CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 36270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4754/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 605/2016, pubblicata in data 23.5.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 822/2008 il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di € 22.751,10, quale compenso per l’attività espletata dal difensore in due giudizi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] ed in un successivo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, Oggetto: compensi professionali con domanda di inquadramento del resistente nei ruoli regionali dell’ASL Foggia 3 con qualifica di direttore amministrativo. Il giudizio di appello, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], è stato interrotto per il decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed è stato poi riassunto nei confronti degli eredi. Con sentenza n. 605/2016 la Corte distrettuale di Bari, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto a titolo di spettanze il minor importo di €. 13.130,65, disponendo la restituzione delle differenze relativamente alle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre alle spese processuali, ritenendo che la causa in cui era stata prestato il patrocinio fosse di valore indeterminabile, vertendo sull’illegittimità e l’annullamento di taluni provvedimenti amministrativi, e non presentasse profili di particolare complessità. Per la cassazione della sentenza Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. Il primo motivo den uncia l’errata interpretazione dei fatti di causa e la violazione del principio di non contestazione, sostenendo che, nel ritenere che la causa in cui era stato svolto il patrocinio fosse di valore indeterminabile, la Corte di merito abbia pronunciato su circostanze pacifiche, mai contestate nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 6 D.M. 585/1994, per aver la Corte d’appello adottato un criterio di individuazione del valore della causa non applicabile ai compensi professionali, valore che invece coincideva con l’ammontare del complessivo trattamento economico rivendicato in giudizio, corrispondente a quello dei direttori amministrativi, calcolato a far data dal 1982, anziché dalla data di espletamento delle relative mansioni. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e ss., del D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994, applicabile ratione temporis alle prestazioni svolte dal difensore, nelle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore è determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Questa Corte ha affermato, con principio di carattere generale applicabile anche per la determinazione degli onorari di avvocato, che va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (Cass.8599/2022; Cass. 15061/2018; Cass. 8599/2022; Cass.12178/2003; Cass. 1754/2013). Nel caso in esame, la difesa era stata svolta in tre distinti procedimenti, il primo dei quali (r.g. 1127/1993) volto ad ottenere l’annullamento della delibera Regionale n. 4130/1992 e l’inserimento del nominativo del Marano nei ruoli amministrativi, il secondo (r.g. 2324/2017), avente ad oggetto l’impugnativa della nota dell’Assessore regionale che fissava la decorrenza del trattamento economico di direttore amministrativo a far data dall’effettivo espletamento delle mansioni (1992), nonché della delibera n. 1390/1997 dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui era stato disposto l’inquadramento tra i ruoli di direttore amministrativo dal 1982 ai soli fini giuridici, e il terzo procedimento (r.g. 7642/2000), incardinato dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza di primo grado emessa nel secondo dei menzionati procedimenti. In nessuno dei giudizi patrocinati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la domanda aveva direttamente ad oggetto il pagamento di emolumenti; i benefici economici derivanti dall’annullamento degli atti amministrativi erano mera conseguenza dell’accoglimento della domanda proposta dinanzi al giudice amministrativa e, alla pronuncia da questi adottata, doveva necessariamente seguire la quantificazione del dovuto, su cui nulla aveva specificamente disposto il giudice amministrativo. Nessuna preclusione impediva al giudice distrettuale di ri- determinare il valore della causa in assenza di contestazioni del cliente. Il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che, come la il valore della causa, attengono alle valutazioni dei fatti stessi o a profili normativi, appartenendo al potere - d overe del giudice la cognizione di taliquestioni, quale che sia l’atteggiamento difensivo delle parti. 3.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito ritenuto che il resistente avesse chiesto la restituzione di € 40.000,00, versati in esecuzione della sentenza di primo grado, importo che invece lo stesso Marano, sia all’udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2015, che nelle memorie ex art. 190 c.p.c., aveva ridotto ad € 36.731,04. Ilquarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza trascurato che il Marano aveva rettificato la domanda di restituzione di € 40.000,00, riducendola al minor importo di € 36.731,04, per cui la sentenza, avendo riconosciuto al resistente una somma maggiore di quella richiesta, avrebbe pronunciato ultra-petita. I due motivi sono fondati. La Corte di merito, dopo aver ridotto l’importo liquidato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi (quantificandolo in definiti € 13.136,53), ha proceduto alle successive compensazioni con gli importi versati dal Marano in esecuzione della sentenza di primo grado, condannando gli erediMescia al pagamento della differenza tra € 40.000,0 e le spettanze liquidate in giudizio. Trova riscontro dall’esame degli atti di causa che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i resistenti avevano precisato di aver percepito il minor importo di 36.371,04, chiedendone la restituzione, con deduzione reiterata anche nelle memorie ex art. 190 c.p.c., senza che la Corte di meritoabbia considerato tale riduzione. Si configura il vizio denunciato, avendo il giudice pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti (Cass.9002/2018; Cass. 8048/2019), essendo tenuto ad individuare esattamente l’importo della domanda di restituzione sulla scorta delle deduzioni introdotte in corso di causa, tradottasi in una mera variazione quantitativa del petitum del tutto ammissibile, non risultando alterati i termini sostanziali della controversia (Cass.6638/2000; Cass. 9522/2007). Sono quindi accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in R