7. È altresì infondato il secondo motivo. Con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione (ma con argomenti certamente trasponibili, mutatis mutandis, alla notifica di qualsiasi altra impugnazione e, in particolare, dell’appello) le Sezioni Unite di questa Corte hanno, da tempo, affermato il principio secondo cui «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà Data pubblicazione 09/06/2022 notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. …. «In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982» (Cass. Sez. U. n. 627 del 14/01/2008, enfasi qui aggiunta). Nella motivazione di tale arresto si osserva — in termini particolarmente calzanti al caso qui in esame e del tutto condivisibilmente — che: «in difetto di costituzione del convenuto, l'omessa allegazione dell'avviso di ricevimento non consente, invero, alcuna inferenza né in ordine alla intervenuta consegna dell'atto al destinatario, né sulle ragioni per le quali la consegna potrebbe non essere avvenuta, né circa l'osservanza delle disposizioni in ordine ai requisiti della persona diversa dal destinatario cui l'atto può essere consegnato. «L'unico dato di conoscenza emergente dalla relazione dell'ufficiale giudiziario è in tal caso costituito dall'essere stato il piego dato a mani del medesimo per la spedizione a mezzo posta e da F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 questo all'ufficio postale per il recapito al destinatario ad un Data pubblicazione 09/06/2022 determinato indirizzo. «Ma tanto evidentemente non vale a documentare che la consegna al destinatario sia stata poi effettivamente eseguita, e dunque che notificazione vi sia stata, né che sia mancata (o che sia stata eseguita in luogo o mediante consegna a persona in nessun modo riferibili al destinatario), né che essa, quand'anche avvenuta, non sia nulla per inosservanza, secondo quanto statuito dall'art. 160 c.p.c., delle "disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia", o per incertezza assoluta sulla sua identità. «Quel che manca è, in tal caso, non già un elemento della fattispecie legale della notificazione (già verificatasi, o invalidamente intervenuta, o mancata), ma solo la documentazione destinata a provare un fatto, appunto la notificazione, che resta altrimenti ignoto e del quale non è possibile ravvisare in alcun modo l'esistenza (ma neppure l'inesistenza) in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato». 8. La conseguenza che le Sezioni Unite ne traggono è che il notificante potrà essere ammesso a beneficiare della rimessione in termini di cui all’art. 184-bis cod. proc. civ. (oggi art. 153, comma secondo) per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, legge n. 890 del 1982. Si legge più precisamente, al riguardo, in motivazione: «Il rimedio alla situazione che si sta scrutinando va, invero, individuato nell'istituto della rimessione in termini …. Non può del resto omettersi di tener conto della garanzia costituzionale dell'effettività del contraddittorio posta dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., comma 2, sicché la regola dell'improrogabilità dei termini perentori posta dall'art. 153 c.p.c., non può costituire ostacolo al ripristino del F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 contraddittorio quante volte la parte si vedrebbe dichiarare decaduta Data pubblicazione 09/06/2022 dall'impugnazione, pur avendo ritualmente e tempestivamente esercitato il relativo potere, per un fatto incolpevole che si collochi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa in violazione dell'art. 24 Cost.». Si precisa inoltre in tal senso che «la raggiunta conclusione in ordine alla individuazione nella rimessione in termini, ex art. 184-bis c.p.c., dell'unica alternativa possibile all'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto da notificare a mezzo posta (ex art. 149 c.p.c.) si fonda su considerazioni generalizzabili». 9. Il principio ha trovato conferma in numerose successive pronunce di questa Corte (v. Cass. n. 18361 del 12/07/2018 e, da ultimo, Cass. n. 3215 del 10/02/2021, non massimata, nella cui motivazione si legge: «La mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. e né, ancora, avendo il difensore fatto previa istanza di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 890/1982»). 10. Nel caso in esame la Corte d’appello, in piena coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 e tuttora incontrastato, ha evidenziato (v. sentenza, pag. 3, secondo cpv.) che «gli appellati non hanno neppure allegato né dimostrato di aver F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 chiesto all'ufficio postale il rilascio di un duplicato dell'avviso di Data pubblicazione 09/06/2022 ricevimento, che avrebbe dovuto essere rilasciato se le raccomandate fossero arrivate a destinazione correttamente»; ciò, peraltro, dopo avere pure rimarcato (v. pag. 2, terzultimo cpv.) di avere espressamente invitato gli appellanti, con ordinanza in data 8 settembre 2020, rimettendo a tal fine la causa sul ruolo, «a produrre in giudizio gli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti le copie notificate dell’atto di appello». 11. A fronte, dunque, dell’inerzia degli appellanti, non attivatisi nei termini previsti dall’art. 6, comma 1, legge n. 890 del 1982, nonostante l’espresso invito e il termine concesso a tal fine dalla Corte d’appello, va esclusa la sussistenza nella specie del presupposto in presenza del quale era invocabile l’unico rimedio consentito dall’ordinamento per ipotesi quale quelle descritta, che — per quanto detto — non poteva essere l’ordine di rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ., ma la rimessione in termini per il compimento dell’atto, ex art. 153, comma secondo, cod. proc. civ.. Non restava dunque che dichiarare, come correttamente fatto dal giudice a quo, l’inammissibilità dell’appello. 12. Non può di contro giovare il richiamo al principio affermato da Cass. 23/02/2021, n. 4791, secondo cui «il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, infatti, è causa di nullità, e non di inesistenza, della notificazione». L’ordinanza richiama il precedente di Cass. 16/12/2008, n. 29387, e, anzi, più precisamente, dice di affermare il detto principio «come» (e dunque «nei termini in cui») è affermato in questo. Ne richiama, quindi, la massima (secondo cui «l'inesistenza della notificazione non può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Tale avviso infatti F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento Data pubblicazione 09/06/2022 strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla»), la quale però non esprime fedelmente ciò che in quel precedente è effettivamente affermato. Quel precedente, invero, aveva affrontato un caso in cui il notificante si era adoperato — come testualmente rimarcato in motivazione — «per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso, circostanza cui anche la citata pronunzia S.U. n. 627/2008 attribuisce peso, ottenendone l'attestazione scritta (mediante due lettere, in date 22.7.1998 e 28.8.1998, trasmesse dagli uffici postali competenti …) che la notifica era stata effettuata; cosicché, riconosciuta la nullità di questa, per essere stata eseguita alla parte anziché al domiciliatario, giustamente ne fu ordinata la rinnovazione, a seguito della quale l'intimata si costituì, "con memoria depositata il 24.5.2001", come attesta la sentenza impugnata». Quel che dunque aveva affermato Cass. n. 29387 del 2008 era (solo) che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento non può di per sé ritenersi prova della «inesistenza» della notifica: il che è perfettamente coerente con quanto pure affermato da Cass. Sez. U. n 627 del 2008, non a caso più volte richiamata. Non aveva invece anche affermato che tale mancato deposito è invece, di per sé, prova della nullità della notifica, sanabile ex art.291 cod. proc. civ.. Tale ultima norma è piuttosto evocata in quel precedente, e la validità ed efficacia retroattiva della rinnovazione della notifica sono affermate, per il diverso motivo che, in quel caso: a) nonostante la mancata produzione dell’avviso era stata data comunque aliunde prova del perfezionamento della notifica; b) risultava però tale notifica effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, e per tal motivo ne era stata affermata la nullità sanabile ex art. 291 cod. proc. civ..F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 Il principio, dunque, affermato da Cass. n. 4791 del 2021 Data pubblicazione 09/06/2022 (ripetesi, dichiaratamente adesivo al precedente di Cass. n. 29387 del 2008), da un lato, appare condizionato, nella sua testuale formulazione, dalla non pienamente fedele massimazione di quel precedente, dall’altro, non offre argomenti divergenti che possano condurre ad una diversa qualificazione degli effetti del mancato deposito dell’avviso di ricevimento. Anche nel caso scrutinato da Cass. n. 4791 del 2021, invero, nel percorso argomentativo che sorregge la decisione, quel principio assume rilievo solo nella parte in cui nega che, solo per effetto della mancata produzione dell’avviso, la notifica possa dirsi inesistente, mentre la possibilità di una sua rituale rinnovazione è affermata (quanto meno anche) per altre ragioni, tra cui quella data dalla mera nullità sanabile della notifica nei confronti di altro litisconsorte necessario, tale da rendere comunque pienamente legittima la rinnovazione della notifica nei confronti del primo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 cod. proc. civ.. 13. In ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso. Avuto tuttavia riguardo alle difficoltà poste dalla peculiare questione, anche alla luce degli equivoci indici desumibili dalle menzionate pronunce, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15339/2021 Numero sezionale 5491/2022 Numero di raccolta generale 18690/2022 presente giudizio di legittimità. Data pubblicazione 09/06/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A