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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27238/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 4997/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - con i quali si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen. - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria, mentre gli stessi stavano compiendo un atto del loro ufficio, ovverosia la perquisizione dell'abitazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 4997/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - con i quali si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen. - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria, mentre gli stessi stavano compiendo un atto del loro ufficio, ovverosia la perquisizione dell'abitazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 27238/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris