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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29351/2026

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zia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/07/2025 della Corte d'assise d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo:-in riferimento al ricorso del PG, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA],l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi 22), 25) e 26) e annullamentosenza rinvio per i capi 23) e 24) perchè estinti per intervenuta prescrizione e perla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio limitatamente alcapo 22);-il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamentocon rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio per i ricorsi di Mascarouditi, inoltre:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l’accoglimento dei rispetti ricorsi e motivi aggiunti;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoconfermarsi l’assoluzione degli ultimi due e l’accoglimento dei ricorsi propostinell’interesse dei predetti imputati; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Giudicati con il rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnzaloneAngelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei fattiagli stessi imputati e condannati alle pene di giustizia di seguito rispettivamenteindicate.In particolare:- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1),27),28),29) e condannato alla pena dell'ergastolo;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cuicapi 1),13),14),15),16) e 17 e condannato alla pena di anni 10 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei fatti di cui ai capi di cui gliarticoli 1),22),23),24),25) e 26) ed è stato condannato alla pena dell'ergastolo;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati contestati ai capi1) e 22) e condannato alla pena di anni 30 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui gli articoli1),12),15), 16) e 17) e previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 dellalegge 203 del 1991 e delle generiche prevalenti sulle aggravanti ordinarie è statocondannato alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione.2.

Interposto appello dai diversi imputati, la Corte di assise di appello diCatanzaro, parzialmente riformando la decisione gravata, ha assolto AlfredoGagliardi dalle imputazioni allo stesso mosse mentre ha confermato il giudizio diresponsabilità per gli altri citati imputati, riducendo la pena irrogata al FrancescoCostantino [OSCURATO:PERSONA], definita in misura di anni 8 e mesi due di reclusione mentrecon riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dallasentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12/11/2013, ha rideterminatoil trattamento sanzionatorio irrogato in anni 5 e mesi due di reclusione.3.

Avverso la citata sentenza di appello hanno interposto ricorso percassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzarolimitatamente alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché i singoli imputati sopra descritti.

E la Seconda Sezione della Corte diCassazione, con sentenza del 20 ottobre 2020:-ha accolto il ricorso della parte pubblica, annullando la sentenza impugnatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 1),27), 28) e 29) della rubricacon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello diCatanzaro;ancora, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai capi 22), 23), 24), 25) e 26) con rinvio per nuovo giudizio su talicapi, confermando nel resto affermazione di responsabilità quanto al capo 1);ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo 22), anche qui con rinvio alla Corte del merito, dichiarandoal contempo irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il capo 1);ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CostantinoMascaro avuto riguardo a tutti i capi di imputazione allo stesso ascritti, rinviandoalla Corte del merito per nuovo giudizio;infine, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata relativamente a MatteoVescio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.4.

Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di assise di appello diCatanzaro, giudicando in sede di rinvio:ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati descritti ai capi 22), 23),24), 25) e 26della rubrica, rideterminando la pena da irrogare al predetto in ordine al residuodelitto di cui al capo 1) in anni 10 di reclusione;ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 22) della rubrica,rideterminando la pena per il residuo capo 1) in anni sei e mesi 8 di reclusione;ha confermato il giudizio di responsabilità riferito a [OSCURATO:PERSONA] CostantinoMascaro per tutti i fatti di reato escluso quello di cui al capo 15), rideterminandola pena in anni 9 di reclusione;ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i fatti allo stesso ascritti, rideterminando in anni 20 di reclusione la pena previoriconoscimento delle generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti ordinarie;ha rideterminato la pena irrogata [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo lacontinuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello diCatanzaro il 12/11/2013, applicando al predetto una pena complessiva di anni 7 emesi 4 di reclusione.5.

Hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello diCatanzaro, limitatamente alla decisioni assunte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTorcasio, nonché le difese di questi ultimi due imputati, con motivi riferitiunicamente al trattamento sanzionatorio; ancora, hanno proposto ricorso,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con autonomi atti di impugnazione, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].6.

Il ricorso della Procura generale riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], descritto alcapo 22) della rubrica e, limitatamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], ai connessireati in materia di armi e ricettazione contestati ai capi descritti ai punti compresitra il 23) e il 26) della rubrica.6.1.

Con riferimento alle valutazioni rese su [OSCURATO:PERSONA], la parte pubblicaricorrente mette in evidenza che, anche in esito alla rinnovazione istruttoriadisposta in sede di rinvio, il quadro probatorio riguardante l’omicidio incontestazione sarebbe stato ritenuto dalla Corte del merito non in grado disostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, l’assunto accusatorio, essenzialmentefondato sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputato (che nel corso deidialoghi captati si sarebbe descritto come protagonista immediato del citatoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA].In realtà, ad avviso della parte pubblica ricorrente, la forza probatoria deglielementi addotti a sostegno della responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersiscalfita dagli elementi di segno contrario apprezzati dalla Corte del merito,erroneamente ritenuti inconciliabili con la partecipazione del ricorrente al dettoomicidio.Le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], condannato per lapartecipazione al detto omicidio, dirette a coinvolgere quali esecutori materiali delfatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo dal detto contesto [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero ritenersi in grado di rendere recessiva la forzalogica del materiale apprezzato a sostegno del rivendicato giudizio diresponsabilità, fondato su una dichiarazione confessoria di matrice stragiudizialevieppiù corroborata dalla spontaneità e genuinità del dato, aspetti garantiti dallafonte di relativa acquisizione (le captazioni di colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetticontigui alla medesima realtà criminale).In particolare, la Corte non avrebbe considerato che:- il riferimento reso a [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] era privo di certezze, perchépermeato da rilevanti dubbi quanto alla correttezza del ricordo;- [OSCURATO:PERSONA] aveva un alibi comprovato dalle sue dichiarazioni, integrate daquelle del collega di lavoro [OSCURATO:PERSONA], parimenti allegate al ricorso;- le stesse considerazioni spese con riguardo agli esiti degli stub eseguiti acarico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza dell’omicidio erano da ritenersiaffatto decisive perché non univoche, frutto di una verifica non completa.6.2.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ad avviso dellaricorrente, la Corte del merito non avrebbe dato il giusto peso all’insieme dielementi destinati a integrare le dichiarazioni rese dal collaborante Umberto EgidioMuraca il quale, raccogliendo le confidenze dell’imputato, avrebbe puntualmentedescritto il ruolo partecipativo svolto dallo stesso nella relativa dinamica illecita(l’imputato, abitando di fronte alla vittima, avrebbe avuto il ruolo di avvertire isodali chiamati materialmente ad eseguire l’omicidio nel momento in cui AntonioTorcaso, occultato all’interno dell’auto della compagna, si sarebbe recato pressoil commissariato competente per adempiere all’obbligo di firma che sullo stessogravava) nonché le ragioni di tale compartecipazione (il desiderio di vendicarel’omicidio del padre e dello zio, attribuito ai [OSCURATO:PERSONA]) in linea con le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] (rese riferendo fatti riportati da [OSCURATO:PERSONA] a sua voltariferiti da [OSCURATO:PERSONA] e dunque dotati di immediata credibilità, per quanto già detto)e di [OSCURATO:PERSONA] ( che aveva la sua fonte in [OSCURATO:PERSONA]).Di contro, la Corte del merito, avrebbe dato peso alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],il quale avrebbe escluso il contributo garantito da [OSCURATO:PERSONA] e ciò malgradoil detto collaborante ebbe a curare una prima fase di monitoraggio delle condottedella vittima, rappresentate le quali ai soggetti immediatamente interessati alrelativo attentato, lasciò a [OSCURATO:PERSONA] i successivi controlli, senza che ildichiarante avesse contezza diretta di quelli che furono i materiali esecutoridell’attentato omicidiario.7.

Hanno interposto autonomi ricorsi i due imputati [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], entrambi con la difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta il trattamento sanzionatorioirrogato in ragione della ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui alcapo 1).In particolare, si contesta la motivazione resa nel denegare le attenuantigeneriche, ma anche la sproporzione del trattamento edittale irrogato, sia nelraffronto comparato con le posizioni di altri sodali di maggior spessore, cui è statacomminata una pena inferiore; sia con riguardo, al riferimento edittale nel casoutilizzato nel determinare la pena, dovendosi fare applicazione del dato normativoanteriore alla novella apportata con la legge n. 69 del 2015 a fronte di unacondotta associativa protrattasi non oltre il 2003.7.2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta la misura della penairrogata per l’unico fatto ascritto alla sua responsabilità sia perché diversa emaggiore rispetto a quella irrogata ad altri sodali cui risultavano già concesse legeneriche, come al ricorrente; sia per i medesimi riferimenti edittali evocati nelricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte del medesimo difensore.7.3.

Le difese dei due citati imputati ricorrenti hanno inoltre depositatomemorie difensive dirette a contestare fondatezza e ammissibilità di motivi diricorso proposti dalla Procura Generale catanzarese.8.

Ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].8.1.

Con ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti settemotivi di impugnazione.8.1.1.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della leggepenale e vizio di motivazione, ritenuta carente e manifestamente incongrua, conriguardo alle valutazioni espresse in ordine alla ritenuta partecipazione di Mascaroall’associazione di cui al capo 1) della rubrica.La difesa ha premesso che la sentenza rescindente aveva riscontrato unintegrale difetto di motivazione della prima sentenza di appello con riguardo aimotivi prospettati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con il proprio gravame, rimarcando, inparticolare, che tra i motivi di gravame vi era quello inerente alla credibilità deldichiarante [OSCURATO:PERSONA], messa in discussione sotto diversi versanti, primo fratutti quello riguardante la sua attendibilità soggettiva.

Temi rispetto ai quali laCorte del merito, in sede di rinvio, era tenuta a rendere puntuale risposta alla lucedel vizio stigmatizzato dalla sentenza rescindente.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe, invece, trascurato dioperare un effettivo confronto critico con le obiezioni mosse dalla difesanell’appello pretermesso e, nel superare le doglianze difensive concernentil’attendibilità del collaborante, avrebbe fatto riferimento alle considerazioni rese,anche nella sentenza rescindente, con riguardo alla intraneità del collaboranteVescio rispetto all’associazione di cui al capo 1) e alla responsabilità di PietroIannazzo per i capi 1), 16) e 17), quali fattori destinati a consolidare l’attendibilitàdel [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero stativiolati gli artt. 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen., considerata l’ontologicafrazionabilità delle valutazioni da rendere sulle dichiarazioni dei collaborantirispetto alle diverse posizioni in gioco.Ad avviso della difesa, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ritenutofamiglia [OSCURATO:PERSONA], nonché della intraneità di [OSCURATO:PERSONA] a tale sodaliziocriminale, non avrebbe costituito ragione sufficiente per ritenerloautomaticamente attendibile anche con riferimento alle propalazioni accusatorieposte a fondamento dei giudizi di responsabilità concernenti la posizione dicitata consorteria criminale.Sotto tale profilo, la difesa ha nuovamente posto in discussione l’effettivaintraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla medesima consorteria, richiamando i diversimomenti critici già sollevati sul tema e mai puntualmente affrontati dai giudici delmerito nei rispettivi gradi di giudizio, nonostante la decisività del punto ai fini dellaverifica dell’attendibilità soggettiva del dichiarante.La difesa ha ulteriormente dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fattoerronea applicazione dei criteri riguardanti la valutazione dell’attendibilitàsoggettiva, intrinseca ed estrinseca del collaboratore di giustizia, secondo lecoordinate tracciate nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità, con specificoriguardo ai riscontri esterni valorizzati nel caso, quali la verificata responsabilitàdell’imputato per i reati di cui ai capi 13), 14), 16) e 17), il cui giudizio risultavaperò fondato sempre sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non idoneo aconfermarne l’attendibilità; al tenore di alcuni elementi in fatto ritenuti decisivi nelsostenere l’intraneità del [OSCURATO:PERSONA], anch’essi sempre ricavati da indicazioni resedal [OSCURATO:PERSONA] e, per ciò solo, ad avviso della difesa, viziati; nonché alle dichiarazionidegli altri collaboranti richiamate in sentenza, ritenute generiche, prive di effettivanatura individualizzante e travisate nel loro effettivo portato.La difesa ha inoltre sostenuto che, anche a ritenere adeguatamentesupportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], gli elementi acquisiti non avrebbero datoconto, in alcun modo, del contributo partecipativo ascritto al ricorrente, idoneo afondare il giudizio di partecipazione associativa secondo le coordinate offerte dallesentenze delle Sezioni Unite di questa Corte “Mannino” e “Modaffari”.Secondo la prospettazione difensiva, sarebbe mancata una puntualeindicazione degli elementi sintomatici della detta intraneità, sia sotto il versantedella relativa condotta materiale, in assenza di una puntuale indicazionedell’apporto dinamico e funzionale garantito in via stabile e continuativa dalricorrente all’interno del gruppo associativo; sia in relazione alla effettivaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], non solo dell’esistenza del sodalizio incontestazione, ma anche della propria attiva partecipazione alla realizzazione delrelativo programma criminoso.8.2.2.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e viziodi motivazione con riferimento alla sussistenza dei reati contestati ai capi 16) e17).Ribadite le contestazioni svolte rispetto al giudizio reso in ordineall’attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni erano state poste adessenziale fondamento del relativo giudizio di responsabilità, la difesa ha altresìsegnalato l’inadeguatezza degli elementi chiamati a riscontro di tali dichiarazionida parte della Corte del merito, individuati essenzialmente nelle dichiarazioni resedalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché nei colloqui intercettatievocati a sostegno dell’assunto accusatorio.La sentenza impugnata, ad avviso della difesa, avrebbe omesso di vagliarecriticamente la credibilità soggettiva della dichiarante e di considerare la suaintenzione calunniosa, ispirata dall’obiettivo di legittimare il ruolo del compagnoVescio come collaborante coinvolgendo nei fatti descritti il [OSCURATO:PERSONA] e descrivendolocome affiliato.In termini di manifesta illogicità, la Corte del merito avrebbe inoltre disattesola censura difensiva diretta a rimarcare l’originaria falsità delle dichiarazioni resein prima battuta agli inquirenti dal [OSCURATO:PERSONA], allorquando, per sottrarsi all’accusarelativa al proprio coinvolgimento nell’omicidio Gualtieri, aveva confessato l’azionedi danneggiamento realizzata ai danni dell’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], indicando nelMascaro il relativo mandante senza fare cenni a [OSCURATO:PERSONA] e segnalando unimmobile attinto dalla condotta diverso da quello effettivo, sintomi evidenti dellasua inaffidabilità; avrebbe travisato il tenore dell’intercettazione del 25 novembre2010, individuando in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto di cui siparlava nel colloquio intercettato, trascurando di considerare che questa era lastessa versione riferita dal collaborante; avrebbe attribuito portataindividualizzante alle altre intercettazioni evocate a sostegno del giudizio diresponsabilità, trascurando di dare il giusto rilievo alle obiezioni difensive; sarebbegiunta a confermare il giudizio di responsabilità pur in assenza di elementi in gradodi attestare l’effettiva riferibilità al ricorrente del mandato relativo al dettodanneggiamento, del quale, al più, egli sarebbe stato soltanto a conoscenza;avrebbe ritenuto l’avvenuta consegna al [OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA], della pistolautilizzata per il citato danneggiamento, malgrado, nel parallelo processo legatoalla detenzione della relativa arma, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata archiviatae la responsabilità fosse stata ascritta unicamente al [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui madre.8.1.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge con riguardo alladisciplina del concorso di persone nel reato di detenzione e porto abusivo in luogopubblico di arma da sparo.La difesa ha osservato che la Corte del merito, pur riconoscendo che nel casonon vi sarebbero stati riscontri individualizzanti quanto alla circostanza relativaalla consegna dell’arma utilizzata per il danneggiamento di cui al capo 17) da partedel ricorrente, poiché sul punto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero trovatoconferma alcuna, aveva nondimeno confermato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto,pur essendo pacifico che il medesimo non ebbe a partecipare alla relativa condottamateriale.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerareche il mandante del danneggiamento, anche laddove abbia sollecitato unacondotta materiale da realizzare tramite un’arma da sparo, non può ritenersinecessariamente consapevole dell’utilizzo, a tal fine, di un’arma non legalmentedetenuta e portata in luogo pubblico senza autorizzazione.Tali aspetti, secondo la difesa, non avrebbero potuto costituire il frutto di unmero sillogismo ricavato dal mandato sotteso al danneggiamento, inidoneo asorreggere adeguatamente e correttamente la responsabilità a titolo di concorsoanche per il reato di cui al capo 16).8.1.4.

Con il successivo motivo, indicato in ricorso come quarto, è statadedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio diresponsabilità reso con riferimento ai capi 13) e 14) della rubrica.La difesa ha osservato che anche tali fatti si fondavano sulle dichiarazioni diVescio, supportate, nel caso, ab externo, da quelle della compagna [OSCURATO:PERSONA] e daquelle di altro dichiarante, [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima indicazione è stata ritenuta dalla difesa inconferente, in quantoal più diretta a mettere in luce le condotte di altri, e segnatamente di AdrianoSesta, senza coinvolgere direttamente [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alle conferme offerte dalla [OSCURATO:PERSONA], ladifesa ha dedotto che la Corte del merito non avrebbe risposto, se non in terminidi manifesta illogicità, alle diverse censure proposte, dirette a rappresentarel’insieme delle ragioni sintomatiche della natura calunniosa del propalatoaccusatorio complessivamente rivolto dai dichiaranti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],pienamente confermato, secondo la prospettazione difensiva, dall’esigenza digarantire a [OSCURATO:PERSONA] l’insieme dei vantaggi conseguenziali alla sua collaborazione.In particolare, la difesa ha sostenuto che la Corte del merito non avrebbesuperato, se non per il tramite di argomentazioni meramente congetturali, i rilievidiretti a rimarcare l’assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giorno in cuiquest’ultimo avrebbe consegnato al ricorrente le armi acquistate dai fornitoriTavella e [OSCURATO:PERSONA]; le erronee indicazioni quanto all’auto posseduta nell’occasionedall’imputato, perché quella indicata era stata venduta da giorni dal ricorrente, eal contenitore nel quale le armi erano state riposte, uno zaino piuttosto che unavaligia, aspetti da considerare non tanto per il relativo rilievo probatorio, quantoperché indicativi della sostanziale sovrapponibilità dei due racconti, atteso che laGordiichuk, con riguardo al secondo dato, avrebbe diversamente modulato ilproprio racconto in termini coerenti a quello del compagno solo dopo chequest’ultimo ebbe a modificare il proprio, a conferma, secondo la difesa, dellaassenza di genuinità e spontaneità del narrato chiamato ad integrare ab externole dichiarazioni del collaborante, con definitivo e complessivo pregiudizio della8.1.5.

Con l’ulteriore e quinto motivo, la difesa ha contestato la tenuta delladecisione impugnata con riguardo alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art.7 della legge 203 del 1991, riferita alle condotte di reato contestate ai capi 13) e14).Secondo la difesa, l’aggravante contestata non avrebbe trovato adeguatosupporto nel materiale acquisito, quantomeno con riferimento ai requisitisoggettivi che devono sostenerla, non potendosi utilizzare a tal fine le dichiarazionidel collaborante [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questi sostiene che le armi eranodestinate a [OSCURATO:PERSONA], poiché si attribuisce valenza confessoria a confidenzeche quest’ultimo avrebbe reso al dichiarante rispetto a un dato introdottoesclusivamente dal collaborante, ed avendo la stessa Corte del merito escluso dipoter apprezzare a tal fine, per le medesime ragioni, le dichiarazioni dellaGordiichuk, perché teste de relato con fonte individuata sempre nel [OSCURATO:PERSONA]; inoltre,il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe un automatico riferimento dellearmi alla cosca di cui questi era partecipe; soprattutto, sotto il versante soggettivo,le rare frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di collegamentidel ricorrente con detta cosca criminale non consentirebbero la conclusioneassunta.Espunta l’aggravante, i reati contestati, secondo la difesa, dovrebbero esseredichiarati estinti per sopravvenuta prescrizione.8.1.6.

Con gli ultimi due motivi la difesa ha dedotto violazione di legge e viziodi motivazione in relazione, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, escluse apoditticamente senza considerare gli elementi di segnofavorevole indicati dalla difesa, nonché al trattamento sanzionatorio, avendo laCorte del merito, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena espungendo la quotaparte di condanna apportata in continuazione per il capo 15), dal quale l’imputatoera stato assolto sin dal primo grado, considerato gli aumenti a titolo dicontinuazione in termini coerenti a quelli applicati dal GUP in primo grado, senzaconsiderare che, con la prima sentenza di appello poi annullata dalla Cassazione,gli stessi erano stati ridotti.8.1.7.

Con motivi aggiunti trasmessi a mezzo PEC il 4 giugno 2026, ilmedesimo difensore ha ulteriormente corroborato la tesi della complessivainattendibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], essenzialmente e cinicamente proteso,secondo la difesa, ad ottenere i vantaggi correlati alla collaborazione nellamassima espressione consentita, a discapito della verità delle informazioni riferite,richiamando, in particolare, le stesse considerazioni spese dalla Corte del meritonel privare di rilievo le propalazioni del citato collaborante avuto riguardo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], acquisite solo in occasione del giudizio di rinvio enon utilmente considerate nel valutare l’accusa rivolta a detto imputato perchépossibile frutto di influenze e progressivi adattamenti, ispirati dall’evidenteinteresse del collaboratore a trarre tutti i benefici possibili.La Corte, secondo quanto dedotto nei motivi aggiunti, avrebbe esplicitamentesegnalato, fra tali benefici, quello di «rendere ulteriori dichiarazioni accusatorieper ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole», ciò che, ad avviso delladifesa, darebbe conto di una ulteriore e intrinseca contraddittorietà logica delgiudizio reso in relazione alla attendibilità soggettiva del dichiarante.8.2.

Con separato ricorso, sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stateproposte tre diverse censure sempre nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].8.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione rispetto al devoluto dalla sentenza rescindente, assumendosi che laCorte del merito, malgrado la radicalità del vizio di motivazione riscontrato dallaCassazione rispetto alla prima sentenza di appello, avesse omesso di risponderecon la dovuta puntualità e specificità ai diversi rilievi prospettati dalle difese con idue gravami.8.2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge rispetto allavalutazione probatoria resa a sostegno della ritenuta configurabilità dellaintraneità associativa.

Anche in tale ricorso sono state ribadite le critiche svoltecon riguardo alla attendibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], ma anche alla credibilitàintrinseca del relativo narrato e alla presenza di validi supporti esterni, nel casoindividuati nelle dichiarazioni degli altri collaboranti.

Secondo la difesa, il materialeacquisito, per la genericità e il tratto non individualizzante delle dichiarazioniaccusatorie valorizzate, non consentiva di verificare l’effettivo e consapevolecontributo garantito dal ricorrente alla consorteria di riferimento, risultando perciòdel tutto inadeguato rispetto alla dimostrazione dei requisiti propri del reatoassociativo.8.2.3.

Con il terzo motivo è stato contestato il giudizio di responsabilità riferitoai capi 13), 14), 16) e 17).Secondo la difesa, le relative valutazioni sarebbero viziate sul piano dellarispettiva tenuta logica.In relazione ai fatti di cui ai capi 16) e 17), la Corte del merito non avrebbeintervenuta con riferimento al capo 15), atteso che il movente estorsivo, ravvisatonelle condotte di cui a tale ultimo capo, costituiva la base logica delle altre duecontestazioni, destinate, secondo la difesa, a perdere coerenza una volta venutomeno il fatto escluso.In relazione ai capi 13) e 14), la difesa ha dedotto che la Corte del merito,pur dando atto della assoluzione degli asseriti venditori delle armi nel giudizioautonomamente reso nei loro confronti, avrebbe ritenuto la circostanzaindifferente senza soffermarsi adeguatamente, e con coerenza rispetto alle ragionidi tale assoluzione, sul mancato riscontro alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] offerto dalledichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] assunte in quel giudizio, dichiarazioni che neavrebbero smentito il portato e che, pertanto, sarebbero state idonee a mettereradicalmente in dubbio la credibilità della fonte esterna chiamata a supportare ilnarrato del citato collaborante nel giudizio di responsabilità reso ai danni delMascaro.8.2.4. [OSCURATO:PERSONA], con motivi aggiunti depositati in atti, haintegrato le censure esposte con il ricorso, per un verso mettendo in evidenza lagenericità dei contributi dichiarativi offerti dai collaboranti valorizzati a sostegnodel giudizio di responsabilità, secondo una valutazione che la stessa sentenzaimpugnata avrebbe in parte emarginato in tal senso, e, per altro verso,rimarcando, alla stessa stregua dei motivi aggiunti addotti dall’altro difensore, ilgiudizio di non attendibilità soggettiva espresso dalla sentenza impugnata conriguardo al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle dichiarazioni rese sulla posizione di AngeloAnzalone.9.

Ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in primo grado perché ritenuto partecipe dellacosca [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 1) nonché responsabile dei reati di omicidio etentato omicidio di cui ai capi 27 e 28), nonché del reato di cui al capo 29) correlatoalla detenzione e al porto delle armi utilizzate per i fatti di cui ai capi 27) e 28).Assolto in appello da tutte le imputazioni, la Cassazione, su ricorso dellaProcura generale competente ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello.In sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il giudizio diresponsabilità reso dal primo giudice.Gli argomenti esposti dai due ricorsi possono essere esposti unitariamenteperché destinati a soprapporsi parzialmente avuto riguardo alla ritenutaresponsabilità per i capi 27), 28) e 29) della rubrica.9.1.

Con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è dedottoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle valutazioni rese dalla Cortedi merito con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GennaroPulice, in particolare quanto al coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio e neltentato omicidio di cui ai capi 28) e 29).La difesa ha, in primo luogo, posto in rilievo l'inattendibilità del narrato delcollaborante con riguardo all'individuazione del luogo presso il quale le vittime,[OSCURATO:PERSONA], rimasto ucciso nell'occasione, e [OSCURATO:PERSONA], soltantoferito, ebbero a cenare prima dell'agguato.Secondo la prospettazione difensiva, il collaboratore aveva pacificamenteindicato nel locale “Quelli della notte” di Falerna il luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] notato la presenza delle due vittime, segnalandola ai correi; tuttavia, adavviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto integrale, enon soltanto riassuntivo, dei due verbali contenenti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],posto che il dichiarante aveva fatto puntuale riferimento al locale “Quelli dellanotte”, mentre, sulla base del complessivo quadro delle emergenze istruttorieacquisite, ed in linea con quanto già evidenziato dal Tribunale del riesamenell'annullare la misura cautelare emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il luogo eraaltro e diverso, atteso che le vittime si trovavano a cenare, come loro abitudine,nel locale “[OSCURATO:PERSONA]”.I due ricorsi hanno inoltre evidenziato un ulteriore profilo di inattendibilitàintrinseca del narrato del collaborante, smentito dalle emergenze acquisite, comemesso in luce e ribadito anche nelle memorie difensive, segnatamente in quellasottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, con memoria depositata il19 luglio 2025, era stata rimarcata la contraddittorietà tra il momento nel quale,secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato all'interno del locale la presenzadelle due vittime, collocato intorno alle ore 20,30; e il dato diversamenteemergente dagli atti di indagine, secondo cui, per quanto affermato dal padre edal fratello di [OSCURATO:PERSONA], nonché ribadito dalla persona offesa, le duevittime non potevano trovarsi a Falerna a quell'ora, posto che [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21 si trovava certamente nella propria abitazione, a cena con ifamiliari.Anche tale aspetto, rimarcato in entrambi i ricorsi, sarebbe statointegralmente pretermesso dai giudici di merito, pur essendo idoneo, secondo ladifesa, ad incidere sul portato intrinseco del narrato del collaborante e sulla suacredibilità soggettiva, quantomeno con riferimento alla specifica posizione diAlfredo [OSCURATO:PERSONA].Sempre a sostegno della ritenuta inattendibilità intrinseca del narrato delPulice, il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha altresì segnalato un'ulteriorediscrasia relativa alle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giunto a Falernala sera dell'agguato, posto che, nelle dichiarazioni del 24 giugno 2015, ilcollaboratore aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in quel luogo insieme alPulice e ad [OSCURATO:PERSONA], indicato quale ulteriore protagonista materialedell'attentato, mentre nelle dichiarazioni rese il 1° luglio 2015 aveva affermatoche [OSCURATO:PERSONA] era giunto a Falerna per conto proprio, in compagnia di unimprecisato amico.

La difesa ha inoltre dedotto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsoin contraddizione anche nell'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale componente delgruppo di fuoco che diede esecuzione all'agguato, trattandosi di dato che nonavrebbe trovato riscontro nelle ulteriori emergenze processuali.

È stato, ancora,censurato il riferimento, contenuto nella sentenza, al preteso riscontro costituitodalla perquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], menzionata nelledichiarazioni del 1° luglio 2015, profilo che, secondo la difesa, sarebbe statosmentito dall'annotazione acquisita agli atti e richiamata nel ricorso.

La sentenza,inoltre, sarebbe viziata nel proprio percorso argomentativo per non avererelativa alla mancanza di conferme circa l'aggancio del telefono di [OSCURATO:PERSONA] cella telefonica di Falerna, dato che non sarebbe stato ulteriormenteapprofondito mediante attività di indagine che, secondo la prospettazionedifensiva, avrebbe avuto importanza fondamentale, non potendosi addossareall'imputato l'assenza di ulteriori accertamenti diretti a chiarire la portata del datomedesimo.Ancora, si rimarca, nel ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lasentenza sarebbe viziata nella parte in cui non è stata disposta la riaperturadell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia diretta a megliodescrivere il luogo teatro dell'agguato e, in particolare, a puntualizzare ladifferenza tra il locale “Quelli della notte” e il locale “[OSCURATO:PERSONA]”, così daevidenziare l'oggettiva contraddittorietà del narrato del collaborante.In entrambi i ricorsi si è, poi, sostenuta l'inidoneità delle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a fungere da riscontri individualizzantirispetto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui ai capi 27, 28 e 29.Sotto tale profilo, la difesa ha rimarcato che entrambi i dichiaranti sarebberochiamanti in reità de relato, con la particolarità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedichiarato di avere appreso i fatti oggetto delle contestazioni anche da TorcasioAngelo, il quale, a sua volta, avrebbe indicato in [OSCURATO:PERSONA] la fonte delleproprie conoscenze, con conseguente reciproca circolarità del dato introdotto nelprocesso.È stato inoltre evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito commentirelativi all'omicidio maturati all'interno del proprio gruppo di appartenenza eavrebbe indicato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'agguato per comeriportatagli da [OSCURATO:PERSONA], ciò, tuttavia, senza considerare l'inconsistenza di talepropalazione, non idonea a rimarcare effettive conoscenze della fonte indiretta,ma soltanto sospetti e congetture.

Si è, altresì, sostenuto, nel ricorso sottoscrittodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che il riscontro non potrebbe fondarsi su mericommenti, poiché ciò si porrebbe in immediato contrasto con il necessarioapprofondimento circa la serietà e le ragioni della conoscenza del fatto storico daparte della fonte diretta.Quanto, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto chequesti avrebbe ricevuto notizie da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sarebbestato, a sua volta, reso edotto dei fatti relativi all'agguato da [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, secondo la stessa ricostruzione risultante dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato all'agguato; inoltre, come evidenziatonel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito alGiampà notizie inerenti soltanto la fase preparatoria del fatto, alla quale AlfredoGagliardi sarebbe rimasto estraneo, mentre le notizie successivamente riferite aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'esecuzione dell'agguato, noncontenevano specifici riferimenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].8.2.2.

Con un secondo motivo, proposto sempre nell'interesse di AlfredoGagliardi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stato contestato il giudizio reso in ordine aldelitto associativo descritto al capo 1).La difesa ha rimarcato che nessuno dei collaboratori richiamati in sentenzaavrebbe delineato il ruolo di partecipe di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo consideratodal capo di imputazione, come del resto già posto in evidenza dalla sentenza poiannullata da questa Corte, mancando una puntuale indicazione dell'apportocollaborativo ascrivibile al ricorrente.In definitiva, come ritenuto dalla prima sentenza di appello, il ruolo associativodel ricorrente non risulterebbe dettagliato dalla puntuale indicazione di concreti edeffettivi apporti partecipativi, come del resto confermato dalle propalazioni diStranges che, pur risultando intraneo alla cosca dei Cannizzaro, si dichiarò non ingrado di precisare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del relativo consorzio criminale,come confermato del resto in sede cautelare dal Tribunale di Catanzaro.Secondo la prospettazione difensiva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto indiscussione la tesi dell'unitarietà della cosca confederata oggetto dell'imputazionee, correlativamente, della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale soggetto unitario;[OSCURATO:PERSONA], di contro, sarebbe inattendibile già con riferimento alla data dellaritenuta intraneità del collaborante, incompatibile con la partecipazione associativadel ricorrente, certamente cessata in quel momento; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], infine,avrebbe delimitato temporalmente la partecipazione associativa del ricorrente aun periodo non successivo al 2003, allorché i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso le distanzedagli [OSCURATO:PERSONA] per avvicinarsi ai Cannizzaro.In definitiva, come già ritenuto dalla prima sentenza di appello, il ruoloassociativo del ricorrente non risulterebbe dettagliato mediante la puntualeindicazione di concreti ed effettivi apporti partecipativi8.2.3.

I due difensori, con atto sottoscritto congiuntamente, hanno depositatomotivi aggiunti aventi in realtà il contenuto di una memoria integrativa volta adargomentare ulteriormente gli argomenti dei due ricorsi originari, avuto riguardoin particolare i temi di giudizio proposti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].9.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta violazione dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen.Premette la difesa che il ricorrente è stato condannato per più reati satellite eper il fatto associativo di cui al capo 1) con pena determinata previoriconoscimento delle generiche e della attenuante di cui all’art. 8 legge 203 del1991.

Interposto appello, la Corte del merito ha rideterminato la pena in annicinque e mesi due di reclusione, riconoscendo la continuazione con i fatti giudicatiesternamente, definitivi con sentenza della medesima Corte di appello del12/11/2013.Proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione, con la sentenzarescindente questa Corte ha annullato con rinvio perché la decisione impugnatanon precisava quale tra i fatti era stato ritenuto più grave e in che termini erastato determinato l’aumento per la continuazione per le ulteriori ipotesi di reatoritenute.Con la sentenza impugnata, la Corte del merito, quale giudice del rinvio haindividuato nel reato giudicato esternamente il fatto più grave e muovendo dallacondanna irrogata nel separato giudizio – in misura di cinque anni- ha poicomminato a titolo di continuazione una complessiva pena di anni 3 e mesi sei direclusione che ridotti per il rito hanno portato ad una pena finale di anni 7 e mesi4 di reclusione.Da qui la dedotta violazione di legge, non potendo la Corte del merito irrogareuna pena maggiore rispetto a quella determinata, seppur senza adeguatamotivazione, dalla prima sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi descritti dalla superiore narrativa in fatto devolvono alla Cortecinque complessive macroaree di giudizio:-la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardoall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esclusa in sede di rinvio e messa in discussionedal ricorso della parte pubblica;-il trattamento sanzionatorio irrogato ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per iresidui fatti loro ascritti;-la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alleimputazioni allo stesso ascritte, confermata in sede di rinvio a frontedell’annullamento disposto in sede rescindente;-la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’omicidio e al tentatoomicidio di cui ai capi 27) e 28) nonché per i correlati reati descritti al capo 29)della rubrica e per l’imputazione associativa di cui al capo 1) della rubrica, fatti peri quali l’imputato era stato mandato assolto in occasione del primo giudizio diappello, con sentenza poi annullata da questa Corte in sede rescindente;-la misura della pena irrogata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di regiudicande tra loro del tutto distinte, che, in coerenza,consentono uno scrutinio autonomo.2.Muovendo dal primo tema di giudizio, che accorpa in sé le criticità propostedalla Procura ricorrente con riguardo alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzio [OSCURATO:PERSONA], decretate dal giudice del rinvio quanto ai fatti legati all’omicidiodi [OSCURATO:PERSONA] (capo 22) e ai delitti in tema di armi e ricettazione correlati aldetto attentato (capi da 23 a 26, ascritti al solo [OSCURATO:PERSONA]), ritiene la Corte che ilricorso debba ritenersi inammissibile.2.1.

Giova premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato assassinato in prossimitàdel Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], dove la vittima era solito recarsi perchésottoposto ad obbligo di firma: venne attinto da numerosi colpi d’arma da fuocoda due soggetti in moto, non identificati perché indossavano un casco integrale.Del fatto, riferirono in tempi diversi più collaboranti, e tra questi ancheGennaro [OSCURATO:PERSONA], che si accusò, tra gli altri, anche del concorso in tale omicidio, purdichiarandosi estraneo al gruppo di fuoco che ebbe ad eseguire il mandatoomicidiario, composto, a dire del citato collaborante, da [OSCURATO:PERSONA] e AntonioDavoli. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ebbe a segnalare l’estraneità alla vicenda sia diAnzalone che di [OSCURATO:PERSONA].Alla versione riferita, peraltro solo in un secondo momento rispetto alle primepropalazioni sul tema, dal [OSCURATO:PERSONA], si contrapponeva quella, convergente sullemodalità e sul mandato omicidiario, riportata da altri collaboranti (GiuseppeGiampà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] oltre a [OSCURATO:PERSONA]), secondo la quale l’azioneomicidiaria venne materialmente eseguita da [OSCURATO:PERSONA] in uno ad [OSCURATO:PERSONA], iquali ultimi, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], poi si recarono presso unagioielleria per festeggiare il buon esito dell’attentato.

Al fatto, secondo le versioniconvergenti offerte da tali collaboranti, avrebbe preso parte anche VincenzoTorcasio (animato da incontestati propositi di vendetta contro i [OSCURATO:PERSONA], cuiascriveva l’omicidio del padre e dello zio), con il compito di avvertire i componentidel gruppo di fuoco quanto al momento in cui la vittima – che abitava di fronte alcitato imputato- si sarebbe mossa (nascosta all’interno della vettura dellacompagna) in direzione del Commissariato.2.2.

La presenza di questa distonia tra le due versioni riferite ha avuto piùricadute sulla sorte del giudizio che occupa.In primo luogo, come messo in evidenza dalla sentenza rescindente, haimposto un mutamento dell’imputazione originariamente formulata: valorizzandole successive dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], se ne mise in evidenza il ruolo di merocompartecipe alla sola fase di preparazione dell’azione (avendo monitorato neltempo le condotte della vittima per poi riferirle ai mandanti della cosca [OSCURATO:PERSONA],che si occuparono concretamente delle modalità esecutive), rimanendo, il citatocollaborante, estraneo alla esecuzione materiale dell’agguato, realizzata da altri.Tanto ha, poi, inciso sulla ricostruzione che ha portato al giudizio diresponsabilità per il fatto in questione, relativamente al quale, nei primi due gradidi merito, conformi sul punto, l’omicidio è stato ascritto in concorso al [OSCURATO:PERSONA] –ritenuto partecipe nella sola fase di programmazione e organizzazione dell’azione-nonché all’[OSCURATO:PERSONA] (quale componente del gruppo di fuoco) oltre che al VincenzoTorcasio, che ebbe ad avvertire quest’ultimo rispetto alla posizione della vittima.Ricostruzione fondata, in linea con l’imputazione progressivamente mutata, su unasintesi dei diversi apporti dichiarativi, apprezzati frazionandone i rispettivi portati aseconda dei diversi momenti dell’azione in contestazione (programmazione edesecuzione).2.3.

Tale ricostruzione che, ha determinato la definitiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA],perimetrata tuttavia nei termini sopra descritti, coerenti alla mutata contestazione, nonha trovato il conforto del giudice di legittimità quanto alla posizione degli altri dueconcorrenti.Tanto per concorrenti ragioni di ordine logico e probatorio.2.3.1.

In particolare, con la sentenza rescindente, senza porre “in discussione lacomplessiva attendibilità di ciascuno dei propalanti che hanno riferito dell'episodio”, si èmessa in evidenza l’inadeguatezza delle due decisioni di merito nel superare “le evidentifrizioni ricostruttive conseguenti alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], segmentando l'azionedelittuosa nelle fasi di preparazione ed esecutiva e ritenendole compartimentate pereffetto di una massima di esperienza che, indubbiamente sussistente nelle organizzazionidi mafia ed in relazione a fatti di sangue, non tiene però conto della specificità della figuradel dichiarante”.

La Corte del merito, ancora, ad avviso della sentenza rescindente, cosìoperando, avrebbe di fatto omesso lo scrutinio della sostanziale chiamata in estraneitàoperata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da vulnerareulteriormente il proprio percorso argomentativo.Per altro verso, si è rimarcato che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trovato fondamento nelle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza “tuttavia fare corretta applicazione delle coordinateermeneutiche fissate da questa Corte in materia di riscontri”, essenzialmente offertedall’insegnamento di Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012 (dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).Precisato che “il thema probatorio oggetto di verifica è costituito non dalle modalitàdell'omicidio, pacificamente acclarate, ma dall' identità di organizzatori ed esecutorimateriali, dovendo misurarsi il compendio scrutinato con la specifica ipotesi accusatoriaformulata dal Pubblico Ministero” si è altresì rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] indicavacome propria fonte finale del suo sapere lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; a sua volta [OSCURATO:PERSONA] indicavale proprie fonti in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] indicava la propria fonte nello stesso VincenzoTorcasio, senza nulla dire rispetto agli esecutori materiali, facendo esclusivo ma genericoriferimento al [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricollegava gli autori del fatto delittuoso allarivendicazione operata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all' interno della gioielleria Tropea.In questo contesto, è apparso evidente al (primo) giudice di legittimità che “la valenzadi riscontro assegnata dai giudici di merito alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” nonpotesse in alcun modo “prescindere da una più serrata valutazione dell'attendibilità delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, essendone la dichiarata fonte, ha fornito unaricostruzione del tutto difforme del quadro delle responsabilità e, soprattutto, ha negato diessere a conoscenza di un coinvolgimento a qualsivoglia titolo di [OSCURATO:PERSONA] come pure diVincenzo [OSCURATO:PERSONA]”.Senza affrontare detto dirimente profilo, i Giudici del merito avrebbero anche omesso“ogni considerazione dello specifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del gruppo di fuoco;non hanno rilevato la sintomatica laconicità della ricostruzione operata dal collaboratore;hanno trascurato ogni considerazione di chi e come avrebbe selezionato gli autori materialie pianificato le modalità dell'omicidio, compiti che in occasione di altri fatti di sangue ildichiarante non ha esitato a rivendicare a sé”.2.3.2.

Considerazioni, queste, che sono state spese oltre che per la posizione diAnzalone, anche per quella di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale si è evidenziato che ( par 20.3)i giudici d'appello stimarono come convergenti gli apporti dichiarativi degli altricollaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuti "costanti, precisi e circostanziati" nonchéunivocamente convergenti nel disegnare il ruolo del prevenuto, consistito nell'averavvisato gli altri compartecipi dell'ultimo spostamento della vittima, così svolgendo ilruolo di "specchietto".Ciò, tuttavia, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe ad indicare la “fontedi conoscenza da cui aveva appreso della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al fattoomicidiario; e che le altre dichiarazioni avrebbero avuto matrice congetturale.

Pertanto,le propalazioni di detti collaboratori, in assenza di più accurate informazioni al riguardo,non si prestano a dare riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.Si è inoltre rimarcato la necessita di dare rilievo all'incidenza sul compendiodichiarativo “della difforme ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca e a capo delgruppo di fuoco…” quale ulteriore vizio inficiante la tenuta del giudizio valutativo operatoallora dalla Corte del merito.2.4.

La sentenza impugnata.La Corte del merito, nel pervenire all’esito assolutorio oggi in contestazione, inprimo luogo ha dato conto del fatto che nel corso del giudizio del rinvio si è procedutoad una complessa attività di rinnovazione istruttoria.Per un verso sono state acquisite intercettazioni relative a colloqui immediatamentecoinvolgenti la figura dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe emerso, senzavalutazione di incertezza da parte della stessa Corte del merito, l’immediata attribuzioneconfessoria del fatto omicidiario in oggetto da parte dello stesso imputato.

Per altroverso, all'esito di questa integrazione, la Corte del merito ha anche nuovamente escussotutti i collaboratori citati dalle due sentenze di merito precedenti, apprezzati a sostegnodei relativi giudizi di responsabilità.2.4.1.

Avuto riguardo proprio al tenore delle prove dichiarative, la Corte del meritoha precisato che i contenuti originari e integrali delle dette propalazioni, letti e filtrati allaluce anche della rinnovazione istruttoria disposta nel corso del giudizio di rinvio,permettevano di definire in termini diversi il tenore delle dichiarazioni rese da alcunicollaboranti.In particolare, la Corte del merito ha rimarcato che le dichiarazioni di TorcasioAngelo relative alla confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della gioielleria Tropea era privadi quella certezza confessoria ritenuta dai primi giudici.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sollecitato più volte anche alla luce delle originariedichiarazioni non è stato in grado di affermare con nettezza che [OSCURATO:PERSONA] - e solo questi, enon [OSCURATO:PERSONA] - ebbe ad ascriversi direttamente la responsabilità del fatto in quellaspecifica occasione.Per altro verso, sempre con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte delmerito ha precisato che una parte delle proprie dichiarazioni trovava e fondamento nelleinformazioni acquisite da [OSCURATO:PERSONA] le quali ultime a loro volta si ancoravano aquanto saputo da [OSCURATO:PERSONA]; questi aveva la propria fonte in [OSCURATO:PERSONA], ilquale ultimo aveva a sua volta saputo delle circostanze relative al detto omicidio proprioda [OSCURATO:PERSONA].La Corte del merito poi ha preso in considerazione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] edha evidenziato che è in origine, come anche nel corso dell'integrazione istruttoria svoltanel giudizio di rinvio, non venne in alcun modo - da parte del citato collaborante-condotta.Ulteriore sviluppo argomentativo approfondito dalla sentenza del merito attiene auna rivisitazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute puntuali, coerenti e lineari anchecon riguardo alla attribuzione della condotta materiale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchè allaestraneità ai fatti riferita ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.4.2.

Questo il quadro probatorio di riferimento, la Corte del merito ha ribadito lasostanziale presenza di due diversi momenti di rappresentazione della esecuzionedell’agguato in questione: l’uno riferito dal [OSCURATO:PERSONA], che non vedeva partecipe né [OSCURATO:PERSONA]; l’altro riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta vedeva la fonteultima di riferimento nello stesso [OSCURATO:PERSONA], che descriveva, quali esecutori materialidell’agguato, l’[OSCURATO:PERSONA] stesso e [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo filone, ancora, vedeva un sostanziale supporto nelle dichiarazioniconfessorie ricavabili dalle intercettazioni, destinate, in una valutazione unitaria acorroborare la tesi accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Da qui la ritenuta inconciliabilità dei due segmenti probatori.2.4.3.

Ciò premesso, con la sentenza gravata da ricorso si è sostenuto che alla forzalogica del dato legato alle dichiarazioni captate dell’[OSCURATO:PERSONA], si contrapponevano duevizi fondamentali, destinati a metterne in dubbio la portata probatoria.Il primo di matrice logica: la versione riferita dai collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] percome appresa da [OSCURATO:PERSONA] stesso, ha sempre visto inscindibilmente protagonistiquest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA] quali autori materiali della condotta omicidiaria.

Ma il dato, adavviso della Corte del merito, sarebbe logicamente inconciliabile non solo con ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e con la condanna ormai definitiva resa ai suoi danni sulla basedella versione da questi offerta, che non lo vedeva protagonista materiale dell’agguato;ancora più in radice, con la stessa impostazione accusatoria, che sulle dichiarazioni diPulice in parte faceva affidamento, senza considerare la distonia logica presente tra i duemomenti probatori valorizzati a sostegno della relativa prospettazione.2.4.4.

Per altro verso, si rimarcano gli esiti degli stub realizzati nei confronti diIannazzo e [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’omicidio ad ulteriore conferma della attendibilità dellatesi riferita da [OSCURATO:PERSONA].Da qui l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per l’assenza di elementi probatori checonsentissero di attestarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio2.4.5.

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata muove dalla assenza dielementi a sostegno delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di una dichiarazioneconfessoria in tal senso resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]): tali non potrebbero essere quelleofferte dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] perché de relato con fonte individuata inAnzalone, la cui posizione per quanto detto, doveva ritenersi già ammantata da profili diillogicità insuperabili.

Per altro verso, si rimarca la forza logica della prospettazione resada [OSCURATO:PERSONA] nell’escludere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda a giudizio,anche questo elemento destinato a mettere in discussione il giudizio di responsabilità.2.5.

Ciò premesso, e prendendo le mosse dai rilievi critici prospettati dal ricorso conriguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva la Corte come l’impugnazione debba ritenersiaspecifica con riguardo al nucleo essenziale della decisione gravata.2.5.1.

Il ricorso, infatti, si confronta solo con alcuni momenti della decisioneimpugnata, trascurandone altri di assorbente decisività.In particolare, si contesta, oltre al risultato probatorio riferito alle dichiarazioni delPulice avuto riguardo, in particolare, alla precisione della relativa indicazione nella partein cui individua in [OSCURATO:PERSONA] uno dei componenti del gruppo di fuoco; anche:-la presenza di validi indizi ricavabili dagli stub operati su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopol’omicidio;-una non coerente svalutazione del risultato probatorio garantito dalleintercettazioni acquisite nel corso del giudizio di rinvio, da leggere anche alla luce delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non adeguatamente valorizzate.È tuttavia a dirsi che:- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito il fondamento del giudizio diresponsabilità reso ai danni dello stesso in linea con la contestazione così comemodificata nel corso del giudizio, mentre le eventuali incertezze rispetto alcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] restano indifferenti al fine che occupano, perché nonin grado di rilevare rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];-il dato relativo agli stub, se effettivamente travisato nella lettura che ne ha dato laCorte del merito, non è stato tuttavia decisivo nel ritenere che ha portato allaassoluzione;-il tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], intercettate e acquisite nel corso delgiudizio di rinvio, è stato dato per assodato ma ritenuto al contempo non sufficiente asostenere il giudizio di responsabilità con valutazione logica che, per quanto si dirà, nonmerita censure;-le dichiarazioni dei citati collaboranti sono state correttamente disattese nel loroportato probatorio giacchè, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con riguardo alle suepropalazioni inerenti a fatti direttamente percepiti (le frasi assertivamente pronunziateda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’agguato), la relativa incidenza a conferma dellaprospettazione accusatoria è stata esclusa con considerazioni rimaste estranee a critichenel ricorso mentre, in relazione ad entrambi i suddetti, chiamanti de relato con fonteindividuata nell’[OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta recessività della versione fornita daquest’ultimo.Nulla è stato osservato, inoltre, rispetto alle valutazioni rese con riferimento alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], deprivate di rilievo dal giudice del rinvio.2.5.2.

Ciò premesso, in linea con quanto rimarcato dalla sentenza impugnata, ilcompendio probatorio può suddividersi in due tronconi separati:- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che limitano il coinvolgimento del citato collaborante allasola fase di preparazione dell’omicidio, con la estromissione dal fatto dei due imputati;- quelle auto-confessorie, captate, rese da [OSCURATO:PERSONA], integrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che sempre in [OSCURATO:PERSONA] vendono la fonte ultima e che si fondano sullacompartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella materiale esecuzione dell’agguato.Questo il quadro di riferimento, va rimarcato che, in linea con quanto rassegnatodalla sentenza di annullamento, anche la Corte del merito ha messo al centro dellapropria decisione la distonia logica che viziava la prospettazione accusatoria sindall’origine, determinata dal tentativo di operare una crasi inconciliabile tra ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poste a fondamento della sua responsabilità per il fatto inquestione, e la versione offerta dagli altri collaboranti come appresa dallo stessoAnzalone, oggi supportata anche dalle citate dichiarazioni confessorie stragiudiziali: sesi prendono per buone queste ultime – che vedevano inscindibilmente esecutori materialidell’agguato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- non si chiarisce in che termini il primo è stato ritenuto egiudicato colpevole quale mero concorrente per aver contribuito al solo profiloorganizzativo dell’aggressione omicidiaria.

E su questo versante, dall’evidente rilievologico assorbente, destinato ad inficiare a monte l’intera impostazione difensiva, il ricorsonon solo non propone alcun rilievo critico ma mostra di ribadire un tracciato logicomanifestamente incongruente perché destinato a muoversi all’interno di unaricostruzione intrinsecamente viziata in radice.Da qui l’inammissibilità delle doglianze proposte con riguardo alla posizione diAngelo [OSCURATO:PERSONA].2.5.3.

Una sorte identica meritano le censure proposte con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA].L’impugnazione si fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], teste de relato con fonteindividuata nello stesso [OSCURATO:PERSONA], integrata dai riscontri offerti dalle dichiarazioni diGiampà e [OSCURATO:PERSONA], ritenute decisive perché la loro fonte era [OSCURATO:PERSONA], autoredella citata confessione stragiudiziale (lo sottolinea il ricorso alla pag. 12).Così facendo, tuttavia, la Procura ricorrente, ancora una volta, si sottrae alconfronto con il nucleo essenziale della valutazione resa dalla Corte del merito nelpervenire all’esito assolutorio, anche sulla spinta della sentenza rescindente: l’assenzadi adeguate certezze logiche rispetto al coinvolgimento nel fatto di [OSCURATO:PERSONA] e da qui ilvulnus del dato riportato dagli altri collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA], che alla versione diAnzalone, come riferita dai collaboranti, fanno riferimento.Il silenzio prestato sul punto dall’impugnazione è all’evidenza decisivo rispetto alladecretata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in parte qua.La responsabilità del citato imputato con riguardo al concorso nel fatto omicidiarioin contestazione, una volta messa in discussione l’attendibilità delle dichiarazioniconfessorie dell’[OSCURATO:PERSONA], dirette o riportate dagli altri collaboranti, risulterebbe, infatti,esclusivamente fondata sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto inerenti aconfidenze rese al collaborante dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], necessitavano, comunque, di unriscontro esterno, nel caso coerentemente ritenuto insussistente.Da qui la decisione di cui al dispositivo quanto al ricorso della Procura Generalepresso la Corte di appello di Catanzaro.3.

Il secondo tema di giudizio attiene al trattamento sanzionatorio irrogato adAngelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle residue ipotesi di reato lororispettivamente contestate e ascritte.3.1.

Giova premettere che ad [OSCURATO:PERSONA] sono state negate le attenuanti generichee che la pena per il reato associativo è stata determinata - discostandosi espressamentedal minimo edittale- in misura di quindici anni ex comma 4 dell’art. 416 bis, (pena) poiridotta per il rito.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti atipiche erano già state riconosciute con la primasentenza di appello (ritenute equivalenti alla premeditazione riferita all’omicidio, fattoora espunto dai profili di responsabilità): è stata dunque applicata la pena di anni dieci,ancorata al minimo edittale, ritenendosi bilanciate in equivalenza le dette attenuanti conle aggravanti contestate per il reato associativo.3.2.

Ciò posto, dalla decisione, letta nel suo complesso, si comprende, innanzitutto,che in sede di rinvio la pena per il reato associativo è stata determinata guardando alladisciplina attualmente vigente, successiva alla novella del 2015, essendo inequivoco intal senso quanto evidenziato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cui è statoespressamente applicato il minimo edittale in misura di anni dieci di reclusione,coincidente con quello di cui al primo comma dell’art 416 bis nella sua attualeformulazione).È, tuttavia, a dirsi che il primo giudice e la prima sentenza di appello (si veda pagina388, § 9.2.) hanno considerato al fine la normativa vigente in conseguenza dellemodifiche apportate dalla legge n. 125 del 2008, il cui minimo edittale, per il primocomma dell’art 416 bis, era anni sette di reclusione (e non anni dieci) mentre la penaprevista per il comma 4 (applicato all’[OSCURATO:PERSONA]) andava da nove a quindici anni direclusione (misura quest’ultima irrogata all’imputato).3.3.

Tanto premesso, la valutazione sopra riferita, contenuta nella (prima) sentenzadi appello finiva e finisce per costituire un limite non superabile sotto ogni versante: perla Corte decidente in sede di rinvio, che non poteva comunque applicare un riferimentoedittale di maggior sfavore (quello attualmente vigente in forza della novella del 2015)senza incorrere nel vizio di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; per i ricorrenti,che non hanno in precedenza contestato tale valutazione, rendendola ora intangibile.3.4.

Ne consegue che per [OSCURATO:PERSONA] la pena va ridotta direttamente da questa Corte(il giudice del rinvio si è volutamente attestato al minimo della pena) in anni sette direclusione; pena sulla quale va apportata la riduzione per il rito, pervenendo alla misurafinale di anni quatto e mesi otto di reclusione.Al ricorrente, in primo grado (in considerazione della pena irrogata comprensivadella responsabilità per l’omicidio), era stata disposta l’interdizione perpetua dai pubbliciuffici.

La pena accessoria è stata mantenuta dalla sentenza impugnata a fronte di unacondanna comminata in misura superiore ai cinque anni, ma va ora sostituita con lainterdizione temporanea per anni cinque.

Era stata disposta anche l’interdizione legaleper la durata della pena, che va parimenti revocata.3.5. [OSCURATO:PERSONA], va disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla misuradella pena, con inammissibilità nel resto.3.5.1.

Riguardo alle attenuanti generiche, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Ladifesa non ha impugnato con il primo ricorso per cassazione il diniego delle citatecircostanze, reso dalla originaria sentenza di appello.Pur modificando la platea dei reati da considerare ai fini della determinazione dellapena, la Corte del merito non avrebbe, dunque, potuto valutare il profilo riguardante le3.5.2.

Sulla misura della pena, di contro, il ricorso merita accoglimento.In particolare, in disparte il difetto di motivazione con riguardo al discostamento dalminimo edittale (argomentato in termini evidentemente inappaganti tramite unapodittico riferimento al ruolo associativo, non altrimenti precisato), è pacifico, perquanto già rimarcato, l’operato riferimento ad un dato normativo diverso da quelloapplicato dai precedenti giudici del merito, si che la pena va rideterminata in coerenza,guardando alla disciplina tracciata dalla legge n. 125 del 2008.Il relativo giudizio non potrà che rendersi nella fase di merito.4.

Le questioni riguardanti il terzo tema di giudizio attengono alla posizione dinonché responsabile, secondo la sentenza impugnata:- del fatto di cui al capo 13), concernente la ricettazione delle armi — quattropistole calibro 7,65 — che [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad acquistare, secondo il capo12), da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati per talecessione, armi successivamente consegnate a [OSCURATO:PERSONA] in quanto destinate aPietro [OSCURATO:PERSONA] e alla cosca della quale i tre imputati sono stati ritenuti partecipi;- della detenzione e del porto in luogo pubblico delle medesime armi, fatticontestati al capo 14);- del danneggiamento arrecato all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante l’esplosionedi più colpi di arma da fuoco, materialmente realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e da VasylKoval, separatamente giudicato e condannato per tale fatto, su mandato diMascaro reso sempre nell’interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA], fatto descritto al capo17);- del concorso nella detenzione della pistola utilizzata per la condotta di cui al capo17), contestato al capo 16).Si tratta di fatti, tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, commessinel novembre 2010.I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fondano su censure quantomenoinfondate e devono, pertanto, essere rigettati.4.1.

Giova premettere che, in primo grado, il ricorrente, avuto riguardo alladecisione cristallizzata nel dispositivo, è stato condannato anche per il reato di cui al capo15), ossia la tentata estorsione correlata ai fatti di cui ai successivi capi 16) e 17).

Nellamotivazione, tuttavia, il primo giudice incorse in plurimi profili di contraddizione rispettoal dispositivo, oltre che interni al medesimo percorso argomentativo: da un lato, motivònel senso dell’esclusione della relativa responsabilità; dall’altro, nel quantificare la pena,oltre al delitto associativo, comminò una pena complessiva di cinque anni a titolo dicontinuazione, muovendo da una pena base di dieci anni per l’associazione e precisandoche per ciascuno dei fatti veniva irrogato, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., un aumentodi un anno di reclusione, così considerando cinque reati, in linea con l’originariacontestazione, e non quattro, come avrebbe dovuto fare seguendo il pregresso percorsoargomentativo.La prima sentenza di appello diede per acquisita la condanna anche per la tentataestorsione, valorizzandola altresì ai fini della partecipazione associativa.

Nel rimodularela pena, aumentò la pena base per l’associazione da dieci a undici anni, in assenza diricorso della parte pubblica, e ridusse contestualmente l’aumento per i singoli reatisatellite a mesi tre per ciascun fatto, compresa la tentata estorsione.La sentenza rescindente ha rilevato la discrasia tra la motivazione relativaall’assoluzione dalla tentata estorsione e l’argomentazione posta a fondamento dellaconferma della partecipazione associativa, che richiamava anche la condanna per latentata estorsione, nonostante il diverso contenuto della motivazione di primo grado.Muovendo da tale rilievo, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha ritenuto affetta daerrore materiale la sentenza di primo grado quanto alla tentata estorsione e ne hacorretto il dispositivo, eliminando, per l’effetto, la quota di aumento di pena riferita a taletitolo di reato.Tale ultima valutazione, condivisibile o meno, deve ritenersi definitiva, in assenza diimpugnazione sul punto da parte del pubblico ministero: ne consegue che la tentataestorsione di cui al capo 15), originariamente contestata al ricorrente, non rientra più trai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], né può essere altrimenti valorizzata a sostegno del giudiziologico relativo alle altre imputazioni, prima fra tutte quella associativa.4.2.

Sempre in via preliminare, va rimarcato che l’annullamento della primasentenza di appello, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fu determinato dall’integralepretermissione dei motivi di appello proposti nell’interesse dell’imputato da uno deicodifensori, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò discese l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi dilegittimità proposti nell’interesse del medesimo ricorrente, dovendo il giudice del rinvioanzitutto dare risposta ai rilievi critici formulati con il gravame di merito.

Accanto a talevizio assorbente, la sentenza rescindente evidenziò altresì la già richiamata discrasia tramotivazione e dispositivo relativa al capo 15), replicata dalla prima sentenza di appello,nonché la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla misura dellapena base irrogata per il reato associativo.4.2.1.

La rilevanza assorbente del vizio motivazionale rilevato ha determinato unpotenziale cortocircuito logico rispetto all’ulteriore sviluppo del giudizio concernenteMascaro.

Molti dei temi introdotti con il gravame pretermesso erano stati infatti devolutial giudice di legittimità anche mediante ricorsi proposti da altri coimputati, segnatamentequanto al giudizio di attendibilità soggettiva dei collaboranti, incluso [OSCURATO:PERSONA], profilo diparticolare rilievo rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; essi riguardavano, inoltre, posizionidestinate a intrecciarsi con quella del ricorrente, in particolare con riferimento ai capi 16)e 17), avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Ne è derivato che, da un lato, èstato rimesso al giudice del rinvio l’onere di rispondere ai motivi pretermessi relativi allaposizione di [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, in sede di legittimità, è stata anticipata la risposta sutaluni temi di giudizio parimenti devoluti con il gravame non scrutinato, posto afondamento della sentenza rescindente.4.2.2.

La Corte di appello, nel rispondere ai motivi pretermessi e, in particolare, allacensura proposta con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’attendibilità soggettiva e intrinsecadel collaborante [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto di poter valorizzare la sentenza rescindente, senzatuttavia esaurire in tale richiamo le considerazioni svolte sul punto.Tale valutazione è stata censurata con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],mediante argomentazioni che attraversano trasversalmente l’intero impianto dell’ampiaimpugnazione e che si sviluppano, in sintesi, lungo due direttrici:xx) secondo la difesa, la decisione parzialmente rescindente determinerebbe unasoluzione di continuità tra il giudizio in parte definito e quello rimesso al giudice del rinvio,sicché gli eventuali punti di contatto tra la decisione coperta da giudicato progressivo equella ancora da definire in sede di rinvio dovrebbero essere regolati dall’art. 238-biscod. proc. pen., con conseguente applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192,comma 3, cod. proc. pen. per i fatti cristallizzati dalla sentenza di legittimità nella partecoperta da giudicato, disciplina che, nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata dalgiudice del rinvio;yy) con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità dei collaboranti e delrelativo narrato, la difesa assume che tale impostazione sarebbe ulteriormenteavvalorata dalla fisiologica frazionabilità del giudizio sulle dichiarazioni accusatorie, nonpotendosi escludere che una verifica positiva concernente talune posizioni coinvolte dallepropalazioni del chiamante non possa estendersi automaticamente ad altri soggetti.

Daciò deriverebbe, nel caso di specie, la necessità di verificare la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] conriguardo alle dichiarazioni riferite alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La prima prospettazione difensiva è erronea; quanto alla seconda, il viziodenunciato risulta, nel caso concreto, estraneo al percorso argomentativo seguito dallasentenza impugnata.4.3.

È manifestamente inconferente il primo versante della prospettazionedifensiva.

In caso di annullamento con rinvio, il giudizio che prosegue dinanzi al giudicedi merito — anche quando l’intervento rescindente riguardi l’integrale omissione delloscrutinio di una delle posizioni processuali — resta inscindibilmente collegato al giudizio,anche solo parzialmente, definito in sede di legittimità.

È, pertanto, fuori luogo il richiamoall’art. 238-bis cod. proc. pen.: le valutazioni rese in sede rescindente, ferma l’autonomiadella posizione non ancora definita, vincolano comunque il giudice del rinvio, poiché siinnestano in una struttura decisoria che, pur nella sua formazione progressiva, conservacarattere unitario e inscindibile, non diversamente da quanto avviene in caso didefinizione integrale e contestuale del devoluto in sede di legittimità.Applicando tale principio alla vicenda processuale in esame, la Corte di merito hacorrettamente richiamato le valutazioni positive già espresse dai giudici di merito evalidate dalla Corte di legittimità in ordine alla complessiva attendibilità soggettiva diVescio — si vedano, in particolare, le considerazioni svolte dalla pagina 80 della sentenzarescindente, riferite a tutti i collaboranti scrutinati — il cui narrato, muovendo proprio daun giudizio di affidabilità del dichiarante, è stato posto a fondamento della responsabilitàdi numerosi coimputati, tra cui, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoai capi 1) e, soprattutto, 16) e 17).Del resto, per evitare insanabili contraddizioni logiche, deve rilevarsi che ilmedesimo collaborante, proprio nel presente giudizio, ha beneficiato dell’attenuante dicui all’art. 8 legge n. 203 del 1991, la cui applicazione presuppone l’affidabilità deldichiarante.4.3.1.

Ne consegue, quale corollario, l’inconferenza delle censure formulate dalladifesa del ricorrente — segnatamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — nella parte in cui, conspecifico riferimento all’imputazione associativa, viene dedotta l’asserita inconsistenzadel profilo partecipativo riferito al chiamante, quale indice della sua aprioristicainattendibilità.

Si tratta, infatti, di un dato ormai non più controvertibile, essendo copertoda giudicato, atteso che [OSCURATO:PERSONA], nel presente giudizio, è stato ritenuto intraneo allaconsorteria di cui al capo 1).Non coglie nel segno neppure il richiamo alle considerazioni svolte in ordineall’atteggiamento tenuto dal collaborante nel riferire circostanze concernenti [OSCURATO:PERSONA] —come dedotto nei motivi aggiunti di entrambi i difensori — trattandosi di profili privi dirilievo, in quanto non idonei a rendere illogico il giudizio di credibilità espresso dai giudicidi merito.

Si tratta, infatti, di dichiarazioni rese solo in un secondo momento, in sede dirinvio, non capaci di inficiare ex post un dato valutativo già cristallizzato dalla verifica dilegittimità quanto alle originarie dichiarazioni del collaborante.4.3.2.

Parimenti, l’esame della specifica posizione del ricorrente non consente dirimettere in discussione dati concernenti segmenti delle vicende illecite ascritte aMascaro già coperti dalla definitività della verifica cognitiva compiuta nei precedenti gradidi giudizio con riguardo alla posizione di altri concorrenti nel medesimo fatto di reato.Sotto tale profilo, assumono immediato rilievo esemplificativo le argomentazionisvolte con riguardo ai capi 16) e 17) della rubrica.Il giudice del rinvio — si veda, in particolare, da pagina 173 della sentenzaimpugnata — ha, infatti, correttamente dato per acquisiti due profili fondati sul giudicatoformatosi sulle posizioni dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA], quale mandante deldanneggiamento, così ritenuto anche all’esito della verifica di legittimità espressamentesollecitata sul punto dal medesimo concorrente, e [OSCURATO:PERSONA], quale autore materiale delfatto unitamente a Vasyl, giudicato separatamente con decisione parimenti divenutadefinitiva.Tali dati assumono valore di riscontro dell’attendibilità del narrato del collaborante,quantomeno in ordine alle connotazioni della vicenda riferibili ai predetti protagonisti,alla dinamica fattuale dell’episodio e al movente che ne giustificò la realizzazione.Ne deriva l’inconferenza delle censure articolate dalle difese del ricorrente su taliversanti, già replicate dal gravame di merito e coerentemente disattese dalla sentenzaimpugnata.4.3.3.

Diverso discorso deve invece svolgersi con riferimento al ruolo diintermediario che, secondo l’assunto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito nellavicenda, quale momento di collegamento tra il mandante e gli autori materiali dellacondotta, nei termini riferiti da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue propalazioni.

L’episodio in questione èinfatti indicato, in via esemplificativa, quale conferma dell’esecuzione di atti intimidatoriche la cosca [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commissionato al collaborante avvalendosi, qualeraccordo soggettivo, del ricorrente, coerentemente con una posizione di sistematicacontiguità alla cosca [OSCURATO:PERSONA] riferita da tutti i collaboranti richiamati dalla Corte dimerito ai fini della valutazione dell’intraneità associativa.È su tale versante, dunque, che residuava l’attualità dell’approfondimento cognitivorimesso alla Corte di rinvio, diretto a verificare l’effettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda nei termini riferiti da [OSCURATO:PERSONA], e quindi la credibilità intrinseca del narrato diquest’ultimo in relazione a tale segmento delle più ampie dichiarazioni, nonché lasussistenza di riscontri individualizzanti riferibili alla posizione del ricorrente, secondoquanto correttamente preteso dalla difesa con le censure sopra sintetizzate al punto yy).4.3.4.

Avuto riguardo a tale profilo e con specifico riferimento ai capi 16) e 17), lasentenza impugnata non presta il fianco alle critiche proposte dalla difesa.Senza limitarsi ad una acritica conferma della valutazione probatoria resa sul puntodalla Corte di legittimità nell’esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma muovendoda una puntuale e logica lettura del medesimo compendio probatorio — in particolarecon riguardo ai colloqui intercettati il 25 novembre 2010, riportati dalla pagina 361 dellasentenza di primo grado — la Corte di merito ha esaminato e disatteso tutte le censureformulate con l’appello nell’interesse dell’odierno ricorrente, come riassunte a pagina178 della decisione impugnata.Le medesime censure, oggi riproposte con il ricorso per cassazione — in particolarecon il secondo motivo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — devono ritenersi in primo luogo superatedalle considerazioni che precedono in ordine alla generale attendibilità soggettiva diVescio.Sono poi manifestamente infondate quanto all’asserito intento calunnioso cheavrebbe indotto il collaborante a muovere accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla vicenda in esame, trattandosi di affermazione, quella difensiva, meramentecongetturale, disattesa dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici,anche con riferimento alle ragioni che avrebbero indotto il dichiarante a offrire unaversione parzialmente diversa nell’immediatezza del fatto e a precisarnesuccessivamente i contenuti al momento dell’avvio della collaborazione; prospettazione,questa, peraltro, apertamente smentita dalle emergenze oggettive desumibili daicolloqui captati, soprattutto da quelli intercorsi tra il ricorrente e il chiamante, nella partein cui si fa riferimento al concorrente [OSCURATO:PERSONA] e al compenso di euro 2.000promesso per l’incarico.Tali aspetti sono contestati dal ricorso mediante una lettura alternativa deglielementi acquisiti — con specifico riguardo al dato offerto dalle intercettazioni riportatea pagina 179, di rilievo assorbente e decisivo ad avviso del Collegio — non consentita insede di legittimità, ove non sia idonea a destrutturare la linearità della ricostruzioneprivilegiata dai giudici di merito, peraltro oggetto di plurime valutazioni conformi, a frontedi un tenore letterale non incompatibile con le opzioni interpretative poste a fondamentodel giudizio di responsabilità;Le censure proposte dal ricorso sono, poi, inconferenti, poiché non idonee aincidere sulla valutazione resa in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel fatto, allaluce del quadro sopra richiamato, già adeguatamente consolidato.

In particolare, conriguardo al tema della consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] della pistola utilizzata pernon risulta neppure valorizzato dalla Corte di merito a fondamento del concorso nei fattidi detenzione e porto illegali descritti al capo 16), come emerge da quanto riportato apagina 217 della sentenza impugnata.Ne consegue la responsabilità del ricorrente per il concorso nel danneggiamentodescritto al capo 17), non messa logicamente in discussione — diversamente da quantosostenuto dalla difesa, in particolare con la terza censura del ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — dall’assoluzione relativa al capo 15), come già evidenziato,del resto, dalla sentenza rescindente nello scrutinare analoga doglianza prospettatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.3.5.

Non coglie nel segno neppure il terzo motivo del ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], relativo al capo 16), fondato sulla pretesa esclusiva attribuibilità aVescio dell’arma da fuoco utilizzata per il danneggiamento di cui al capo 17).

Ferma lapacifica circostanza che l’attentato dovesse essere realizzato mediante un’arma dafuoco, va ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, concorre neidelitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipi,insieme ad altri, all’ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi,essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale nella fase esecutiva del reatoprogrammato (da ultimo, Sez. 1, sentenza n. 12494 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv.289750).Né assume rilievo, sul piano della tenuta logica della decisione, l’argomento relativoall’asserita inconsapevolezza, da parte del ricorrente, delle caratteristiche dell’armautilizzata, tali da renderne illegale la detenzione e il porto.

Non è, infatti, manifestamenteillogico il ragionamento sotteso alla decisione della Corte di merito, là dove ha ritenuto ilconsapevole utilizzo, da parte dell’istigatore, di un’arma detenuta illegalmente per larealizzazione del programma criminale concordato con l’esecutore materiale dellacondotta, posto che, nella specie, non è controverso che il danneggiamento dovesseessere realizzato mediante un’arma da fuoco.4.3.6.

Deve dunque ritenersi definitivamente accertata la responsabilitàdell’imputato per i capi 16) e 17), aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991,senza che, in parte qua, il ricorso abbia articolato specifiche critiche.4.4.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle censure articolatedai ricorsi in ordine alla confermata responsabilità del ricorrente per i capi 13) e 14) dellarubrica.Anche con riguardo a tali imputazioni, infatti, i due ricorsi, come integrati dai motiviaggiunti, non sono idonei a porre adeguatamente in crisi la decisione assunta dalla Cortedi merito.4.4.1.

Le condotte contestate attengono all’acquisto di quattro pistole, effettuato daVescio insieme alla compagna su commissione degli [OSCURATO:PERSONA], armi successivamenteconsegnate a [OSCURATO:PERSONA], il quale, anche in tale occasione, avrebbe svolto la funzione diraccordo tra il collaborante e le esigenze degli altri componenti del richiamato sodaliziocriminale.Il giudizio si fonda, secondo l’assunto accusatorio validato dai giudici di merito, sullachiamata in correità resa da [OSCURATO:PERSONA], integrata dalle dichiarazioni della Gordiichuck,protagonista diretta sia dell’acquisto presso i fornitori sia della consegna effettuata alricorrente, nonché teste de relato rispetto ad altri momenti della vicenda, conosciuti soloperché riferitile dal compagno.4.4.2.

Sotto quest’ultimo profilo, deve immediatamente rilevarsi che le dichiarazionidella Gordiichuck sono prive di rilievo nella parte in cui presentano carattere circolare,essendo dirette a riscontrare informazioni provenienti dalla medesima fonte, id estVescio.Per il resto, i due nuclei fondanti il giudizio di responsabilità — l’acquisto delle armie la successiva consegna a [OSCURATO:PERSONA] — risultano adeguatamente supportati dallepropalazioni dei due chiamanti, le quali si integrano reciprocamente in modo puntuale eindividualizzante.4.4.3.

Con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono state ribadite le censurevolte a porre in discussione l’attendibilità della Gordiichuck sotto il profilo della genuinitàe spontaneità del relativo narrato, circostanza che, secondo la prospettazione difensiva,finirebbe per riflettersi, inficiandola, anche sull’attendibilità del compagno.I due dichiaranti, ad avviso della difesa, avrebbero sostanzialmente concordato ilcontenuto delle rispettive dichiarazioni, rese in termini di piena sovrapponibilità.

Sideduce, inoltre, l’inconsistenza delle giustificazioni argomentative, ritenute meramentecongetturali, offerte dalla Corte di merito nel disattendere le relative censure, conspecifico riguardo:- all’assenza di riscontri desumibili dalle intercettazioni quanto al contatto telefonico— lo squillo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare verso un’utenza del ricorrente — che,secondo il collaborante, avrebbe preceduto l’incontro finalizzato alla consegna;- alla comune distonia che connoterebbe i due racconti quanto all’autovettura nellaquale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riposto le armi dopo averle prese in consegna dai due chiamanti,avendo entrambi fatto riferimento ad un veicolo che il ricorrente aveva già dismessoall’epoca del fatto;- alla circostanza per cui la Gordiichuck avrebbe adeguato solo in un secondomomento la propria versione, conformandola alle modifiche apportate pressochécontestualmente dal compagno, quanto al fatto che le armi fossero state riposte in unozaino, piuttosto che nella valigia originariamente indicata da entrambi.4.4.4.

Ad avviso di questa Corte, la sentenza impugnata offre una lettura nonmanifestamente illogica del compendio probatorio acquisito.4.4.4.1.

In primo luogo, la Corte di merito ha posto in evidenza — e sul punto ilricorso non è in grado di contrastare adeguatamente la relativa conclusione — chenessuno dei due chiamanti aveva indicato la data precisa dell’acquisto e della successivaconsegna, fatti collocati, al più, all’inizio del mese di novembre.

Tale dato rendeinconsistente la doglianza relativa alla prova del contatto telefonico che avrebbe datoavvio alla consegna delle armi, alla luce, in particolare, dei molteplici contatti intercorsinel medesimo periodo tra il ricorrente e il collaborante, circostanza puntualmenteevocata dai giudici di appello, nonché della circospezione, attestata in più passaggi dellasentenza impugnata, che connotava i colloqui tra i predetti, nel timore di possibilicaptazioni.Ne deriva la non illogicità della conclusione circa la sostanziale inconsistenza dellacensura, non essendo essa idonea a smentire, in senso negativo, il narrato di [OSCURATO:PERSONA].4.4.4.2.

Per quanto suggestive — tanto da indurre la Corte di merito a svolgereconsiderazioni non sempre persuasive, perché in alcuni passaggi connotate da logiche econtenuti congetturali — le ulteriori due censure non assumono, tuttavia, caratteredecisivo rispetto alla complessiva tenuta del giudizio.Anche accedendo alla tesi difensiva secondo cui l’autovettura indicata in modoconforme dai due collaboranti non poteva essere quella utilizzata dal ricorrente almomento della consegna delle armi, perché all’epoca già ceduta a terzi, resta comunqueferma la marginalità del dato, logicamente riconducibile ad una possibile confusione.

Taleevenienza risulta, nel caso di specie, logicamente giustificata dal fatto che i contatti conMascaro erano molto frequenti e che quest’ultimo, pacificamente, ebbe a dismetterel’autovettura proprio a ridosso della vicenda in esame; sicché un’eventuale incertezzasul punto non può necessariamente assumere il significato attribuitole dalla difesa nécomunque inficiare in radice il racconto dei due dichiaranti e a monte la loro credibilità.Né rileva il dato relativo alla diversa modulazione del racconto quanto alle modalitàdi conservazione delle armi, indicate dapprima come riposte in una valigia e poi in unozaino.

Al di là della stessa discutibilità del peso logico attribuito dalla difesa a talecircostanza nel più ampio quadro offerto dalle due propalazioni, va comunque rimarcatoche l’assunto difensivo risulta solo affermato e non comprovato: non è stato, infatti,allegato il verbale del 24 gennaio 2014 nel corso del quale la Gordiichuck avrebbemodificato la propria versione, facendola coincidere con quella del compagno, sentitopochi attimi prima; né la circostanza emerge aliunde dal tenore delle sentenze di merito,nelle parti in cui sono riportati i tratti essenziali delle relative dichiarazioni.Infine, non assume rilievo neppure quanto dedotto nel ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di contrastare la credibilità della Gordiichuck, reputatadubbia in ragione dell’atteggiamento tenuto dalla stessa nel separato giudizio promossonei confronti dei venditori delle armi, assolti proprio perché non riconosciuti dalladichiarante.

Tale dato, infatti, non incide sulla veridicità del relativo narrato rispettoall’elemento essenziale che qui rileva — l’acquisto delle armi e la successiva consegna aMascaro — ma riguarda contegni della dichiarante, concernenti l’individuazione deifornitori nel relativo processo, posti in essere in epoca successiva alle dichiarazionivalorizzate in sentenza.4.4.5.

Non colgono nel segno, infine, le censure concernenti il riconoscimentodell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Una volta ritenuti incontestati i dati relativiall’acquisto delle armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva consegna delle stesse aMascaro, l’individuazione del destinatario finale delle armi trova adeguato supportologico nelle dichiarazioni del collaborante — il quale ha costantemente indicato Mascaroquale punto di raccordo tra sé e i sodali [OSCURATO:PERSONA], che tramite il ricorrente veicolavanospecifici mandati criminali — nonché nelle emergenze relative ai fatti di cui ai capi 16) e17), riguardanti condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della cosca di riferimento,sempre attraverso la concreta intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].

Tale catena logica trova, delresto, ulteriore supporto implicito nella circostanza che le emergenze acquisite nonhanno dato conto di un possibile interesse diretto di [OSCURATO:PERSONA] all’acquisizione delle armi,del resto mai rivendicato dalla difesa neppure con specifico riguardo alla sola aggravantein questione.4.5.

Non merita censure, infine, neppure il giudizio con il quale è stata confermatal’intraneità del ricorrente all’associazione di cui al capo 1).Nelle proprie propalazioni, [OSCURATO:PERSONA] ha descritto il ricorrente come contiguo alla coscaIannazzo e, in particolare, vicino a [OSCURATO:PERSONA] e a Sesto, presso il cui autosalone isodali erano soliti riunirsi; dichiarazione, questa, convergente con quelle degli altricollaboranti richiamati dai giudici di merito, i quali hanno concordemente dato conto ditale stretta contiguità.Tale comune indicazione, pur certamente generica, costituisce tuttavia la chiave dilettura degli ulteriori e non equivoci dati emergenti dalle sentenze di merito, idonei aconferire puntuale concretezza al contributo stabile e consapevole assicurato dalricorrente al consorzio criminale contestato, così da privare di rilievo le censure formulatesul punto da entrambi i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il riferimento è, in particolare, al ruolo attribuito da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente qualesistematico momento di raccordo tra le esigenze criminali della cosca e gli incarichi in talsenso realizzati dal medesimo collaborante.

Si tratta di profilo che consente di delinearesenza incertezze i connotati concreti dell’intraneità contestata e che ha trovato, a suavolta, puntuale conforto esterno nei reati specificamente ascritti al ricorrente, tuttirealizzati da [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], terminale di riferimento degliinteressi perseguiti dalla cosca rispetto alle iniziative criminali poste in essere dalcollaborante, come emerge con chiarezza dalle connotazioni delle relative vicendefattuali, oltre che dalla confermata aggravante dell’agevolazione mafiosa, neppurecontestata dalle difese con riguardo al capo 16).4.6.

Le censure prospettate con riferimento al trattamento sanzionatorio sonofondate solo in parte.Nel negare le attenuanti generiche, la Corte di merito, con argomentazione sinteticama adeguata rispetto ai rilievi difensivi e immune da vizi logici, ha valorizzato lacomplessiva gravità delle condotte contestate, così ponendo la relativa valutazione dimerito al riparo da censure utilmente deducibili in sede di legittimità.È invece fondato il rilievo concernente la misura della pena irrogata: nelrideterminare il trattamento sanzionatorio, accogliendo sul punto il gravame di [OSCURATO:PERSONA],la Corte non poteva muovere da una pena superiore a quella originariamente comminatacon la sentenza di appello poi annullata.La pena deve pertanto essere rideterminata, operazione cui procede direttamentequesta Corte, nei termini indicati nel dispositivo che segue, alla luce del seguentecomputo: anni dieci di reclusione per il capo 1), cui va aggiunto l’aumento per lacontinuazione già determinato nelle fasi di merito, così da pervenire ad anni undici direclusione, ridotti per il rito ad anni sette e mesi quattro.5.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] involgono i temi digiudizio riguardanti l’omicidio e il tentato omicidio di cui ai capi 27) e 28), nonchéil reato di cui all’art 29), afferente alle armi utilizzate per l’agguato descritto neicapi precedenti e la partecipazione associativa al consorzio criminale di cui al capo5.1.

I capi da 27) a 29), riguardano l’agguato consumato la sera del 26 luglio2003, all’esito del quale [OSCURATO:PERSONA] venne ucciso e [OSCURATO:PERSONA] rimasevittima di tentato omicidio.Per tali fatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabilicon valutazione ormai coperta da giudicato, in forza delle pronunce di meritoconfermate anche in sede di legittimità.

La posizione del ricorrente, condannato inprimo e assolto in appello, è stata rimessa in gioco dalla sentenza rescindente suricorso della Procura competente.

E la Corte del merito, in sede di rinvio, haconfermato la responsabilità del ricorrente sancita in primo grado.Il dato cristallizzato dai richiamati giudicati inerenti ai concorrenti descrivePulice quale esecutore materiale dell’agguato unitamente ad altro soggetto,indicato dal collaboratore in [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto; e BrunoGagliardi, quale organizzatore dell’azione, avendo costui monitorato per unapprezzabile lasso temporale le abitudini e gli spostamenti del principale obiettivodell’agguato, [OSCURATO:PERSONA], così da predisporre le condizioni più favorevoliper l’esecuzione del delitto.

Mandanti dell’azione, secondo la ricostruzione dellavicenda validata anche in sede di legittimità, sarebbero state le tre coscheconfederate unitariamente considerate nel capo 1) della rubrica, sia pure perragioni tra loro differenziate, con gli [OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, si erano rivolti algruppo di fuoco facente capo a [OSCURATO:PERSONA].La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato decisivo sostegno nelledichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], integrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA] — ilquale aveva appreso proprio dal citato [OSCURATO:PERSONA] della programmazionedell’omicidio — nonché nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, su richiesta dellostesso [OSCURATO:PERSONA], gli aveva procurato un motociclo destinato ad essere utilizzatonell’agguato da compiersi di lì a poco ai danni dei [OSCURATO:PERSONA].La versione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, oltre a risultare puntualmente riscontrata quantoalla dinamica del fatto, secondo quanto emerso dalle acquisizioni investigative,trovava ulteriore conferma, con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA], nellariscontrata e sistematica presenza di costui in Falerna nei giorni precedentil’agguato, in prossimità dei luoghi interessati dai fatti, in linea con l’attività dimonitoraggio descritta dal collaboratore.5.2.

In tale contesto si colloca la posizione dell’odierno ricorrente, il quale,secondo il narrato di [OSCURATO:PERSONA] — trascritto in sentenza nella sua integralità per quantodi interesse— avrebbe coadiuvato il fratello nell’attività di programmazionedell’azione e nel controllo dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] nella faseantecedente all’agguato; inoltre, la sera dei fatti, avrebbe svolto il compito disegnalare ai due esecutori che le vittime si trovavano a cena nel locale da esseabitualmente frequentato e, in particolare, che l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] eraparcheggiata dinanzi al locale “Quelli della notte”, in prossimità del quale i dueesecutori si erano nascosti per ore in attesa di dare corso al proposito criminoso.Secondo i giudici di merito, il narrato di [OSCURATO:PERSONA] trovava conforto, anche conriguardo alla posizione del ricorrente, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e diAngelo [OSCURATO:PERSONA], non diversamente da quanto già ritenuto per il fratello convalutazione ormai non più sindacabile.5.3.

Questo, in sintesi, il portato del materiale probatorio valorizzato asostegno dell’affermazione di responsabilità — coerente con le valutazioniespresse dal G.U.P. e svalutato dalla prima sentenza di appello senza adeguatoconfronto argomentativo, come stigmatizzato dalla sentenza rescindente —,ritiene il Collegio che la decisione impugnata resista alle censure proposte con iricorsi.5.3.1.

Ed invero, la discrasia prospettata dalla difesa in ordine ai locali neiquali le vittime si sarebbero intrattenute non assume rilievo decisivo, per le ragionigià evidenziate dalla sentenza rescindente (pag. 130), e risulta, peraltro, smentitada una lettura puntuale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], trascritte in sentenza nel loroeffettivo contenuto e non in forma riassuntiva.Da esse emerge, infatti, senza che possa parlarsi di travisamento del dato,che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai affermato che il ricorrente gli avesse segnalato la presenzadelle vittime all’interno del locale “Quelli della notte”, conclusione sostenuta dalladifesa sulla base di una lettura soggettiva del materiale dichiarativo, nonadeguatamente sorretta dal tenore effettivo delle propalazioni.

Ne consegue anchel’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in relazione allarichiesta di perizia volta alla ricostruzione del luogo dell’agguato, coerentementeritenuta non necessaria.5.3.2.

È vero che la sentenza gravata non si sofferma espressamente sullacensura difensiva inerente alla difformità tra l’orario indicato da [OSCURATO:PERSONA] —coincidente con il momento in cui egli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano in Falerna,intorno alle ore 20,30 — e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari di [OSCURATO:PERSONA],secondo cui quest’ultimo, alle ore 21, si trovava ancora presso la propriaabitazione a cena con i congiunti.Il dato, tuttavia, non è decisivo, poiché la lettura delle dichiarazioni delcollaboratore, come trascritte in sentenza (pag. 302), consente di affermare conchiarezza che [OSCURATO:PERSONA] non riferì alle ore 20,30 la condotta di segnalazione ascrittaal ricorrente, bensì soltanto la presenza del gruppo in Falerna a quell’ora.

Sicché,da tale passaggio, può desumersi unicamente che, secondo [OSCURATO:PERSONA], lui e gli altriconcorrenti si trovavano a Falerna già dalle 20,30, non anche che la segnalazioneimputata al ricorrente fosse intervenuta in quel medesimo momento.5.3.3.

Parimenti priva di fondamento è la doglianza secondo cui non potrebbeassumere valenza di riscontro esterno il controllo cui il ricorrente fu sottoposto lastessa sera dell’omicidio, posto che, pacificamente, dalla medesima informativarichiamata dalla difesa risulta che presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA],direttamente attinto dall’atto di indagine, venne rinvenuto anche il fratello [OSCURATO:PERSONA].L’argomento difensivo imperniato sull’assenza di conferme in ordine allaindividuazione del coesecutore materiale dell’agguato, indicato da [OSCURATO:PERSONA] in EnzoSpena, oltre a non risultare tempestivamente prospettato nei precedenti gradi digiudizio, non è comunque idoneo a incrinare l’attendibilità del dichiarante e del suoracconto, giacché esso, al più, evidenzia un dato non riscontrato, ma non già unelemento incompatibile o confliggente con la relativa propalazione.5.3.4.

Neppure la circostanza relativa alle modalità con cui Gagliardiraggiunse, nell’occasione, Falerna — se unitamente agli altri due concorrentiovvero separatamente —, questione anch’essa non precedentemente valorizzatain termini di criticità, determina alcun cortocircuito narrativo idoneo a porre in crisila complessiva attendibilità del racconto, trattandosi di profilo che, peraltro, nonrisulta neppure adeguatamente argomentato nei ricorsi.5.3.5.

Neppure colgono nel segno le contestazioni rivolte alle dichiarazionirese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi dichiaranti derelato, valorizzati a riscontro del narrato di PuliceLa sentenza impugnata (a partire dalla pagina 315) esamina e disattende lecorrispondenti censure con argomentare immune da vizi, anche richiamando ilpeso già attribuito a tali collaboratori dalla sentenza rescindente nel sottolinearel’inadeguatezza motivazionale della prima decisione di appello sul punto.Ciò premesso, basta evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] annovera tra i partecipidell’azione anche il ricorrente e indica [OSCURATO:PERSONA] quale fonte delle proprieconoscenze: si tratta di un passaggio che non merita rilievi critici quanto allaconoscibilità del fatto, avuto riguardo all’ampio coinvolgimento della coscaconfederata nella decisione di procedere all’agguato e alla conclusione, priva dimanifeste incongruenze logiche, della circolazione di tali informazioni nella frangiadei [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha riferito circostanze apprese direttamenteda [OSCURATO:PERSONA], sia prima che dopo l’evento (pag. 317), ed è già statoevidenziato come il coinvolgimento del ricorrente risulti riferito da [OSCURATO:PERSONA] tantonella fase di programmazione (pagg. 303 e 304) quanto in quella esecutiva.

Lesuddette dichiarazioni, pur de relato, risultano dunque convergenti.

Né assumevalore decisivo il fatto che il detto collaborante, nell’interrogatorio del 14 febbraio2013, abbia fornito indicazioni più dettagliate con riguardo al ricorrente,dichiarando di avere appreso i particolari da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta informatoda [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, infatti, era soggetto inserito nel gruppo facente capoai [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, in condizione di conoscere anche dettagli diazioni cui non aveva partecipato direttamente, senza che anche tale conclusionepossa ritenersi manifestamente illogica.5.3.6.Infine, la stessa sentenza rescindente ha già posto in evidenza lasostanziale neutralità del dato relativo alle celle di aggancio del telefono cellularein uso al ricorrente, profilo rimasto immutato nel giudizio di rinvio in assenza diulteriori emergenze istruttorie idonee a colmare quel vuoto dimostrativo già inprecedenza rimarcato: ne discende che anche tale deduzione difensiva non vale ascalfire la tenuta complessiva del compendio probatorio, il quale, per converso,sorregge in modo logicamente coerente l’affermazione di responsabilità in ordineai capi 27) e 28).Da qui la reiezione dei ricorsi su tali reati, con conseguente conferma anchedella responsabilità per il capo 29).5.4.

Sono inammissibili le doglianze prospettate dal ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla imputazione associativa perché generichee aspecifiche, inidonee a confrontarsi criticamente con l’apparato argomentativodella decisione impugnata.5.4.1.

La Corte territoriale ha, invero, valorizzato in modo non illogico ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato il ricorrente quale partecipe della coscadei Sambiasini, intranea al gruppo facente capo agli [OSCURATO:PERSONA], unitamente aifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone il successivo avvicinamento ai Cannizzaro,senza tuttavia un effettivo distacco dall’originario ceppo criminale.

Il medesimodichiarante ha inoltre descritto il ricorrente come soggetto attivo nellaprogrammazione e nell’esecuzione di omicidi, nonché nella commissione diulteriori delitti, tra cui furti, estorsioni, traffico di stupefacenti e commercio di armi.Tale compendio dichiarativo ha trovato significativo riscontro, come giàrilevato, nella accertata partecipazione del ricorrente all’agguato contestato ai capi27 e 28, episodio pienamente inserito nella logica mafiosa della confederazionecriminale di cui al capo 1), in quanto, secondo quanto definitivamente accertatocon giudicato, esso fu congiuntamente voluto dagli [OSCURATO:PERSONA] e dai Cannizzaro nelquadro del tentativo di eliminazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dal relativo contestocriminale.

Ne consegue che il contributo partecipativo del ricorrenteall’associazione risulta in primo luogo decisamente confermato dal giudizio diresponsabilità legato ai detti fatti.A tali emergenze si aggiungono, in termini convergenti, le dichiarazioni diVescio, che ha riferito della disponibilità di armi assicurata ai sodali [OSCURATO:PERSONA] daiGagliardi per la realizzazione delle iniziative criminali del gruppo; quelle di GiampàGiuseppe, che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] quale componente del gruppo di fuocodegli [OSCURATO:PERSONA], ancorché con profili di autonomia operativa; nonché quelle diAngelo [OSCURATO:PERSONA], che parimenti lo colloca, insieme al fratello, nel medesimo nucleoarmato.Si tratta, all’evidenza, di convergenze dichiarative che la Corte di merito haritenuto coerenti e reciprocamente corroboranti, con valutazione immune da vizirilevabili in questa sede.5.4.2.

In tale quadro, le deduzioni difensive non superano la soglia della meracontrapposizione assertiva.

Esse, infatti, si rivelano del tutto generiche nelcontestare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nel negare l’incidenza dell’accertataresponsabilità per i fatti di cui ai capi 27) e 28) ai fini della prova dellapartecipazione associativa; introducono, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],questioni concernenti la struttura del sodalizio, la sua unitarietà e lo sviluppotemporale dell’azione criminale ormai coperte dal giudicato formatosi all’esito delprecedente giudizio di legittimità; contrastano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con rilievinon idonei a scalfire il giudizio di attendibilità del chiamante; richiamanovalutazioni rese in sede cautelare, di certo non vincolanti e comunque prive didecisivo rilievo, perché formulate in un momento anteriore all’acquisizione delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; e attribuiscono, infine, specifico peso alle dichiarazioni diStranges, le quali, per la loro genericità rispetto al ruolo del ricorrente, nonvalgono a infirmare la puntuale convergenza del restante materiale dichiarativo.Ne consegue che le censure proposte si collocano al di fuori del perimetro delsindacato di legittimità, mirando, in realtà, a una rivalutazione del merito nonconsentita in questa sede.Da qui la definitiva reiezione dei ricorsi proposti nell’interesse di AlfredoGagliardi.6.L’ultimo tema di giudizio attiene alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è fondato.Il ricorrente è stato condannato ad anni quattro e mesi otto di reclusione perpiù reati satellite e per il fatto associativo di cui al capo 1), con pena determinataprevio riconoscimento delle generiche e della attenuante di cui all’art. 8 legge 203del 1991.Interposto appello, la Corte del merito ha rideterminato la pena in anni cinquee mesi due di reclusione riconoscendo la continuazione con i fatti giudicatiesternamente, definitivi con sentenza della medesima Corte di appello del12/11/2013.Proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione, con la sentenzarescindente questa Corte ha annullato con rinvio perché la decisione impugnatanon precisava quale tra i fatti era stato ritenuto più grave e in che termini erastato determinato l’aumento per la continuazione per le ulteriori ipotesi di reatoritenute.Con la sentenza impugnata, la Corte del merito, quale giudice del rinvio haindividuato nel reato giudicato esternamente il fatto più grave e muovendo dallacondanna irrogata nel separato giudizio – in misura di cinque anni- ha poicomminato a titolo di continuazione una complessiva pena di anni tre e mesi seidi reclusione; pena, che ridotta per il rito e sommata a quella irrogata per il fattopiù grave, ha portato ad anni sette e mesi quattro di reclusione.Da qui la violazione di legge correttamente dedotta dalla difesa, non potendola Corte del merito irrogare una pena maggiore rispetto a quella determinata,seppur senza adeguata motivazione, dalla prima sentenza di appello, il cui portatocommisurativo va dunque ripristinato, una volta sanato l’originario vizioargomentativo.Alla relativa rideterminazione procede direttamente questa Corte nei terminidi cui al dispositivo che segue.6.

Nulla si liquida a titolo di spese in favore della parte civile Comune diLamezia [OSCURATO:PERSONA] atteso che la relativa difesa, a fronte della disposta trattazioneorale del procedimento in questione, si è limitata a trasmettere una memoria e larelativa nota spese, senza prendere parte all’udienza.Da qui il dispositivo che segue, così come corretto da questa stessa Corted’ufficio con ordinanza resa alla udienza del 7 luglio 2026.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteal trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro e mesi otto direclusione.

Revoca l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dispone l'interdizionetemporanea per anni cinque.

Revoca l'interdizione legale.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoCostantino limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in annisette e mesi quattro di reclusione.

Rigetta il suo ricorso nel resto.Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente altrattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque e mesi due di reclusione.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente altrattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello diCatanzaro per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto.Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/07/2025 della Corte d'assise d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo:-in riferimento al ricorso del PG, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA],l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi 22), 25) e 26) e annullamentosenza rinvio per i capi 23) e 24) perchè estinti per intervenuta prescrizione e perla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio limitatamente alcapo 22);-il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamentocon rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio per i ricorsi di Mascarouditi, inoltre:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l’accoglimento dei rispetti ricorsi e motivi aggiunti;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoconfermarsi l’assoluzione degli ultimi due e l’accoglimento dei ricorsi propostinell’interesse dei predetti imputati; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Giudicati con il rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnzaloneAngelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei fattiagli stessi imputati e condannati alle pene di giustizia di seguito rispettivamenteindicate.In particolare:- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1),27),28),29) e condannato alla pena dell'ergastolo;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cuicapi 1),13),14),15),16) e 17 e condannato alla pena di anni 10 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei fatti di cui ai capi di cui gliarticoli 1),22),23),24),25) e 26) ed è stato condannato alla pena dell'ergastolo;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati contestati ai capi1) e 22) e condannato alla pena di anni 30 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui gli articoli1),12),15), 16) e 17) e previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 dellalegge 203 del 1991 e delle generiche prevalenti sulle aggravanti ordinarie è statocondannato alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione.2. Interposto appello dai diversi imputati, la Corte di assise di appello diCatanzaro, parzialmente riformando la decisione gravata, ha assolto AlfredoGagliardi dalle imputazioni allo stesso mosse mentre ha confermato il giudizio diresponsabilità per gli altri citati imputati, riducendo la pena irrogata al FrancescoCostantino [OSCURATO:PERSONA], definita in misura di anni 8 e mesi due di reclusione mentrecon riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dallasentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12/11/2013, ha rideterminatoil trattamento sanzionatorio irrogato in anni 5 e mesi due di reclusione.3. Avverso la citata sentenza di appello hanno interposto ricorso percassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzarolimitatamente alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché i singoli imputati sopra descritti. E la Seconda Sezione della Corte diCassazione, con sentenza del 20 ottobre 2020:-ha accolto il ricorso della parte pubblica, annullando la sentenza impugnatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 1),27), 28) e 29) della rubricacon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello diCatanzaro;ancora, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai capi 22), 23), 24), 25) e 26) con rinvio per nuovo giudizio su talicapi, confermando nel resto affermazione di responsabilità quanto al capo 1);ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo 22), anche qui con rinvio alla Corte del merito, dichiarandoal contempo irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il capo 1);ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CostantinoMascaro avuto riguardo a tutti i capi di imputazione allo stesso ascritti, rinviandoalla Corte del merito per nuovo giudizio;infine, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata relativamente a MatteoVescio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.4. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di assise di appello diCatanzaro, giudicando in sede di rinvio:ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati descritti ai capi 22), 23),24), 25) e 26della rubrica, rideterminando la pena da irrogare al predetto in ordine al residuodelitto di cui al capo 1) in anni 10 di reclusione;ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 22) della rubrica,rideterminando la pena per il residuo capo 1) in anni sei e mesi 8 di reclusione;ha confermato il giudizio di responsabilità riferito a [OSCURATO:PERSONA] CostantinoMascaro per tutti i fatti di reato escluso quello di cui al capo 15), rideterminandola pena in anni 9 di reclusione;ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i fatti allo stesso ascritti, rideterminando in anni 20 di reclusione la pena previoriconoscimento delle generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti ordinarie;ha rideterminato la pena irrogata [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo lacontinuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello diCatanzaro il 12/11/2013, applicando al predetto una pena complessiva di anni 7 emesi 4 di reclusione.5. Hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello diCatanzaro, limitatamente alla decisioni assunte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTorcasio, nonché le difese di questi ultimi due imputati, con motivi riferitiunicamente al trattamento sanzionatorio; ancora, hanno proposto ricorso,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con autonomi atti di impugnazione, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorso della Procura generale riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], descritto alcapo 22) della rubrica e, limitatamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], ai connessireati in materia di armi e ricettazione contestati ai capi descritti ai punti compresitra il 23) e il 26) della rubrica.6.1. Con riferimento alle valutazioni rese su [OSCURATO:PERSONA], la parte pubblicaricorrente mette in evidenza che, anche in esito alla rinnovazione istruttoriadisposta in sede di rinvio, il quadro probatorio riguardante l’omicidio incontestazione sarebbe stato ritenuto dalla Corte del merito non in grado disostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, l’assunto accusatorio, essenzialmentefondato sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputato (che nel corso deidialoghi captati si sarebbe descritto come protagonista immediato del citatoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA].In realtà, ad avviso della parte pubblica ricorrente, la forza probatoria deglielementi addotti a sostegno della responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersiscalfita dagli elementi di segno contrario apprezzati dalla Corte del merito,erroneamente ritenuti inconciliabili con la partecipazione del ricorrente al dettoomicidio.Le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], condannato per lapartecipazione al detto omicidio, dirette a coinvolgere quali esecutori materiali delfatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo dal detto contesto [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero ritenersi in grado di rendere recessiva la forzalogica del materiale apprezzato a sostegno del rivendicato giudizio diresponsabilità, fondato su una dichiarazione confessoria di matrice stragiudizialevieppiù corroborata dalla spontaneità e genuinità del dato, aspetti garantiti dallafonte di relativa acquisizione (le captazioni di colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetticontigui alla medesima realtà criminale).In particolare, la Corte non avrebbe considerato che:- il riferimento reso a [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] era privo di certezze, perchépermeato da rilevanti dubbi quanto alla correttezza del ricordo;- [OSCURATO:PERSONA] aveva un alibi comprovato dalle sue dichiarazioni, integrate daquelle del collega di lavoro [OSCURATO:PERSONA], parimenti allegate al ricorso;- le stesse considerazioni spese con riguardo agli esiti degli stub eseguiti acarico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza dell’omicidio erano da ritenersiaffatto decisive perché non univoche, frutto di una verifica non completa.6.2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ad avviso dellaricorrente, la Corte del merito non avrebbe dato il giusto peso all’insieme dielementi destinati a integrare le dichiarazioni rese dal collaborante Umberto EgidioMuraca il quale, raccogliendo le confidenze dell’imputato, avrebbe puntualmentedescritto il ruolo partecipativo svolto dallo stesso nella relativa dinamica illecita(l’imputato, abitando di fronte alla vittima, avrebbe avuto il ruolo di avvertire isodali chiamati materialmente ad eseguire l’omicidio nel momento in cui AntonioTorcaso, occultato all’interno dell’auto della compagna, si sarebbe recato pressoil commissariato competente per adempiere all’obbligo di firma che sullo stessogravava) nonché le ragioni di tale compartecipazione (il desiderio di vendicarel’omicidio del padre e dello zio, attribuito ai [OSCURATO:PERSONA]) in linea con le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] (rese riferendo fatti riportati da [OSCURATO:PERSONA] a sua voltariferiti da [OSCURATO:PERSONA] e dunque dotati di immediata credibilità, per quanto già detto)e di [OSCURATO:PERSONA] ( che aveva la sua fonte in [OSCURATO:PERSONA]).Di contro, la Corte del merito, avrebbe dato peso alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],il quale avrebbe escluso il contributo garantito da [OSCURATO:PERSONA] e ciò malgradoil detto collaborante ebbe a curare una prima fase di monitoraggio delle condottedella vittima, rappresentate le quali ai soggetti immediatamente interessati alrelativo attentato, lasciò a [OSCURATO:PERSONA] i successivi controlli, senza che ildichiarante avesse contezza diretta di quelli che furono i materiali esecutoridell’attentato omicidiario.7. Hanno interposto autonomi ricorsi i due imputati [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], entrambi con la difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].7.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta il trattamento sanzionatorioirrogato in ragione della ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui alcapo 1).In particolare, si contesta la motivazione resa nel denegare le attenuantigeneriche, ma anche la sproporzione del trattamento edittale irrogato, sia nelraffronto comparato con le posizioni di altri sodali di maggior spessore, cui è statacomminata una pena inferiore; sia con riguardo, al riferimento edittale nel casoutilizzato nel determinare la pena, dovendosi fare applicazione del dato normativoanteriore alla novella apportata con la legge n. 69 del 2015 a fronte di unacondotta associativa protrattasi non oltre il 2003.7.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta la misura della penairrogata per l’unico fatto ascritto alla sua responsabilità sia perché diversa emaggiore rispetto a quella irrogata ad altri sodali cui risultavano già concesse legeneriche, come al ricorrente; sia per i medesimi riferimenti edittali evocati nelricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte del medesimo difensore.7.3. Le difese dei due citati imputati ricorrenti hanno inoltre depositatomemorie difensive dirette a contestare fondatezza e ammissibilità di motivi diricorso proposti dalla Procura Generale catanzarese.8. Ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].8.1. Con ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti settemotivi di impugnazione.8.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della leggepenale e vizio di motivazione, ritenuta carente e manifestamente incongrua, conriguardo alle valutazioni espresse in ordine alla ritenuta partecipazione di Mascaroall’associazione di cui al capo 1) della rubrica.La difesa ha premesso che la sentenza rescindente aveva riscontrato unintegrale difetto di motivazione della prima sentenza di appello con riguardo aimotivi prospettati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con il proprio gravame, rimarcando, inparticolare, che tra i motivi di gravame vi era quello inerente alla credibilità deldichiarante [OSCURATO:PERSONA], messa in discussione sotto diversi versanti, primo fratutti quello riguardante la sua attendibilità soggettiva. Temi rispetto ai quali laCorte del merito, in sede di rinvio, era tenuta a rendere puntuale risposta alla lucedel vizio stigmatizzato dalla sentenza rescindente.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe, invece, trascurato dioperare un effettivo confronto critico con le obiezioni mosse dalla difesanell’appello pretermesso e, nel superare le doglianze difensive concernentil’attendibilità del collaborante, avrebbe fatto riferimento alle considerazioni rese,anche nella sentenza rescindente, con riguardo alla intraneità del collaboranteVescio rispetto all’associazione di cui al capo 1) e alla responsabilità di PietroIannazzo per i capi 1), 16) e 17), quali fattori destinati a consolidare l’attendibilitàdel [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero stativiolati gli artt. 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen., considerata l’ontologicafrazionabilità delle valutazioni da rendere sulle dichiarazioni dei collaborantirispetto alle diverse posizioni in gioco.Ad avviso della difesa, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ritenutofamiglia [OSCURATO:PERSONA], nonché della intraneità di [OSCURATO:PERSONA] a tale sodaliziocriminale, non avrebbe costituito ragione sufficiente per ritenerloautomaticamente attendibile anche con riferimento alle propalazioni accusatorieposte a fondamento dei giudizi di responsabilità concernenti la posizione dicitata consorteria criminale.Sotto tale profilo, la difesa ha nuovamente posto in discussione l’effettivaintraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla medesima consorteria, richiamando i diversimomenti critici già sollevati sul tema e mai puntualmente affrontati dai giudici delmerito nei rispettivi gradi di giudizio, nonostante la decisività del punto ai fini dellaverifica dell’attendibilità soggettiva del dichiarante.La difesa ha ulteriormente dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fattoerronea applicazione dei criteri riguardanti la valutazione dell’attendibilitàsoggettiva, intrinseca ed estrinseca del collaboratore di giustizia, secondo lecoordinate tracciate nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità, con specificoriguardo ai riscontri esterni valorizzati nel caso, quali la verificata responsabilitàdell’imputato per i reati di cui ai capi 13), 14), 16) e 17), il cui giudizio risultavaperò fondato sempre sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non idoneo aconfermarne l’attendibilità; al tenore di alcuni elementi in fatto ritenuti decisivi nelsostenere l’intraneità del [OSCURATO:PERSONA], anch’essi sempre ricavati da indicazioni resedal [OSCURATO:PERSONA] e, per ciò solo, ad avviso della difesa, viziati; nonché alle dichiarazionidegli altri collaboranti richiamate in sentenza, ritenute generiche, prive di effettivanatura individualizzante e travisate nel loro effettivo portato.La difesa ha inoltre sostenuto che, anche a ritenere adeguatamentesupportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], gli elementi acquisiti non avrebbero datoconto, in alcun modo, del contributo partecipativo ascritto al ricorrente, idoneo afondare il giudizio di partecipazione associativa secondo le coordinate offerte dallesentenze delle Sezioni Unite di questa Corte “Mannino” e “Modaffari”.Secondo la prospettazione difensiva, sarebbe mancata una puntualeindicazione degli elementi sintomatici della detta intraneità, sia sotto il versantedella relativa condotta materiale, in assenza di una puntuale indicazionedell’apporto dinamico e funzionale garantito in via stabile e continuativa dalricorrente all’interno del gruppo associativo; sia in relazione alla effettivaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], non solo dell’esistenza del sodalizio incontestazione, ma anche della propria attiva partecipazione alla realizzazione delrelativo programma criminoso.8.2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e viziodi motivazione con riferimento alla sussistenza dei reati contestati ai capi 16) e17).Ribadite le contestazioni svolte rispetto al giudizio reso in ordineall’attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni erano state poste adessenziale fondamento del relativo giudizio di responsabilità, la difesa ha altresìsegnalato l’inadeguatezza degli elementi chiamati a riscontro di tali dichiarazionida parte della Corte del merito, individuati essenzialmente nelle dichiarazioni resedalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché nei colloqui intercettatievocati a sostegno dell’assunto accusatorio.La sentenza impugnata, ad avviso della difesa, avrebbe omesso di vagliarecriticamente la credibilità soggettiva della dichiarante e di considerare la suaintenzione calunniosa, ispirata dall’obiettivo di legittimare il ruolo del compagnoVescio come collaborante coinvolgendo nei fatti descritti il [OSCURATO:PERSONA] e descrivendolocome affiliato.In termini di manifesta illogicità, la Corte del merito avrebbe inoltre disattesola censura difensiva diretta a rimarcare l’originaria falsità delle dichiarazioni resein prima battuta agli inquirenti dal [OSCURATO:PERSONA], allorquando, per sottrarsi all’accusarelativa al proprio coinvolgimento nell’omicidio Gualtieri, aveva confessato l’azionedi danneggiamento realizzata ai danni dell’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], indicando nelMascaro il relativo mandante senza fare cenni a [OSCURATO:PERSONA] e segnalando unimmobile attinto dalla condotta diverso da quello effettivo, sintomi evidenti dellasua inaffidabilità; avrebbe travisato il tenore dell’intercettazione del 25 novembre2010, individuando in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto di cui siparlava nel colloquio intercettato, trascurando di considerare che questa era lastessa versione riferita dal collaborante; avrebbe attribuito portataindividualizzante alle altre intercettazioni evocate a sostegno del giudizio diresponsabilità, trascurando di dare il giusto rilievo alle obiezioni difensive; sarebbegiunta a confermare il giudizio di responsabilità pur in assenza di elementi in gradodi attestare l’effettiva riferibilità al ricorrente del mandato relativo al dettodanneggiamento, del quale, al più, egli sarebbe stato soltanto a conoscenza;avrebbe ritenuto l’avvenuta consegna al [OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA], della pistolautilizzata per il citato danneggiamento, malgrado, nel parallelo processo legatoalla detenzione della relativa arma, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata archiviatae la responsabilità fosse stata ascritta unicamente al [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui madre.8.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge con riguardo alladisciplina del concorso di persone nel reato di detenzione e porto abusivo in luogopubblico di arma da sparo.La difesa ha osservato che la Corte del merito, pur riconoscendo che nel casonon vi sarebbero stati riscontri individualizzanti quanto alla circostanza relativaalla consegna dell’arma utilizzata per il danneggiamento di cui al capo 17) da partedel ricorrente, poiché sul punto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero trovatoconferma alcuna, aveva nondimeno confermato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto,pur essendo pacifico che il medesimo non ebbe a partecipare alla relativa condottamateriale.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerareche il mandante del danneggiamento, anche laddove abbia sollecitato unacondotta materiale da realizzare tramite un’arma da sparo, non può ritenersinecessariamente consapevole dell’utilizzo, a tal fine, di un’arma non legalmentedetenuta e portata in luogo pubblico senza autorizzazione.Tali aspetti, secondo la difesa, non avrebbero potuto costituire il frutto di unmero sillogismo ricavato dal mandato sotteso al danneggiamento, inidoneo asorreggere adeguatamente e correttamente la responsabilità a titolo di concorsoanche per il reato di cui al capo 16).8.1.4. Con il successivo motivo, indicato in ricorso come quarto, è statadedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio diresponsabilità reso con riferimento ai capi 13) e 14) della rubrica.La difesa ha osservato che anche tali fatti si fondavano sulle dichiarazioni diVescio, supportate, nel caso, ab externo, da quelle della compagna [OSCURATO:PERSONA] e daquelle di altro dichiarante, [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima indicazione è stata ritenuta dalla difesa inconferente, in quantoal più diretta a mettere in luce le condotte di altri, e segnatamente di AdrianoSesta, senza coinvolgere direttamente [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alle conferme offerte dalla [OSCURATO:PERSONA], ladifesa ha dedotto che la Corte del merito non avrebbe risposto, se non in terminidi manifesta illogicità, alle diverse censure proposte, dirette a rappresentarel’insieme delle ragioni sintomatiche della natura calunniosa del propalatoaccusatorio complessivamente rivolto dai dichiaranti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],pienamente confermato, secondo la prospettazione difensiva, dall’esigenza digarantire a [OSCURATO:PERSONA] l’insieme dei vantaggi conseguenziali alla sua collaborazione.In particolare, la difesa ha sostenuto che la Corte del merito non avrebbesuperato, se non per il tramite di argomentazioni meramente congetturali, i rilievidiretti a rimarcare l’assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giorno in cuiquest’ultimo avrebbe consegnato al ricorrente le armi acquistate dai fornitoriTavella e [OSCURATO:PERSONA]; le erronee indicazioni quanto all’auto posseduta nell’occasionedall’imputato, perché quella indicata era stata venduta da giorni dal ricorrente, eal contenitore nel quale le armi erano state riposte, uno zaino piuttosto che unavaligia, aspetti da considerare non tanto per il relativo rilievo probatorio, quantoperché indicativi della sostanziale sovrapponibilità dei due racconti, atteso che laGordiichuk, con riguardo al secondo dato, avrebbe diversamente modulato ilproprio racconto in termini coerenti a quello del compagno solo dopo chequest’ultimo ebbe a modificare il proprio, a conferma, secondo la difesa, dellaassenza di genuinità e spontaneità del narrato chiamato ad integrare ab externole dichiarazioni del collaborante, con definitivo e complessivo pregiudizio della8.1.5. Con l’ulteriore e quinto motivo, la difesa ha contestato la tenuta delladecisione impugnata con riguardo alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art.7 della legge 203 del 1991, riferita alle condotte di reato contestate ai capi 13) e14).Secondo la difesa, l’aggravante contestata non avrebbe trovato adeguatosupporto nel materiale acquisito, quantomeno con riferimento ai requisitisoggettivi che devono sostenerla, non potendosi utilizzare a tal fine le dichiarazionidel collaborante [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questi sostiene che le armi eranodestinate a [OSCURATO:PERSONA], poiché si attribuisce valenza confessoria a confidenzeche quest’ultimo avrebbe reso al dichiarante rispetto a un dato introdottoesclusivamente dal collaborante, ed avendo la stessa Corte del merito escluso dipoter apprezzare a tal fine, per le medesime ragioni, le dichiarazioni dellaGordiichuk, perché teste de relato con fonte individuata sempre nel [OSCURATO:PERSONA]; inoltre,il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe un automatico riferimento dellearmi alla cosca di cui questi era partecipe; soprattutto, sotto il versante soggettivo,le rare frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di collegamentidel ricorrente con detta cosca criminale non consentirebbero la conclusioneassunta.Espunta l’aggravante, i reati contestati, secondo la difesa, dovrebbero esseredichiarati estinti per sopravvenuta prescrizione.8.1.6. Con gli ultimi due motivi la difesa ha dedotto violazione di legge e viziodi motivazione in relazione, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, escluse apoditticamente senza considerare gli elementi di segnofavorevole indicati dalla difesa, nonché al trattamento sanzionatorio, avendo laCorte del merito, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena espungendo la quotaparte di condanna apportata in continuazione per il capo 15), dal quale l’imputatoera stato assolto sin dal primo grado, considerato gli aumenti a titolo dicontinuazione in termini coerenti a quelli applicati dal GUP in primo grado, senzaconsiderare che, con la prima sentenza di appello poi annullata dalla Cassazione,gli stessi erano stati ridotti.8.1.7. Con motivi aggiunti trasmessi a mezzo PEC il 4 giugno 2026, ilmedesimo difensore ha ulteriormente corroborato la tesi della complessivainattendibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], essenzialmente e cinicamente proteso,secondo la difesa, ad ottenere i vantaggi correlati alla collaborazione nellamassima espressione consentita, a discapito della verità delle informazioni riferite,richiamando, in particolare, le stesse considerazioni spese dalla Corte del meritonel privare di rilievo le propalazioni del citato collaborante avuto riguardo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], acquisite solo in occasione del giudizio di rinvio enon utilmente considerate nel valutare l’accusa rivolta a detto imputato perchépossibile frutto di influenze e progressivi adattamenti, ispirati dall’evidenteinteresse del collaboratore a trarre tutti i benefici possibili.La Corte, secondo quanto dedotto nei motivi aggiunti, avrebbe esplicitamentesegnalato, fra tali benefici, quello di «rendere ulteriori dichiarazioni accusatorieper ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole», ciò che, ad avviso delladifesa, darebbe conto di una ulteriore e intrinseca contraddittorietà logica delgiudizio reso in relazione alla attendibilità soggettiva del dichiarante.8.2. Con separato ricorso, sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stateproposte tre diverse censure sempre nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].8.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione rispetto al devoluto dalla sentenza rescindente, assumendosi che laCorte del merito, malgrado la radicalità del vizio di motivazione riscontrato dallaCassazione rispetto alla prima sentenza di appello, avesse omesso di risponderecon la dovuta puntualità e specificità ai diversi rilievi prospettati dalle difese con idue gravami.8.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge rispetto allavalutazione probatoria resa a sostegno della ritenuta configurabilità dellaintraneità associativa. Anche in tale ricorso sono state ribadite le critiche svoltecon riguardo alla attendibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], ma anche alla credibilitàintrinseca del relativo narrato e alla presenza di validi supporti esterni, nel casoindividuati nelle dichiarazioni degli altri collaboranti. Secondo la difesa, il materialeacquisito, per la genericità e il tratto non individualizzante delle dichiarazioniaccusatorie valorizzate, non consentiva di verificare l’effettivo e consapevolecontributo garantito dal ricorrente alla consorteria di riferimento, risultando perciòdel tutto inadeguato rispetto alla dimostrazione dei requisiti propri del reatoassociativo.8.2.3. Con il terzo motivo è stato contestato il giudizio di responsabilità riferitoai capi 13), 14), 16) e 17).Secondo la difesa, le relative valutazioni sarebbero viziate sul piano dellarispettiva tenuta logica.In relazione ai fatti di cui ai capi 16) e 17), la Corte del merito non avrebbeintervenuta con riferimento al capo 15), atteso che il movente estorsivo, ravvisatonelle condotte di cui a tale ultimo capo, costituiva la base logica delle altre duecontestazioni, destinate, secondo la difesa, a perdere coerenza una volta venutomeno il fatto escluso.In relazione ai capi 13) e 14), la difesa ha dedotto che la Corte del merito,pur dando atto della assoluzione degli asseriti venditori delle armi nel giudizioautonomamente reso nei loro confronti, avrebbe ritenuto la circostanzaindifferente senza soffermarsi adeguatamente, e con coerenza rispetto alle ragionidi tale assoluzione, sul mancato riscontro alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] offerto dalledichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] assunte in quel giudizio, dichiarazioni che neavrebbero smentito il portato e che, pertanto, sarebbero state idonee a mettereradicalmente in dubbio la credibilità della fonte esterna chiamata a supportare ilnarrato del citato collaborante nel giudizio di responsabilità reso ai danni delMascaro.8.2.4. [OSCURATO:PERSONA], con motivi aggiunti depositati in atti, haintegrato le censure esposte con il ricorso, per un verso mettendo in evidenza lagenericità dei contributi dichiarativi offerti dai collaboranti valorizzati a sostegnodel giudizio di responsabilità, secondo una valutazione che la stessa sentenzaimpugnata avrebbe in parte emarginato in tal senso, e, per altro verso,rimarcando, alla stessa stregua dei motivi aggiunti addotti dall’altro difensore, ilgiudizio di non attendibilità soggettiva espresso dalla sentenza impugnata conriguardo al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle dichiarazioni rese sulla posizione di AngeloAnzalone.9. Ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in primo grado perché ritenuto partecipe dellacosca [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 1) nonché responsabile dei reati di omicidio etentato omicidio di cui ai capi 27 e 28), nonché del reato di cui al capo 29) correlatoalla detenzione e al porto delle armi utilizzate per i fatti di cui ai capi 27) e 28).Assolto in appello da tutte le imputazioni, la Cassazione, su ricorso dellaProcura generale competente ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello.In sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il giudizio diresponsabilità reso dal primo giudice.Gli argomenti esposti dai due ricorsi possono essere esposti unitariamenteperché destinati a soprapporsi parzialmente avuto riguardo alla ritenutaresponsabilità per i capi 27), 28) e 29) della rubrica.9.1. Con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è dedottoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle valutazioni rese dalla Cortedi merito con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GennaroPulice, in particolare quanto al coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio e neltentato omicidio di cui ai capi 28) e 29).La difesa ha, in primo luogo, posto in rilievo l'inattendibilità del narrato delcollaborante con riguardo all'individuazione del luogo presso il quale le vittime,[OSCURATO:PERSONA], rimasto ucciso nell'occasione, e [OSCURATO:PERSONA], soltantoferito, ebbero a cenare prima dell'agguato.Secondo la prospettazione difensiva, il collaboratore aveva pacificamenteindicato nel locale “Quelli della notte” di Falerna il luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] notato la presenza delle due vittime, segnalandola ai correi; tuttavia, adavviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto integrale, enon soltanto riassuntivo, dei due verbali contenenti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],posto che il dichiarante aveva fatto puntuale riferimento al locale “Quelli dellanotte”, mentre, sulla base del complessivo quadro delle emergenze istruttorieacquisite, ed in linea con quanto già evidenziato dal Tribunale del riesamenell'annullare la misura cautelare emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il luogo eraaltro e diverso, atteso che le vittime si trovavano a cenare, come loro abitudine,nel locale “[OSCURATO:PERSONA]”.I due ricorsi hanno inoltre evidenziato un ulteriore profilo di inattendibilitàintrinseca del narrato del collaborante, smentito dalle emergenze acquisite, comemesso in luce e ribadito anche nelle memorie difensive, segnatamente in quellasottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con memoria depositata il19 luglio 2025, era stata rimarcata la contraddittorietà tra il momento nel quale,secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato all'interno del locale la presenzadelle due vittime, collocato intorno alle ore 20,30; e il dato diversamenteemergente dagli atti di indagine, secondo cui, per quanto affermato dal padre edal fratello di [OSCURATO:PERSONA], nonché ribadito dalla persona offesa, le duevittime non potevano trovarsi a Falerna a quell'ora, posto che [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21 si trovava certamente nella propria abitazione, a cena con ifamiliari.Anche tale aspetto, rimarcato in entrambi i ricorsi, sarebbe statointegralmente pretermesso dai giudici di merito, pur essendo idoneo, secondo ladifesa, ad incidere sul portato intrinseco del narrato del collaborante e sulla suacredibilità soggettiva, quantomeno con riferimento alla specifica posizione diAlfredo [OSCURATO:PERSONA].Sempre a sostegno della ritenuta inattendibilità intrinseca del narrato delPulice, il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha altresì segnalato un'ulteriorediscrasia relativa alle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giunto a Falernala sera dell'agguato, posto che, nelle dichiarazioni del 24 giugno 2015, ilcollaboratore aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in quel luogo insieme alPulice e ad [OSCURATO:PERSONA], indicato quale ulteriore protagonista materialedell'attentato, mentre nelle dichiarazioni rese il 1° luglio 2015 aveva affermatoche [OSCURATO:PERSONA] era giunto a Falerna per conto proprio, in compagnia di unimprecisato amico. La difesa ha inoltre dedotto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsoin contraddizione anche nell'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale componente delgruppo di fuoco che diede esecuzione all'agguato, trattandosi di dato che nonavrebbe trovato riscontro nelle ulteriori emergenze processuali. È stato, ancora,censurato il riferimento, contenuto nella sentenza, al preteso riscontro costituitodalla perquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], menzionata nelledichiarazioni del 1° luglio 2015, profilo che, secondo la difesa, sarebbe statosmentito dall'annotazione acquisita agli atti e richiamata nel ricorso. La sentenza,inoltre, sarebbe viziata nel proprio percorso argomentativo per non avererelativa alla mancanza di conferme circa l'aggancio del telefono di [OSCURATO:PERSONA] cella telefonica di Falerna, dato che non sarebbe stato ulteriormenteapprofondito mediante attività di indagine che, secondo la prospettazionedifensiva, avrebbe avuto importanza fondamentale, non potendosi addossareall'imputato l'assenza di ulteriori accertamenti diretti a chiarire la portata del datomedesimo.Ancora, si rimarca, nel ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lasentenza sarebbe viziata nella parte in cui non è stata disposta la riaperturadell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia diretta a megliodescrivere il luogo teatro dell'agguato e, in particolare, a puntualizzare ladifferenza tra il locale “Quelli della notte” e il locale “[OSCURATO:PERSONA]”, così daevidenziare l'oggettiva contraddittorietà del narrato del collaborante.In entrambi i ricorsi si è, poi, sostenuta l'inidoneità delle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a fungere da riscontri individualizzantirispetto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui ai capi 27, 28 e 29.Sotto tale profilo, la difesa ha rimarcato che entrambi i dichiaranti sarebberochiamanti in reità de relato, con la particolarità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedichiarato di avere appreso i fatti oggetto delle contestazioni anche da TorcasioAngelo, il quale, a sua volta, avrebbe indicato in [OSCURATO:PERSONA] la fonte delleproprie conoscenze, con conseguente reciproca circolarità del dato introdotto nelprocesso.È stato inoltre evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito commentirelativi all'omicidio maturati all'interno del proprio gruppo di appartenenza eavrebbe indicato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'agguato per comeriportatagli da [OSCURATO:PERSONA], ciò, tuttavia, senza considerare l'inconsistenza di talepropalazione, non idonea a rimarcare effettive conoscenze della fonte indiretta,ma soltanto sospetti e congetture. Si è, altresì, sostenuto, nel ricorso sottoscrittodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che il riscontro non potrebbe fondarsi su mericommenti, poiché ciò si porrebbe in immediato contrasto con il necessarioapprofondimento circa la serietà e le ragioni della conoscenza del fatto storico daparte della fonte diretta.Quanto, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto chequesti avrebbe ricevuto notizie da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sarebbestato, a sua volta, reso edotto dei fatti relativi all'agguato da [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, secondo la stessa ricostruzione risultante dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato all'agguato; inoltre, come evidenziatonel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito alGiampà notizie inerenti soltanto la fase preparatoria del fatto, alla quale AlfredoGagliardi sarebbe rimasto estraneo, mentre le notizie successivamente riferite aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'esecuzione dell'agguato, noncontenevano specifici riferimenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].8.2.2. Con un secondo motivo, proposto sempre nell'interesse di AlfredoGagliardi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stato contestato il giudizio reso in ordine aldelitto associativo descritto al capo 1).La difesa ha rimarcato che nessuno dei collaboratori richiamati in sentenzaavrebbe delineato il ruolo di partecipe di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo consideratodal capo di imputazione, come del resto già posto in evidenza dalla sentenza poiannullata da questa Corte, mancando una puntuale indicazione dell'apportocollaborativo ascrivibile al ricorrente.In definitiva, come ritenuto dalla prima sentenza di appello, il ruolo associativodel ricorrente non risulterebbe dettagliato dalla puntuale indicazione di concreti edeffettivi apporti partecipativi, come del resto confermato dalle propalazioni diStranges che, pur risultando intraneo alla cosca dei Cannizzaro, si dichiarò non ingrado di precisare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del relativo consorzio criminale,come confermato del resto in sede cautelare dal Tribunale di Catanzaro.Secondo la prospettazione difensiva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto indiscussione la tesi dell'unitarietà della cosca confederata oggetto dell'imputazionee, correlativamente, della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale soggetto unitario;[OSCURATO:PERSONA], di contro, sarebbe inattendibile già con riferimento alla data dellaritenuta intraneità del collaborante, incompatibile con la partecipazione associativadel ricorrente, certamente cessata in quel momento; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], infine,avrebbe delimitato temporalmente la partecipazione associativa del ricorrente aun periodo non successivo al 2003, allorché i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso le distanzedagli [OSCURATO:PERSONA] per avvicinarsi ai Cannizzaro.In definitiva, come già ritenuto dalla prima sentenza di appello, il ruoloassociativo del ricorrente non risulterebbe dettagliato mediante la puntualeindicazione di concreti ed effettivi apporti partecipativi8.2.3. I due difensori, con atto sottoscritto congiuntamente, hanno depositatomotivi aggiunti aventi in realtà il contenuto di una memoria integrativa volta adargomentare ulteriormente gli argomenti dei due ricorsi originari, avuto riguardoin particolare i temi di giudizio proposti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].9. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Si lamenta violazione dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen.Premette la difesa che il ricorrente è stato condannato per più reati satellite eper il fatto associativo di cui al capo 1) con pena determinata previoriconoscimento delle generiche e della attenuante di cui all’art. 8 legge 203 del1991. Interposto appello, la Corte del merito ha rideterminato la pena in annicinque e mesi due di reclusione, riconoscendo la continuazione con i fatti giudicatiesternamente, definitivi con sentenza della medesima Corte di appello del12/11/2013.Proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione, con la sentenzarescindente questa Corte ha annullato con rinvio perché la decisione impugnatanon precisava quale tra i fatti era stato ritenuto più grave e in che termini erastato determinato l’aumento per la continuazione per le ulteriori ipotesi di reatoritenute.Con la sentenza impugnata, la Corte del merito, quale giudice del rinvio haindividuato nel reato giudicato esternamente il fatto più grave e muovendo dallacondanna irrogata nel separato giudizio – in misura di cinque anni- ha poicomminato a titolo di continuazione una complessiva pena di anni 3 e mesi sei direclusione che ridotti per il rito hanno portato ad una pena finale di anni 7 e mesi4 di reclusione.Da qui la dedotta violazione di legge, non potendo la Corte del merito irrogareuna pena maggiore rispetto a quella determinata, seppur senza adeguatamotivazione, dalla prima sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi descritti dalla superiore narrativa in fatto devolvono alla Cortecinque complessive macroaree di giudizio:-la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardoall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esclusa in sede di rinvio e messa in discussionedal ricorso della parte pubblica;-il trattamento sanzionatorio irrogato ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per iresidui fatti loro ascritti;-la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alleimputazioni allo stesso ascritte, confermata in sede di rinvio a frontedell’annullamento disposto in sede rescindente;-la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’omicidio e al tentatoomicidio di cui ai capi 27) e 28) nonché per i correlati reati descritti al capo 29)della rubrica e per l’imputazione associativa di cui al capo 1) della rubrica, fatti peri quali l’imputato era stato mandato assolto in occasione del primo giudizio diappello, con sentenza poi annullata da questa Corte in sede rescindente;-la misura della pena irrogata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di regiudicande tra loro del tutto distinte, che, in coerenza,consentono uno scrutinio autonomo.2.Muovendo dal primo tema di giudizio, che accorpa in sé le criticità propostedalla Procura ricorrente con riguardo alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzio [OSCURATO:PERSONA], decretate dal giudice del rinvio quanto ai fatti legati all’omicidiodi [OSCURATO:PERSONA] (capo 22) e ai delitti in tema di armi e ricettazione correlati aldetto attentato (capi da 23 a 26, ascritti al solo [OSCURATO:PERSONA]), ritiene la Corte che ilricorso debba ritenersi inammissibile.2.1. Giova premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato assassinato in prossimitàdel Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], dove la vittima era solito recarsi perchésottoposto ad obbligo di firma: venne attinto da numerosi colpi d’arma da fuocoda due soggetti in moto, non identificati perché indossavano un casco integrale.Del fatto, riferirono in tempi diversi più collaboranti, e tra questi ancheGennaro [OSCURATO:PERSONA], che si accusò, tra gli altri, anche del concorso in tale omicidio, purdichiarandosi estraneo al gruppo di fuoco che ebbe ad eseguire il mandatoomicidiario, composto, a dire del citato collaborante, da [OSCURATO:PERSONA] e AntonioDavoli. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ebbe a segnalare l’estraneità alla vicenda sia diAnzalone che di [OSCURATO:PERSONA].Alla versione riferita, peraltro solo in un secondo momento rispetto alle primepropalazioni sul tema, dal [OSCURATO:PERSONA], si contrapponeva quella, convergente sullemodalità e sul mandato omicidiario, riportata da altri collaboranti (GiuseppeGiampà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] oltre a [OSCURATO:PERSONA]), secondo la quale l’azioneomicidiaria venne materialmente eseguita da [OSCURATO:PERSONA] in uno ad [OSCURATO:PERSONA], iquali ultimi, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], poi si recarono presso unagioielleria per festeggiare il buon esito dell’attentato. Al fatto, secondo le versioniconvergenti offerte da tali collaboranti, avrebbe preso parte anche VincenzoTorcasio (animato da incontestati propositi di vendetta contro i [OSCURATO:PERSONA], cuiascriveva l’omicidio del padre e dello zio), con il compito di avvertire i componentidel gruppo di fuoco quanto al momento in cui la vittima – che abitava di fronte alcitato imputato- si sarebbe mossa (nascosta all’interno della vettura dellacompagna) in direzione del Commissariato.2.2. La presenza di questa distonia tra le due versioni riferite ha avuto piùricadute sulla sorte del giudizio che occupa.In primo luogo, come messo in evidenza dalla sentenza rescindente, haimposto un mutamento dell’imputazione originariamente formulata: valorizzandole successive dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], se ne mise in evidenza il ruolo di merocompartecipe alla sola fase di preparazione dell’azione (avendo monitorato neltempo le condotte della vittima per poi riferirle ai mandanti della cosca [OSCURATO:PERSONA],che si occuparono concretamente delle modalità esecutive), rimanendo, il citatocollaborante, estraneo alla esecuzione materiale dell’agguato, realizzata da altri.Tanto ha, poi, inciso sulla ricostruzione che ha portato al giudizio diresponsabilità per il fatto in questione, relativamente al quale, nei primi due gradidi merito, conformi sul punto, l’omicidio è stato ascritto in concorso al [OSCURATO:PERSONA] –ritenuto partecipe nella sola fase di programmazione e organizzazione dell’azione-nonché all’[OSCURATO:PERSONA] (quale componente del gruppo di fuoco) oltre che al VincenzoTorcasio, che ebbe ad avvertire quest’ultimo rispetto alla posizione della vittima.Ricostruzione fondata, in linea con l’imputazione progressivamente mutata, su unasintesi dei diversi apporti dichiarativi, apprezzati frazionandone i rispettivi portati aseconda dei diversi momenti dell’azione in contestazione (programmazione edesecuzione).2.3. Tale ricostruzione che, ha determinato la definitiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA],perimetrata tuttavia nei termini sopra descritti, coerenti alla mutata contestazione, nonha trovato il conforto del giudice di legittimità quanto alla posizione degli altri dueconcorrenti.Tanto per concorrenti ragioni di ordine logico e probatorio.2.3.1. In particolare, con la sentenza rescindente, senza porre “in discussione lacomplessiva attendibilità di ciascuno dei propalanti che hanno riferito dell'episodio”, si èmessa in evidenza l’inadeguatezza delle due decisioni di merito nel superare “le evidentifrizioni ricostruttive conseguenti alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], segmentando l'azionedelittuosa nelle fasi di preparazione ed esecutiva e ritenendole compartimentate pereffetto di una massima di esperienza che, indubbiamente sussistente nelle organizzazionidi mafia ed in relazione a fatti di sangue, non tiene però conto della specificità della figuradel dichiarante”. La Corte del merito, ancora, ad avviso della sentenza rescindente, cosìoperando, avrebbe di fatto omesso lo scrutinio della sostanziale chiamata in estraneitàoperata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da vulnerareulteriormente il proprio percorso argomentativo.Per altro verso, si è rimarcato che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trovato fondamento nelle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza “tuttavia fare corretta applicazione delle coordinateermeneutiche fissate da questa Corte in materia di riscontri”, essenzialmente offertedall’insegnamento di Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).Precisato che “il thema probatorio oggetto di verifica è costituito non dalle modalitàdell'omicidio, pacificamente acclarate, ma dall' identità di organizzatori ed esecutorimateriali, dovendo misurarsi il compendio scrutinato con la specifica ipotesi accusatoriaformulata dal Pubblico Ministero” si è altresì rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] indicavacome propria fonte finale del suo sapere lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; a sua volta [OSCURATO:PERSONA] indicavale proprie fonti in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] indicava la propria fonte nello stesso VincenzoTorcasio, senza nulla dire rispetto agli esecutori materiali, facendo esclusivo ma genericoriferimento al [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricollegava gli autori del fatto delittuoso allarivendicazione operata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all' interno della gioielleria Tropea.In questo contesto, è apparso evidente al (primo) giudice di legittimità che “la valenzadi riscontro assegnata dai giudici di merito alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” nonpotesse in alcun modo “prescindere da una più serrata valutazione dell'attendibilità delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, essendone la dichiarata fonte, ha fornito unaricostruzione del tutto difforme del quadro delle responsabilità e, soprattutto, ha negato diessere a conoscenza di un coinvolgimento a qualsivoglia titolo di [OSCURATO:PERSONA] come pure diVincenzo [OSCURATO:PERSONA]”.Senza affrontare detto dirimente profilo, i Giudici del merito avrebbero anche omesso“ogni considerazione dello specifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del gruppo di fuoco;non hanno rilevato la sintomatica laconicità della ricostruzione operata dal collaboratore;hanno trascurato ogni considerazione di chi e come avrebbe selezionato gli autori materialie pianificato le modalità dell'omicidio, compiti che in occasione di altri fatti di sangue ildichiarante non ha esitato a rivendicare a sé”.2.3.2. Considerazioni, queste, che sono state spese oltre che per la posizione diAnzalone, anche per quella di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale si è evidenziato che ( par 20.3)i giudici d'appello stimarono come convergenti gli apporti dichiarativi degli altricollaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuti "costanti, precisi e circostanziati" nonchéunivocamente convergenti nel disegnare il ruolo del prevenuto, consistito nell'averavvisato gli altri compartecipi dell'ultimo spostamento della vittima, così svolgendo ilruolo di "specchietto".Ciò, tuttavia, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe ad indicare la “fontedi conoscenza da cui aveva appreso della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al fattoomicidiario; e che le altre dichiarazioni avrebbero avuto matrice congetturale. Pertanto,le propalazioni di detti collaboratori, in assenza di più accurate informazioni al riguardo,non si prestano a dare riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.Si è inoltre rimarcato la necessita di dare rilievo all'incidenza sul compendiodichiarativo “della difforme ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca e a capo delgruppo di fuoco…” quale ulteriore vizio inficiante la tenuta del giudizio valutativo operatoallora dalla Corte del merito.2.4. La sentenza impugnata.La Corte del merito, nel pervenire all’esito assolutorio oggi in contestazione, inprimo luogo ha dato conto del fatto che nel corso del giudizio del rinvio si è procedutoad una complessa attività di rinnovazione istruttoria.Per un verso sono state acquisite intercettazioni relative a colloqui immediatamentecoinvolgenti la figura dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe emerso, senzavalutazione di incertezza da parte della stessa Corte del merito, l’immediata attribuzioneconfessoria del fatto omicidiario in oggetto da parte dello stesso imputato. Per altroverso, all'esito di questa integrazione, la Corte del merito ha anche nuovamente escussotutti i collaboratori citati dalle due sentenze di merito precedenti, apprezzati a sostegnodei relativi giudizi di responsabilità.2.4.1. Avuto riguardo proprio al tenore delle prove dichiarative, la Corte del meritoha precisato che i contenuti originari e integrali delle dette propalazioni, letti e filtrati allaluce anche della rinnovazione istruttoria disposta nel corso del giudizio di rinvio,permettevano di definire in termini diversi il tenore delle dichiarazioni rese da alcunicollaboranti.In particolare, la Corte del merito ha rimarcato che le dichiarazioni di TorcasioAngelo relative alla confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della gioielleria Tropea era privadi quella certezza confessoria ritenuta dai primi giudici.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sollecitato più volte anche alla luce delle originariedichiarazioni non è stato in grado di affermare con nettezza che [OSCURATO:PERSONA] - e solo questi, enon [OSCURATO:PERSONA] - ebbe ad ascriversi direttamente la responsabilità del fatto in quellaspecifica occasione.Per altro verso, sempre con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte delmerito ha precisato che una parte delle proprie dichiarazioni trovava e fondamento nelleinformazioni acquisite da [OSCURATO:PERSONA] le quali ultime a loro volta si ancoravano aquanto saputo da [OSCURATO:PERSONA]; questi aveva la propria fonte in [OSCURATO:PERSONA], ilquale ultimo aveva a sua volta saputo delle circostanze relative al detto omicidio proprioda [OSCURATO:PERSONA].La Corte del merito poi ha preso in considerazione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] edha evidenziato che è in origine, come anche nel corso dell'integrazione istruttoria svoltanel giudizio di rinvio, non venne in alcun modo - da parte del citato collaborante-condotta.Ulteriore sviluppo argomentativo approfondito dalla sentenza del merito attiene auna rivisitazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute puntuali, coerenti e lineari anchecon riguardo alla attribuzione della condotta materiale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchè allaestraneità ai fatti riferita ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.4.2. Questo il quadro probatorio di riferimento, la Corte del merito ha ribadito lasostanziale presenza di due diversi momenti di rappresentazione della esecuzionedell’agguato in questione: l’uno riferito dal [OSCURATO:PERSONA], che non vedeva partecipe né [OSCURATO:PERSONA]; l’altro riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta vedeva la fonteultima di riferimento nello stesso [OSCURATO:PERSONA], che descriveva, quali esecutori materialidell’agguato, l’[OSCURATO:PERSONA] stesso e [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo filone, ancora, vedeva un sostanziale supporto nelle dichiarazioniconfessorie ricavabili dalle intercettazioni, destinate, in una valutazione unitaria acorroborare la tesi accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Da qui la ritenuta inconciliabilità dei due segmenti probatori.2.4.3. Ciò premesso, con la sentenza gravata da ricorso si è sostenuto che alla forzalogica del dato legato alle dichiarazioni captate dell’[OSCURATO:PERSONA], si contrapponevano duevizi fondamentali, destinati a metterne in dubbio la portata probatoria.Il primo di matrice logica: la versione riferita dai collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] percome appresa da [OSCURATO:PERSONA] stesso, ha sempre visto inscindibilmente protagonistiquest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA] quali autori materiali della condotta omicidiaria. Ma il dato, adavviso della Corte del merito, sarebbe logicamente inconciliabile non solo con ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e con la condanna ormai definitiva resa ai suoi danni sulla basedella versione da questi offerta, che non lo vedeva protagonista materiale dell’agguato;ancora più in radice, con la stessa impostazione accusatoria, che sulle dichiarazioni diPulice in parte faceva affidamento, senza considerare la distonia logica presente tra i duemomenti probatori valorizzati a sostegno della relativa prospettazione.2.4.4. Per altro verso, si rimarcano gli esiti degli stub realizzati nei confronti diIannazzo e [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’omicidio ad ulteriore conferma della attendibilità dellatesi riferita da [OSCURATO:PERSONA].Da qui l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per l’assenza di elementi probatori checonsentissero di attestarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio2.4.5. Rispetto a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata muove dalla assenza dielementi a sostegno delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di una dichiarazioneconfessoria in tal senso resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]): tali non potrebbero essere quelleofferte dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] perché de relato con fonte individuata inAnzalone, la cui posizione per quanto detto, doveva ritenersi già ammantata da profili diillogicità insuperabili. Per altro verso, si rimarca la forza logica della prospettazione resada [OSCURATO:PERSONA] nell’escludere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda a giudizio,anche questo elemento destinato a mettere in discussione il giudizio di responsabilità.2.5. Ciò premesso, e prendendo le mosse dai rilievi critici prospettati dal ricorso conriguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva la Corte come l’impugnazione debba ritenersiaspecifica con riguardo al nucleo essenziale della decisione gravata.2.5.1. Il ricorso, infatti, si confronta solo con alcuni momenti della decisioneimpugnata, trascurandone altri di assorbente decisività.In particolare, si contesta, oltre al risultato probatorio riferito alle dichiarazioni delPulice avuto riguardo, in particolare, alla precisione della relativa indicazione nella partein cui individua in [OSCURATO:PERSONA] uno dei componenti del gruppo di fuoco; anche:-la presenza di validi indizi ricavabili dagli stub operati su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopol’omicidio;-una non coerente svalutazione del risultato probatorio garantito dalleintercettazioni acquisite nel corso del giudizio di rinvio, da leggere anche alla luce delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non adeguatamente valorizzate.È tuttavia a dirsi che:- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito il fondamento del giudizio diresponsabilità reso ai danni dello stesso in linea con la contestazione così comemodificata nel corso del giudizio, mentre le eventuali incertezze rispetto alcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] restano indifferenti al fine che occupano, perché nonin grado di rilevare rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];-il dato relativo agli stub, se effettivamente travisato nella lettura che ne ha dato laCorte del merito, non è stato tuttavia decisivo nel ritenere che ha portato allaassoluzione;-il tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], intercettate e acquisite nel corso delgiudizio di rinvio, è stato dato per assodato ma ritenuto al contempo non sufficiente asostenere il giudizio di responsabilità con valutazione logica che, per quanto si dirà, nonmerita censure;-le dichiarazioni dei citati collaboranti sono state correttamente disattese nel loroportato probatorio giacchè, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con riguardo alle suepropalazioni inerenti a fatti direttamente percepiti (le frasi assertivamente pronunziateda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’agguato), la relativa incidenza a conferma dellaprospettazione accusatoria è stata esclusa con considerazioni rimaste estranee a critichenel ricorso mentre, in relazione ad entrambi i suddetti, chiamanti de relato con fonteindividuata nell’[OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta recessività della versione fornita daquest’ultimo.Nulla è stato osservato, inoltre, rispetto alle valutazioni rese con riferimento alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], deprivate di rilievo dal giudice del rinvio.2.5.2. Ciò premesso, in linea con quanto rimarcato dalla sentenza impugnata, ilcompendio probatorio può suddividersi in due tronconi separati:- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che limitano il coinvolgimento del citato collaborante allasola fase di preparazione dell’omicidio, con la estromissione dal fatto dei due imputati;- quelle auto-confessorie, captate, rese da [OSCURATO:PERSONA], integrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che sempre in [OSCURATO:PERSONA] vendono la fonte ultima e che si fondano sullacompartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella materiale esecuzione dell’agguato.Questo il quadro di riferimento, va rimarcato che, in linea con quanto rassegnatodalla sentenza di annullamento, anche la Corte del merito ha messo al centro dellapropria decisione la distonia logica che viziava la prospettazione accusatoria sindall’origine, determinata dal tentativo di operare una crasi inconciliabile tra ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poste a fondamento della sua responsabilità per il fatto inquestione, e la versione offerta dagli altri collaboranti come appresa dallo stessoAnzalone, oggi supportata anche dalle citate dichiarazioni confessorie stragiudiziali: sesi prendono per buone queste ultime – che vedevano inscindibilmente esecutori materialidell’agguato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- non si chiarisce in che termini il primo è stato ritenuto egiudicato colpevole quale mero concorrente per aver contribuito al solo profiloorganizzativo dell’aggressione omicidiaria. E su questo versante, dall’evidente rilievologico assorbente, destinato ad inficiare a monte l’intera impostazione difensiva, il ricorsonon solo non propone alcun rilievo critico ma mostra di ribadire un tracciato logicomanifestamente incongruente perché destinato a muoversi all’interno di unaricostruzione intrinsecamente viziata in radice.Da qui l’inammissibilità delle doglianze proposte con riguardo alla posizione diAngelo [OSCURATO:PERSONA].2.5.3. Una sorte identica meritano le censure proposte con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA].L’impugnazione si fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], teste de relato con fonteindividuata nello stesso [OSCURATO:PERSONA], integrata dai riscontri offerti dalle dichiarazioni diGiampà e [OSCURATO:PERSONA], ritenute decisive perché la loro fonte era [OSCURATO:PERSONA], autoredella citata confessione stragiudiziale (lo sottolinea il ricorso alla pag. 12).Così facendo, tuttavia, la Procura ricorrente, ancora una volta, si sottrae alconfronto con il nucleo essenziale della valutazione resa dalla Corte del merito nelpervenire all’esito assolutorio, anche sulla spinta della sentenza rescindente: l’assenzadi adeguate certezze logiche rispetto al coinvolgimento nel fatto di [OSCURATO:PERSONA] e da qui ilvulnus del dato riportato dagli altri collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA], che alla versione diAnzalone, come riferita dai collaboranti, fanno riferimento.Il silenzio prestato sul punto dall’impugnazione è all’evidenza decisivo rispetto alladecretata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in parte qua.La responsabilità del citato imputato con riguardo al concorso nel fatto omicidiarioin contestazione, una volta messa in discussione l’attendibilità delle dichiarazioniconfessorie dell’[OSCURATO:PERSONA], dirette o riportate dagli altri collaboranti, risulterebbe, infatti,esclusivamente fondata sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto inerenti aconfidenze rese al collaborante dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], necessitavano, comunque, di unriscontro esterno, nel caso coerentemente ritenuto insussistente.Da qui la decisione di cui al dispositivo quanto al ricorso della Procura Generalepresso la Corte di appello di Catanzaro.3. Il secondo tema di giudizio attiene al trattamento sanzionatorio irrogato adAngelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle residue ipotesi di reato lororispettivamente contestate e ascritte.3.1. Giova premettere che ad [OSCURATO:PERSONA] sono state negate le attenuanti generichee che la pena per il reato associativo è stata determinata - discostandosi espressamentedal minimo edittale- in misura di quindici anni ex comma 4 dell’art. 416 bis, (pena) poiridotta per il rito.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti atipiche erano già state riconosciute con la primasentenza di appello (ritenute equivalenti alla premeditazione riferita all’omicidio, fattoora espunto dai profili di responsabilità): è stata dunque applicata la pena di anni dieci,ancorata al minimo edittale, ritenendosi bilanciate in equivalenza le dette attenuanti conle aggravanti contestate per il reato associativo.3.2. Ciò posto, dalla decisione, letta nel suo complesso, si comprende, innanzitutto,che in sede di rinvio la pena per il reato associativo è stata determinata guardando alladisciplina attualmente vigente, successiva alla novella del 2015, essendo inequivoco intal senso quanto evidenziato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cui è statoespressamente applicato il minimo edittale in misura di anni dieci di reclusione,coincidente con quello di cui al primo comma dell’art 416 bis nella sua attualeformulazione).È, tuttavia, a dirsi che il primo giudice e la prima sentenza di appello (si veda pagina388, § 9.2.) hanno considerato al fine la normativa vigente in conseguenza dellemodifiche apportate dalla legge n. 125 del 2008, il cui minimo edittale, per il primocomma dell’art 416 bis, era anni sette di reclusione (e non anni dieci) mentre la penaprevista per il comma 4 (applicato all’[OSCURATO:PERSONA]) andava da nove a quindici anni direclusione (misura quest’ultima irrogata all’imputato).3.3. Tanto premesso, la valutazione sopra riferita, contenuta nella (prima) sentenzadi appello finiva e finisce per costituire un limite non superabile sotto ogni versante: perla Corte decidente in sede di rinvio, che non poteva comunque applicare un riferimentoedittale di maggior sfavore (quello attualmente vigente in forza della novella del 2015)senza incorrere nel vizio di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; per i ricorrenti,che non hanno in precedenza contestato tale valutazione, rendendola ora intangibile.3.4. Ne consegue che per [OSCURATO:PERSONA] la pena va ridotta direttamente da questa Corte(il giudice del rinvio si è volutamente attestato al minimo della pena) in anni sette direclusione; pena sulla quale va apportata la riduzione per il rito, pervenendo alla misurafinale di anni quatto e mesi otto di reclusione.Al ricorrente, in primo grado (in considerazione della pena irrogata comprensivadella responsabilità per l’omicidio), era stata disposta l’interdizione perpetua dai pubbliciuffici. La pena accessoria è stata mantenuta dalla sentenza impugnata a fronte di unacondanna comminata in misura superiore ai cinque anni, ma va ora sostituita con lainterdizione temporanea per anni cinque. Era stata disposta anche l’interdizione legaleper la durata della pena, che va parimenti revocata.3.5. [OSCURATO:PERSONA], va disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla misuradella pena, con inammissibilità nel resto.3.5.1. Riguardo alle attenuanti generiche, il ricorso deve ritenersi inammissibile. Ladifesa non ha impugnato con il primo ricorso per cassazione il diniego delle citatecircostanze, reso dalla originaria sentenza di appello.Pur modificando la platea dei reati da considerare ai fini della determinazione dellapena, la Corte del merito non avrebbe, dunque, potuto valutare il profilo riguardante le3.5.2. Sulla misura della pena, di contro, il ricorso merita accoglimento.In particolare, in disparte il difetto di motivazione con riguardo al discostamento dalminimo edittale (argomentato in termini evidentemente inappaganti tramite unapodittico riferimento al ruolo associativo, non altrimenti precisato), è pacifico, perquanto già rimarcato, l’operato riferimento ad un dato normativo diverso da quelloapplicato dai precedenti giudici del merito, si che la pena va rideterminata in coerenza,guardando alla disciplina tracciata dalla legge n. 125 del 2008.Il relativo giudizio non potrà che rendersi nella fase di merito.4. Le questioni riguardanti il terzo tema di giudizio attengono alla posizione dinonché responsabile, secondo la sentenza impugnata:- del fatto di cui al capo 13), concernente la ricettazione delle armi — quattropistole calibro 7,65 — che [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad acquistare, secondo il capo12), da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati per talecessione, armi successivamente consegnate a [OSCURATO:PERSONA] in quanto destinate aPietro [OSCURATO:PERSONA] e alla cosca della quale i tre imputati sono stati ritenuti partecipi;- della detenzione e del porto in luogo pubblico delle medesime armi, fatticontestati al capo 14);- del danneggiamento arrecato all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante l’esplosionedi più colpi di arma da fuoco, materialmente realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e da VasylKoval, separatamente giudicato e condannato per tale fatto, su mandato diMascaro reso sempre nell’interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA], fatto descritto al capo17);- del concorso nella detenzione della pistola utilizzata per la condotta di cui al capo17), contestato al capo 16).Si tratta di fatti, tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, commessinel novembre 2010.I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fondano su censure quantomenoinfondate e devono, pertanto, essere rigettati.4.1. Giova premettere che, in primo grado, il ricorrente, avuto riguardo alladecisione cristallizzata nel dispositivo, è stato condannato anche per il reato di cui al capo15), ossia la tentata estorsione correlata ai fatti di cui ai successivi capi 16) e 17). Nellamotivazione, tuttavia, il primo giudice incorse in plurimi profili di contraddizione rispettoal dispositivo, oltre che interni al medesimo percorso argomentativo: da un lato, motivònel senso dell’esclusione della relativa responsabilità; dall’altro, nel quantificare la pena,oltre al delitto associativo, comminò una pena complessiva di cinque anni a titolo dicontinuazione, muovendo da una pena base di dieci anni per l’associazione e precisandoche per ciascuno dei fatti veniva irrogato, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., un aumentodi un anno di reclusione, così considerando cinque reati, in linea con l’originariacontestazione, e non quattro, come avrebbe dovuto fare seguendo il pregresso percorsoargomentativo.La prima sentenza di appello diede per acquisita la condanna anche per la tentataestorsione, valorizzandola altresì ai fini della partecipazione associativa. Nel rimodularela pena, aumentò la pena base per l’associazione da dieci a undici anni, in assenza diricorso della parte pubblica, e ridusse contestualmente l’aumento per i singoli reatisatellite a mesi tre per ciascun fatto, compresa la tentata estorsione.La sentenza rescindente ha rilevato la discrasia tra la motivazione relativaall’assoluzione dalla tentata estorsione e l’argomentazione posta a fondamento dellaconferma della partecipazione associativa, che richiamava anche la condanna per latentata estorsione, nonostante il diverso contenuto della motivazione di primo grado.Muovendo da tale rilievo, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha ritenuto affetta daerrore materiale la sentenza di primo grado quanto alla tentata estorsione e ne hacorretto il dispositivo, eliminando, per l’effetto, la quota di aumento di pena riferita a taletitolo di reato.Tale ultima valutazione, condivisibile o meno, deve ritenersi definitiva, in assenza diimpugnazione sul punto da parte del pubblico ministero: ne consegue che la tentataestorsione di cui al capo 15), originariamente contestata al ricorrente, non rientra più trai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], né può essere altrimenti valorizzata a sostegno del giudiziologico relativo alle altre imputazioni, prima fra tutte quella associativa.4.2. Sempre in via preliminare, va rimarcato che l’annullamento della primasentenza di appello, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fu determinato dall’integralepretermissione dei motivi di appello proposti nell’interesse dell’imputato da uno deicodifensori, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò discese l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi dilegittimità proposti nell’interesse del medesimo ricorrente, dovendo il giudice del rinvioanzitutto dare risposta ai rilievi critici formulati con il gravame di merito. Accanto a talevizio assorbente, la sentenza rescindente evidenziò altresì la già richiamata discrasia tramotivazione e dispositivo relativa al capo 15), replicata dalla prima sentenza di appello,nonché la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla misura dellapena base irrogata per il reato associativo.4.2.1. La rilevanza assorbente del vizio motivazionale rilevato ha determinato unpotenziale cortocircuito logico rispetto all’ulteriore sviluppo del giudizio concernenteMascaro. Molti dei temi introdotti con il gravame pretermesso erano stati infatti devolutial giudice di legittimità anche mediante ricorsi proposti da altri coimputati, segnatamentequanto al giudizio di attendibilità soggettiva dei collaboranti, incluso [OSCURATO:PERSONA], profilo diparticolare rilievo rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; essi riguardavano, inoltre, posizionidestinate a intrecciarsi con quella del ricorrente, in particolare con riferimento ai capi 16)e 17), avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ne è derivato che, da un lato, èstato rimesso al giudice del rinvio l’onere di rispondere ai motivi pretermessi relativi allaposizione di [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, in sede di legittimità, è stata anticipata la risposta sutaluni temi di giudizio parimenti devoluti con il gravame non scrutinato, posto afondamento della sentenza rescindente.4.2.2. La Corte di appello, nel rispondere ai motivi pretermessi e, in particolare, allacensura proposta con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’attendibilità soggettiva e intrinsecadel collaborante [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto di poter valorizzare la sentenza rescindente, senzatuttavia esaurire in tale richiamo le considerazioni svolte sul punto.Tale valutazione è stata censurata con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],mediante argomentazioni che attraversano trasversalmente l’intero impianto dell’ampiaimpugnazione e che si sviluppano, in sintesi, lungo due direttrici:xx) secondo la difesa, la decisione parzialmente rescindente determinerebbe unasoluzione di continuità tra il giudizio in parte definito e quello rimesso al giudice del rinvio,sicché gli eventuali punti di contatto tra la decisione coperta da giudicato progressivo equella ancora da definire in sede di rinvio dovrebbero essere regolati dall’art. 238-biscod. proc. pen., con conseguente applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192,comma 3, cod. proc. pen. per i fatti cristallizzati dalla sentenza di legittimità nella partecoperta da giudicato, disciplina che, nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata dalgiudice del rinvio;yy) con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità dei collaboranti e delrelativo narrato, la difesa assume che tale impostazione sarebbe ulteriormenteavvalorata dalla fisiologica frazionabilità del giudizio sulle dichiarazioni accusatorie, nonpotendosi escludere che una verifica positiva concernente talune posizioni coinvolte dallepropalazioni del chiamante non possa estendersi automaticamente ad altri soggetti. Daciò deriverebbe, nel caso di specie, la necessità di verificare la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] conriguardo alle dichiarazioni riferite alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La prima prospettazione difensiva è erronea; quanto alla seconda, il viziodenunciato risulta, nel caso concreto, estraneo al percorso argomentativo seguito dallasentenza impugnata.4.3. È manifestamente inconferente il primo versante della prospettazionedifensiva. In caso di annullamento con rinvio, il giudizio che prosegue dinanzi al giudicedi merito — anche quando l’intervento rescindente riguardi l’integrale omissione delloscrutinio di una delle posizioni processuali — resta inscindibilmente collegato al giudizio,anche solo parzialmente, definito in sede di legittimità. È, pertanto, fuori luogo il richiamoall’art. 238-bis cod. proc. pen.: le valutazioni rese in sede rescindente, ferma l’autonomiadella posizione non ancora definita, vincolano comunque il giudice del rinvio, poiché siinnestano in una struttura decisoria che, pur nella sua formazione progressiva, conservacarattere unitario e inscindibile, non diversamente da quanto avviene in caso didefinizione integrale e contestuale del devoluto in sede di legittimità.Applicando tale principio alla vicenda processuale in esame, la Corte di merito hacorrettamente richiamato le valutazioni positive già espresse dai giudici di merito evalidate dalla Corte di legittimità in ordine alla complessiva attendibilità soggettiva diVescio — si vedano, in particolare, le considerazioni svolte dalla pagina 80 della sentenzarescindente, riferite a tutti i collaboranti scrutinati — il cui narrato, muovendo proprio daun giudizio di affidabilità del dichiarante, è stato posto a fondamento della responsabilitàdi numerosi coimputati, tra cui, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoai capi 1) e, soprattutto, 16) e 17).Del resto, per evitare insanabili contraddizioni logiche, deve rilevarsi che ilmedesimo collaborante, proprio nel presente giudizio, ha beneficiato dell’attenuante dicui all’art. 8 legge n. 203 del 1991, la cui applicazione presuppone l’affidabilità deldichiarante.4.3.1. Ne consegue, quale corollario, l’inconferenza delle censure formulate dalladifesa del ricorrente — segnatamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — nella parte in cui, conspecifico riferimento all’imputazione associativa, viene dedotta l’asserita inconsistenzadel profilo partecipativo riferito al chiamante, quale indice della sua aprioristicainattendibilità. Si tratta, infatti, di un dato ormai non più controvertibile, essendo copertoda giudicato, atteso che [OSCURATO:PERSONA], nel presente giudizio, è stato ritenuto intraneo allaconsorteria di cui al capo 1).Non coglie nel segno neppure il richiamo alle considerazioni svolte in ordineall’atteggiamento tenuto dal collaborante nel riferire circostanze concernenti [OSCURATO:PERSONA] —come dedotto nei motivi aggiunti di entrambi i difensori — trattandosi di profili privi dirilievo, in quanto non idonei a rendere illogico il giudizio di credibilità espresso dai giudicidi merito. Si tratta, infatti, di dichiarazioni rese solo in un secondo momento, in sede dirinvio, non capaci di inficiare ex post un dato valutativo già cristallizzato dalla verifica dilegittimità quanto alle originarie dichiarazioni del collaborante.4.3.2. Parimenti, l’esame della specifica posizione del ricorrente non consente dirimettere in discussione dati concernenti segmenti delle vicende illecite ascritte aMascaro già coperti dalla definitività della verifica cognitiva compiuta nei precedenti gradidi giudizio con riguardo alla posizione di altri concorrenti nel medesimo fatto di reato.Sotto tale profilo, assumono immediato rilievo esemplificativo le argomentazionisvolte con riguardo ai capi 16) e 17) della rubrica.Il giudice del rinvio — si veda, in particolare, da pagina 173 della sentenzaimpugnata — ha, infatti, correttamente dato per acquisiti due profili fondati sul giudicatoformatosi sulle posizioni dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA], quale mandante deldanneggiamento, così ritenuto anche all’esito della verifica di legittimità espressamentesollecitata sul punto dal medesimo concorrente, e [OSCURATO:PERSONA], quale autore materiale delfatto unitamente a Vasyl, giudicato separatamente con decisione parimenti divenutadefinitiva.Tali dati assumono valore di riscontro dell’attendibilità del narrato del collaborante,quantomeno in ordine alle connotazioni della vicenda riferibili ai predetti protagonisti,alla dinamica fattuale dell’episodio e al movente che ne giustificò la realizzazione.Ne deriva l’inconferenza delle censure articolate dalle difese del ricorrente su taliversanti, già replicate dal gravame di merito e coerentemente disattese dalla sentenzaimpugnata.4.3.3. Diverso discorso deve invece svolgersi con riferimento al ruolo diintermediario che, secondo l’assunto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito nellavicenda, quale momento di collegamento tra il mandante e gli autori materiali dellacondotta, nei termini riferiti da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue propalazioni. L’episodio in questione èinfatti indicato, in via esemplificativa, quale conferma dell’esecuzione di atti intimidatoriche la cosca [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commissionato al collaborante avvalendosi, qualeraccordo soggettivo, del ricorrente, coerentemente con una posizione di sistematicacontiguità alla cosca [OSCURATO:PERSONA] riferita da tutti i collaboranti richiamati dalla Corte dimerito ai fini della valutazione dell’intraneità associativa.È su tale versante, dunque, che residuava l’attualità dell’approfondimento cognitivorimesso alla Corte di rinvio, diretto a verificare l’effettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda nei termini riferiti da [OSCURATO:PERSONA], e quindi la credibilità intrinseca del narrato diquest’ultimo in relazione a tale segmento delle più ampie dichiarazioni, nonché lasussistenza di riscontri individualizzanti riferibili alla posizione del ricorrente, secondoquanto correttamente preteso dalla difesa con le censure sopra sintetizzate al punto yy).4.3.4. Avuto riguardo a tale profilo e con specifico riferimento ai capi 16) e 17), lasentenza impugnata non presta il fianco alle critiche proposte dalla difesa.Senza limitarsi ad una acritica conferma della valutazione probatoria resa sul puntodalla Corte di legittimità nell’esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma muovendoda una puntuale e logica lettura del medesimo compendio probatorio — in particolarecon riguardo ai colloqui intercettati il 25 novembre 2010, riportati dalla pagina 361 dellasentenza di primo grado — la Corte di merito ha esaminato e disatteso tutte le censureformulate con l’appello nell’interesse dell’odierno ricorrente, come riassunte a pagina178 della decisione impugnata.Le medesime censure, oggi riproposte con il ricorso per cassazione — in particolarecon il secondo motivo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — devono ritenersi in primo luogo superatedalle considerazioni che precedono in ordine alla generale attendibilità soggettiva diVescio.Sono poi manifestamente infondate quanto all’asserito intento calunnioso cheavrebbe indotto il collaborante a muovere accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla vicenda in esame, trattandosi di affermazione, quella difensiva, meramentecongetturale, disattesa dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici,anche con riferimento alle ragioni che avrebbero indotto il dichiarante a offrire unaversione parzialmente diversa nell’immediatezza del fatto e a precisarnesuccessivamente i contenuti al momento dell’avvio della collaborazione; prospettazione,questa, peraltro, apertamente smentita dalle emergenze oggettive desumibili daicolloqui captati, soprattutto da quelli intercorsi tra il ricorrente e il chiamante, nella partein cui si fa riferimento al concorrente [OSCURATO:PERSONA] e al compenso di euro 2.000promesso per l’incarico.Tali aspetti sono contestati dal ricorso mediante una lettura alternativa deglielementi acquisiti — con specifico riguardo al dato offerto dalle intercettazioni riportatea pagina 179, di rilievo assorbente e decisivo ad avviso del Collegio — non consentita insede di legittimità, ove non sia idonea a destrutturare la linearità della ricostruzioneprivilegiata dai giudici di merito, peraltro oggetto di plurime valutazioni conformi, a frontedi un tenore letterale non incompatibile con le opzioni interpretative poste a fondamentodel giudizio di responsabilità;Le censure proposte dal ricorso sono, poi, inconferenti, poiché non idonee aincidere sulla valutazione resa in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel fatto, allaluce del quadro sopra richiamato, già adeguatamente consolidato. In particolare, conriguardo al tema della consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] della pistola utilizzata pernon risulta neppure valorizzato dalla Corte di merito a fondamento del concorso nei fattidi detenzione e porto illegali descritti al capo 16), come emerge da quanto riportato apagina 217 della sentenza impugnata.Ne consegue la responsabilità del ricorrente per il concorso nel danneggiamentodescritto al capo 17), non messa logicamente in discussione — diversamente da quantosostenuto dalla difesa, in particolare con la terza censura del ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — dall’assoluzione relativa al capo 15), come già evidenziato,del resto, dalla sentenza rescindente nello scrutinare analoga doglianza prospettatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.3.5. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo del ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], relativo al capo 16), fondato sulla pretesa esclusiva attribuibilità aVescio dell’arma da fuoco utilizzata per il danneggiamento di cui al capo 17). Ferma lapacifica circostanza che l’attentato dovesse essere realizzato mediante un’arma dafuoco, va ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, concorre neidelitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipi,insieme ad altri, all’ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi,essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale nella fase esecutiva del reatoprogrammato (da ultimo, Sez. 1, sentenza n. 12494 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv.289750).Né assume rilievo, sul piano della tenuta logica della decisione, l’argomento relativoall’asserita inconsapevolezza, da parte del ricorrente, delle caratteristiche dell’armautilizzata, tali da renderne illegale la detenzione e il porto. Non è, infatti, manifestamenteillogico il ragionamento sotteso alla decisione della Corte di merito, là dove ha ritenuto ilconsapevole utilizzo, da parte dell’istigatore, di un’arma detenuta illegalmente per larealizzazione del programma criminale concordato con l’esecutore materiale dellacondotta, posto che, nella specie, non è controverso che il danneggiamento dovesseessere realizzato mediante un’arma da fuoco.4.3.6. Deve dunque ritenersi definitivamente accertata la responsabilitàdell’imputato per i capi 16) e 17), aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991,senza che, in parte qua, il ricorso abbia articolato specifiche critiche.4.4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle censure articolatedai ricorsi in ordine alla confermata responsabilità del ricorrente per i capi 13) e 14) dellarubrica.Anche con riguardo a tali imputazioni, infatti, i due ricorsi, come integrati dai motiviaggiunti, non sono idonei a porre adeguatamente in crisi la decisione assunta dalla Cortedi merito.4.4.1. Le condotte contestate attengono all’acquisto di quattro pistole, effettuato daVescio insieme alla compagna su commissione degli [OSCURATO:PERSONA], armi successivamenteconsegnate a [OSCURATO:PERSONA], il quale, anche in tale occasione, avrebbe svolto la funzione diraccordo tra il collaborante e le esigenze degli altri componenti del richiamato sodaliziocriminale.Il giudizio si fonda, secondo l’assunto accusatorio validato dai giudici di merito, sullachiamata in correità resa da [OSCURATO:PERSONA], integrata dalle dichiarazioni della Gordiichuck,protagonista diretta sia dell’acquisto presso i fornitori sia della consegna effettuata alricorrente, nonché teste de relato rispetto ad altri momenti della vicenda, conosciuti soloperché riferitile dal compagno.4.4.2. Sotto quest’ultimo profilo, deve immediatamente rilevarsi che le dichiarazionidella Gordiichuck sono prive di rilievo nella parte in cui presentano carattere circolare,essendo dirette a riscontrare informazioni provenienti dalla medesima fonte, id estVescio.Per il resto, i due nuclei fondanti il giudizio di responsabilità — l’acquisto delle armie la successiva consegna a [OSCURATO:PERSONA] — risultano adeguatamente supportati dallepropalazioni dei due chiamanti, le quali si integrano reciprocamente in modo puntuale eindividualizzante.4.4.3. Con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono state ribadite le censurevolte a porre in discussione l’attendibilità della Gordiichuck sotto il profilo della genuinitàe spontaneità del relativo narrato, circostanza che, secondo la prospettazione difensiva,finirebbe per riflettersi, inficiandola, anche sull’attendibilità del compagno.I due dichiaranti, ad avviso della difesa, avrebbero sostanzialmente concordato ilcontenuto delle rispettive dichiarazioni, rese in termini di piena sovrapponibilità. Sideduce, inoltre, l’inconsistenza delle giustificazioni argomentative, ritenute meramentecongetturali, offerte dalla Corte di merito nel disattendere le relative censure, conspecifico riguardo:- all’assenza di riscontri desumibili dalle intercettazioni quanto al contatto telefonico— lo squillo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare verso un’utenza del ricorrente — che,secondo il collaborante, avrebbe preceduto l’incontro finalizzato alla consegna;- alla comune distonia che connoterebbe i due racconti quanto all’autovettura nellaquale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riposto le armi dopo averle prese in consegna dai due chiamanti,avendo entrambi fatto riferimento ad un veicolo che il ricorrente aveva già dismessoall’epoca del fatto;- alla circostanza per cui la Gordiichuck avrebbe adeguato solo in un secondomomento la propria versione, conformandola alle modifiche apportate pressochécontestualmente dal compagno, quanto al fatto che le armi fossero state riposte in unozaino, piuttosto che nella valigia originariamente indicata da entrambi.4.4.4. Ad avviso di questa Corte, la sentenza impugnata offre una lettura nonmanifestamente illogica del compendio probatorio acquisito.4.4.4.1. In primo luogo, la Corte di merito ha posto in evidenza — e sul punto ilricorso non è in grado di contrastare adeguatamente la relativa conclusione — chenessuno dei due chiamanti aveva indicato la data precisa dell’acquisto e della successivaconsegna, fatti collocati, al più, all’inizio del mese di novembre. Tale dato rendeinconsistente la doglianza relativa alla prova del contatto telefonico che avrebbe datoavvio alla consegna delle armi, alla luce, in particolare, dei molteplici contatti intercorsinel medesimo periodo tra il ricorrente e il collaborante, circostanza puntualmenteevocata dai giudici di appello, nonché della circospezione, attestata in più passaggi dellasentenza impugnata, che connotava i colloqui tra i predetti, nel timore di possibilicaptazioni.Ne deriva la non illogicità della conclusione circa la sostanziale inconsistenza dellacensura, non essendo essa idonea a smentire, in senso negativo, il narrato di [OSCURATO:PERSONA].4.4.4.2. Per quanto suggestive — tanto da indurre la Corte di merito a svolgereconsiderazioni non sempre persuasive, perché in alcuni passaggi connotate da logiche econtenuti congetturali — le ulteriori due censure non assumono, tuttavia, caratteredecisivo rispetto alla complessiva tenuta del giudizio.Anche accedendo alla tesi difensiva secondo cui l’autovettura indicata in modoconforme dai due collaboranti non poteva essere quella utilizzata dal ricorrente almomento della consegna delle armi, perché all’epoca già ceduta a terzi, resta comunqueferma la marginalità del dato, logicamente riconducibile ad una possibile confusione. Taleevenienza risulta, nel caso di specie, logicamente giustificata dal fatto che i contatti conMascaro erano molto frequenti e che quest’ultimo, pacificamente, ebbe a dismetterel’autovettura proprio a ridosso della vicenda in esame; sicché un’eventuale incertezzasul punto non può necessariamente assumere il significato attribuitole dalla difesa nécomunque inficiare in radice il racconto dei due dichiaranti e a monte la loro credibilità.Né rileva il dato relativo alla diversa modulazione del racconto quanto alle modalitàdi conservazione delle armi, indicate dapprima come riposte in una valigia e poi in unozaino. Al di là della stessa discutibilità del peso logico attribuito dalla difesa a talecircostanza nel più ampio quadro offerto dalle due propalazioni, va comunque rimarcatoche l’assunto difensivo risulta solo affermato e non comprovato: non è stato, infatti,allegato il verbale del 24 gennaio 2014 nel corso del quale la Gordiichuck avrebbemodificato la propria versione, facendola coincidere con quella del compagno, sentitopochi attimi prima; né la circostanza emerge aliunde dal tenore delle sentenze di merito,nelle parti in cui sono riportati i tratti essenziali delle relative dichiarazioni.Infine, non assume rilievo neppure quanto dedotto nel ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di contrastare la credibilità della Gordiichuck, reputatadubbia in ragione dell’atteggiamento tenuto dalla stessa nel separato giudizio promossonei confronti dei venditori delle armi, assolti proprio perché non riconosciuti dalladichiarante. Tale dato, infatti, non incide sulla veridicità del relativo narrato rispettoall’elemento essenziale che qui rileva — l’acquisto delle armi e la successiva consegna aMascaro — ma riguarda contegni della dichiarante, concernenti l’individuazione deifornitori nel relativo processo, posti in essere in epoca successiva alle dichiarazionivalorizzate in sentenza.4.4.5. Non colgono nel segno, infine, le censure concernenti il riconoscimentodell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Una volta ritenuti incontestati i dati relativiall’acquisto delle armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva consegna delle stesse aMascaro, l’individuazione del destinatario finale delle armi trova adeguato supportologico nelle dichiarazioni del collaborante — il quale ha costantemente indicato Mascaroquale punto di raccordo tra sé e i sodali [OSCURATO:PERSONA], che tramite il ricorrente veicolavanospecifici mandati criminali — nonché nelle emergenze relative ai fatti di cui ai capi 16) e17), riguardanti condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della cosca di riferimento,sempre attraverso la concreta intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale catena logica trova, delresto, ulteriore supporto implicito nella circostanza che le emergenze acquisite nonhanno dato conto di un possibile interesse diretto di [OSCURATO:PERSONA] all’acquisizione delle armi,del resto mai rivendicato dalla difesa neppure con specifico riguardo alla sola aggravantein questione.4.5. Non merita censure, infine, neppure il giudizio con il quale è stata confermatal’intraneità del ricorrente all’associazione di cui al capo 1).Nelle proprie propalazioni, [OSCURATO:PERSONA] ha descritto il ricorrente come contiguo alla coscaIannazzo e, in particolare, vicino a [OSCURATO:PERSONA] e a Sesto, presso il cui autosalone isodali erano soliti riunirsi; dichiarazione, questa, convergente con quelle degli altricollaboranti richiamati dai giudici di merito, i quali hanno concordemente dato conto ditale stretta contiguità.Tale comune indicazione, pur certamente generica, costituisce tuttavia la chiave dilettura degli ulteriori e non equivoci dati emergenti dalle sentenze di merito, idonei aconferire puntuale concretezza al contributo stabile e consapevole assicurato dalricorrente al consorzio criminale contestato, così da privare di rilievo le censure formulatesul punto da entrambi i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il riferimento è, in particolare, al ruolo attribuito da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente qualesistematico momento di raccordo tra le esigenze criminali della cosca e gli incarichi in talsenso realizzati dal medesimo collaborante. Si tratta di profilo che consente di delinearesenza incertezze i connotati concreti dell’intraneità contestata e che ha trovato, a suavolta, puntuale conforto esterno nei reati specificamente ascritti al ricorrente, tuttirealizzati da [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], terminale di riferimento degliinteressi perseguiti dalla cosca rispetto alle iniziative criminali poste in essere dalcollaborante, come emerge con chiarezza dalle connotazioni delle relative vicendefattuali, oltre che dalla confermata aggravante dell’agevolazione mafiosa, neppurecontestata dalle difese con riguardo al capo 16).4.6. Le censure prospettate con riferimento al trattamento sanzionatorio sonofondate solo in parte.Nel negare le attenuanti generiche, la Corte di merito, con argomentazione sinteticama adeguata rispetto ai rilievi difensivi e immune da vizi logici, ha valorizzato lacomplessiva gravità delle condotte contestate, così ponendo la relativa valutazione dimerito al riparo da censure utilmente deducibili in sede di legittimità.È invece fondato il rilievo concernente la misura della pena irrogata: nelrideterminare il trattamento sanzionatorio, accogliendo sul punto il gravame di [OSCURATO:PERSONA],la Corte non poteva muovere da una pena superiore a quella originariamente comminatacon la sentenza di appello poi annullata.La pena deve pertanto essere rideterminata, operazione cui procede direttamentequesta Corte, nei termini indicati nel dispositivo che segue, alla luce del seguentecomputo: anni dieci di reclusione per il capo 1), cui va aggiunto l’aumento per lacontinuazione già determinato nelle fasi di merito, così da pervenire ad anni undici direclusione, ridotti per il rito ad anni sette e mesi quattro.5. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] involgono i temi digiudizio riguardanti l’omicidio e il tentato omicidio di cui ai capi 27) e 28), nonchéil reato di cui all’art 29), afferente alle armi utilizzate per l’agguato descritto neicapi precedenti e la partecipazione associativa al consorzio criminale di cui al capo5.1. I capi da 27) a 29), riguardano l’agguato consumato la sera del 26 luglio2003, all’esito del quale [OSCURATO:PERSONA] venne ucciso e [OSCURATO:PERSONA] rimasevittima di tentato omicidio.Per tali fatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabilicon valutazione ormai coperta da giudicato, in forza delle pronunce di meritoconfermate anche in sede di legittimità. La posizione del ricorrente, condannato inprimo e assolto in appello, è stata rimessa in gioco dalla sentenza rescindente suricorso della Procura competente. E la Corte del merito, in sede di rinvio, haconfermato la responsabilità del ricorrente sancita in primo grado.Il dato cristallizzato dai richiamati giudicati inerenti ai concorrenti descrivePulice quale esecutore materiale dell’agguato unitamente ad altro soggetto,indicato dal collaboratore in [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto; e BrunoGagliardi, quale organizzatore dell’azione, avendo costui monitorato per unapprezzabile lasso temporale le abitudini e gli spostamenti del principale obiettivodell’agguato, [OSCURATO:PERSONA], così da predisporre le condizioni più favorevoliper l’esecuzione del delitto. Mandanti dell’azione, secondo la ricostruzione dellavicenda validata anche in sede di legittimità, sarebbero state le tre coscheconfederate unitariamente considerate nel capo 1) della rubrica, sia pure perragioni tra loro differenziate, con gli [OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, si erano rivolti algruppo di fuoco facente capo a [OSCURATO:PERSONA].La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato decisivo sostegno nelledichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], integrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA] — ilquale aveva appreso proprio dal citato [OSCURATO:PERSONA] della programmazionedell’omicidio — nonché nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, su richiesta dellostesso [OSCURATO:PERSONA], gli aveva procurato un motociclo destinato ad essere utilizzatonell’agguato da compiersi di lì a poco ai danni dei [OSCURATO:PERSONA].La versione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, oltre a risultare puntualmente riscontrata quantoalla dinamica del fatto, secondo quanto emerso dalle acquisizioni investigative,trovava ulteriore conferma, con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA], nellariscontrata e sistematica presenza di costui in Falerna nei giorni precedentil’agguato, in prossimità dei luoghi interessati dai fatti, in linea con l’attività dimonitoraggio descritta dal collaboratore.5.2. In tale contesto si colloca la posizione dell’odierno ricorrente, il quale,secondo il narrato di [OSCURATO:PERSONA] — trascritto in sentenza nella sua integralità per quantodi interesse— avrebbe coadiuvato il fratello nell’attività di programmazionedell’azione e nel controllo dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] nella faseantecedente all’agguato; inoltre, la sera dei fatti, avrebbe svolto il compito disegnalare ai due esecutori che le vittime si trovavano a cena nel locale da esseabitualmente frequentato e, in particolare, che l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] eraparcheggiata dinanzi al locale “Quelli della notte”, in prossimità del quale i dueesecutori si erano nascosti per ore in attesa di dare corso al proposito criminoso.Secondo i giudici di merito, il narrato di [OSCURATO:PERSONA] trovava conforto, anche conriguardo alla posizione del ricorrente, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e diAngelo [OSCURATO:PERSONA], non diversamente da quanto già ritenuto per il fratello convalutazione ormai non più sindacabile.5.3. Questo, in sintesi, il portato del materiale probatorio valorizzato asostegno dell’affermazione di responsabilità — coerente con le valutazioniespresse dal G.U.P. e svalutato dalla prima sentenza di appello senza adeguatoconfronto argomentativo, come stigmatizzato dalla sentenza rescindente —,ritiene il Collegio che la decisione impugnata resista alle censure proposte con iricorsi.5.3.1. Ed invero, la discrasia prospettata dalla difesa in ordine ai locali neiquali le vittime si sarebbero intrattenute non assume rilievo decisivo, per le ragionigià evidenziate dalla sentenza rescindente (pag. 130), e risulta, peraltro, smentitada una lettura puntuale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], trascritte in sentenza nel loroeffettivo contenuto e non in forma riassuntiva.Da esse emerge, infatti, senza che possa parlarsi di travisamento del dato,che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai affermato che il ricorrente gli avesse segnalato la presenzadelle vittime all’interno del locale “Quelli della notte”, conclusione sostenuta dalladifesa sulla base di una lettura soggettiva del materiale dichiarativo, nonadeguatamente sorretta dal tenore effettivo delle propalazioni. Ne consegue anchel’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in relazione allarichiesta di perizia volta alla ricostruzione del luogo dell’agguato, coerentementeritenuta non necessaria.5.3.2. È vero che la sentenza gravata non si sofferma espressamente sullacensura difensiva inerente alla difformità tra l’orario indicato da [OSCURATO:PERSONA] —coincidente con il momento in cui egli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano in Falerna,intorno alle ore 20,30 — e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari di [OSCURATO:PERSONA],secondo cui quest’ultimo, alle ore 21, si trovava ancora presso la propriaabitazione a cena con i congiunti.Il dato, tuttavia, non è decisivo, poiché la lettura delle dichiarazioni delcollaboratore, come trascritte in sentenza (pag. 302), consente di affermare conchiarezza che [OSCURATO:PERSONA] non riferì alle ore 20,30 la condotta di segnalazione ascrittaal ricorrente, bensì soltanto la presenza del gruppo in Falerna a quell’ora. Sicché,da tale passaggio, può desumersi unicamente che, secondo [OSCURATO:PERSONA], lui e gli altriconcorrenti si trovavano a Falerna già dalle 20,30, non anche che la segnalazioneimputata al ricorrente fosse intervenuta in quel medesimo momento.5.3.3. Parimenti priva di fondamento è la doglianza secondo cui non potrebbeassumere valenza di riscontro esterno il controllo cui il ricorrente fu sottoposto lastessa sera dell’omicidio, posto che, pacificamente, dalla medesima informativarichiamata dalla difesa risulta che presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA],direttamente attinto dall’atto di indagine, venne rinvenuto anche il fratello [OSCURATO:PERSONA].L’argomento difensivo imperniato sull’assenza di conferme in ordine allaindividuazione del coesecutore materiale dell’agguato, indicato da [OSCURATO:PERSONA] in EnzoSpena, oltre a non risultare tempestivamente prospettato nei precedenti gradi digiudizio, non è comunque idoneo a incrinare l’attendibilità del dichiarante e del suoracconto, giacché esso, al più, evidenzia un dato non riscontrato, ma non già unelemento incompatibile o confliggente con la relativa propalazione.5.3.4. Neppure la circostanza relativa alle modalità con cui Gagliardiraggiunse, nell’occasione, Falerna — se unitamente agli altri due concorrentiovvero separatamente —, questione anch’essa non precedentemente valorizzatain termini di criticità, determina alcun cortocircuito narrativo idoneo a porre in crisila complessiva attendibilità del racconto, trattandosi di profilo che, peraltro, nonrisulta neppure adeguatamente argomentato nei ricorsi.5.3.5. Neppure colgono nel segno le contestazioni rivolte alle dichiarazionirese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi dichiaranti derelato, valorizzati a riscontro del narrato di PuliceLa sentenza impugnata (a partire dalla pagina 315) esamina e disattende lecorrispondenti censure con argomentare immune da vizi, anche richiamando ilpeso già attribuito a tali collaboratori dalla sentenza rescindente nel sottolinearel’inadeguatezza motivazionale della prima decisione di appello sul punto.Ciò premesso, basta evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] annovera tra i partecipidell’azione anche il ricorrente e indica [OSCURATO:PERSONA] quale fonte delle proprieconoscenze: si tratta di un passaggio che non merita rilievi critici quanto allaconoscibilità del fatto, avuto riguardo all’ampio coinvolgimento della coscaconfederata nella decisione di procedere all’agguato e alla conclusione, priva dimanifeste incongruenze logiche, della circolazione di tali informazioni nella frangiadei [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha riferito circostanze apprese direttamenteda [OSCURATO:PERSONA], sia prima che dopo l’evento (pag. 317), ed è già statoevidenziato come il coinvolgimento del ricorrente risulti riferito da [OSCURATO:PERSONA] tantonella fase di programmazione (pagg. 303 e 304) quanto in quella esecutiva. Lesuddette dichiarazioni, pur de relato, risultano dunque convergenti. Né assumevalore decisivo il fatto che il detto collaborante, nell’interrogatorio del 14 febbraio2013, abbia fornito indicazioni più dettagliate con riguardo al ricorrente,dichiarando di avere appreso i particolari da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta informatoda [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, infatti, era soggetto inserito nel gruppo facente capoai [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, in condizione di conoscere anche dettagli diazioni cui non aveva partecipato direttamente, senza che anche tale conclusionepossa ritenersi manifestamente illogica.5.3.6.Infine, la stessa sentenza rescindente ha già posto in evidenza lasostanziale neutralità del dato relativo alle celle di aggancio del telefono cellularein uso al ricorrente, profilo rimasto immutato nel giudizio di rinvio in assenza diulteriori emergenze istruttorie idonee a colmare quel vuoto dimostrativo già inprecedenza rimarcato: ne discende che anche tale deduzione difensiva non vale ascalfire la tenuta complessiva del compendio probatorio, il quale, per converso,sorregge in modo logicamente coerente l’affermazione di responsabilità in ordineai capi 27) e 28).Da qui la reiezione dei ricorsi su tali reati, con conseguente conferma anchedella responsabilità per il capo 29).5.4. Sono inammissibili le doglianze prospettate dal ricorso sottoscrittodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla imputazione associativa perché generichee aspecifiche, inidonee a confrontarsi criticamente con l’apparato argomentativodella decisione impugnata.5.4.1. La Corte territoriale ha, invero, valorizzato in modo non illogico ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato il ricorrente quale partecipe della coscadei Sambiasini, intranea al gruppo facente capo agli [OSCURATO:PERSONA], unitamente aifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone il successivo avvicinamento ai Cannizzaro,senza tuttavia un effettivo distacco dall’originario ceppo criminale. Il medesimodichiarante ha inoltre descritto il ricorrente come soggetto attivo nellaprogrammazione e nell’esecuzione di omicidi, nonché nella commissione diulteriori delitti, tra cui furti, estorsioni, traffico di stupefacenti e commercio di armi.Tale compendio dichiarativo ha trovato significativo riscontro, come giàrilevato, nella accertata partecipazione del ricorrente all’agguato contestato ai capi27 e 28, episodio pienamente inserito nella logica mafiosa della confederazionecriminale di cui al capo 1), in quanto, secondo quanto definitivamente accertatocon giudicato, esso fu congiuntamente voluto dagli [OSCURATO:PERSONA] e dai Cannizzaro nelquadro del tentativo di eliminazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dal relativo contestocriminale. Ne consegue che il contributo partecipativo del ricorrenteall’associazione risulta in primo luogo decisamente confermato dal giudizio diresponsabilità legato ai detti fatti.A tali emergenze si aggiungono, in termini convergenti, le dichiarazioni diVescio, che ha riferito della disponibilità di armi assicurata ai sodali [OSCURATO:PERSONA] daiGagliardi per la realizzazione delle iniziative criminali del gruppo; quelle di GiampàGiuseppe, che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] quale componente del gruppo di fuocodegli [OSCURATO:PERSONA], ancorché con profili di autonomia operativa; nonché quelle diAngelo [OSCURATO:PERSONA], che parimenti lo colloca, insieme al fratello, nel medesimo nucleoarmato.Si tratta, all’evidenza, di convergenze dichiarative che la Corte di merito haritenuto coerenti e reciprocamente corroboranti, con valutazione immune da vizirilevabili in questa sede.5.4.2. In tale quadro, le deduzioni difensive non superano la soglia della meracontrapposizione assertiva. Esse, infatti, si rivelano del tutto generiche nelcontestare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nel negare l’incidenza dell’accertataresponsabilità per i fatti di cui ai capi 27) e 28) ai fini della prova dellapartecipazione associativa; introducono, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],questioni concernenti la struttura del sodalizio, la sua unitarietà e lo sviluppotemporale dell’azione criminale ormai coperte dal giudicato formatosi all’esito delprecedente giudizio di legittimità; contrastano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con rilievinon idonei a scalfire il giudizio di attendibilità del chiamante; richiamanovalutazioni rese in sede cautelare, di certo non vincolanti e comunque prive didecisivo rilievo, perché formulate in un momento anteriore all’acquisizione delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; e attribuiscono, infine, specifico peso alle dichiarazioni diStranges, le quali, per la loro genericità rispetto al ruolo del ricorrente, nonvalgono a infirmare la puntuale convergenza del restante materiale dichiarativo.Ne consegue che le censure proposte si collocano al di fuori del perimetro delsindacato di legittimità, mirando, in realtà, a una rivalutazione del merito nonconsentita in questa sede.Da qui la definitiva reiezione dei ricorsi proposti nell’interesse di AlfredoGagliardi.6.L’ultimo tema di giudizio attiene alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è fondato.Il ricorrente è stato condannato ad anni quattro e mesi otto di reclusione perpiù reati satellite e per il fatto associativo di cui al capo 1), con pena determinataprevio riconoscimento delle generiche e della attenuante di cui all’art. 8 legge 203del 1991.Interposto appello, la Corte del merito ha rideterminato la pena in anni cinquee mesi due di reclusione riconoscendo la continuazione con i fatti giudicatiesternamente, definitivi con sentenza della medesima Corte di appello del12/11/2013.Proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione, con la sentenzarescindente questa Corte ha annullato con rinvio perché la decisione impugnatanon precisava quale tra i fatti era stato ritenuto più grave e in che termini erastato determinato l’aumento per la continuazione per le ulteriori ipotesi di reatoritenute.Con la sentenza impugnata, la Corte del merito, quale giudice del rinvio haindividuato nel reato giudicato esternamente il fatto più grave e muovendo dallacondanna irrogata nel separato giudizio – in misura di cinque anni- ha poicomminato a titolo di continuazione una complessiva pena di anni tre e mesi seidi reclusione; pena, che ridotta per il rito e sommata a quella irrogata per il fattopiù grave, ha portato ad anni sette e mesi quattro di reclusione.Da qui la violazione di legge correttamente dedotta dalla difesa, non potendola Corte del merito irrogare una pena maggiore rispetto a quella determinata,seppur senza adeguata motivazione, dalla prima sentenza di appello, il cui portatocommisurativo va dunque ripristinato, una volta sanato l’originario vizioargomentativo.Alla relativa rideterminazione procede direttamente questa Corte nei terminidi cui al dispositivo che segue.6. Nulla si liquida a titolo di spese in favore della parte civile Comune diLamezia [OSCURATO:PERSONA] atteso che la relativa difesa, a fronte della disposta trattazioneorale del procedimento in questione, si è limitata a trasmettere una memoria e larelativa nota spese, senza prendere parte all’udienza.Da qui il dispositivo che segue, così come corretto da questa stessa Corted’ufficio con ordinanza resa alla udienza del 7 luglio 2026. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteal trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro e mesi otto direclusione. Revoca l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dispone l'interdizionetemporanea per anni cinque. Revoca l'interdizione legale.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoCostantino limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in annisette e mesi quattro di reclusione. Rigetta il suo ricorso nel resto.Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente altrattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque e mesi due di reclusione.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente altrattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello diCatanzaro per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto.Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris