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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46070/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso.

Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che discuteva e chiedeva l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro decidendo in sede di riesame confermava l'applicazione della massima misura cautelare alio Stranieri ritenendo che nei suoi confronti fossero emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione alla consumazione di due rapine aggravate

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: (a) con riguardo alla rapina in danno della [OSCURATO:PERSONA] si contestava l'attendibilità della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa: questa aveva riconosciuto una persona diversa dal ricorrente, che era stato identificato solo nel corso di una seconda ricognizione; la discontinuità della progressione dichiarativa rendeva incerto il risultato indiziario, né tale anomalia poteva dirsi giustificata - come ritenuto dal Tribunale - con il fatto che nel corso della seconda seduta ricognitiva nell'album fotografico era stata inserita una foto più recente della persona già riconosciuta nel corso della prima seduta; (b) con riguardo alla seconda rapina, consumata all'interno della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si deduceva che il quadro indiziario non sarebbe univoco, tenuto conto della incompatibilità dell'ora in cui sarebbe stata consumata, secondo quanto riferito dall'offesa, con il tempo necessario per percorrere la distanza tra l'abitazione della vittima e quella del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Con riguardo alla censure proposte nei confronti della progressione dichiarativa della [OSCURATO:PERSONA], discontinua con riguardo alla identificazione fotografica dell'autore della aggressione il collegio rileva come, nonostante il fallace riconoscimento effettuato dalla vittima nel corso della prima seduta ricognitiva, non vi siano elementi per ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata presenti carenze o insufficienze.

La valutazione delle progressione dichiarativa è stata infatti effettuata nel rispetto delle consolidate indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una "prova atipica", la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27554801).

La natura di prova atipica di tale modalità di identificazione esclude, contrariamente a quanto dedotto, che la ricognizione fotografica debba rispettare io statuto processuale della prova tipica, ovvero dell'individuazione di persona o della ricognizione, sicché non è necessario che prima del riconoscimento il dichiarante descriva le fattezze dell'autore del reato (contra sulla opportunità della descrizione, risalente ed isolata: Sez. 5, n. 1858 del 26/11/1998 - dep. 12/02/1999, Makraoui D, Rv. 212467).

Più precisamente si è chiarito che l'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 Signorelli, Rv. 279437, Sez.

F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Cordone, Rv. 257985; Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Jonovic, Rv. 258173).

Nel caso in esame l'attendibilità della ricognizione del complice del ricorrente veniva giustificata sulla base (a) delle modalità dell'aggressione che avevano consentito alla donna di memorizzare le fattezze dell'autore della rapina, dettagliatamente riferite nel corso della individuazione e coincidenti con quelle dello Stranieri, (b) delle concrete modalità della seconda ricognizione, che era stata effettuata attraverso la somministrazione di foto attuali, che consentivano alla vittima di individuare con certezza il suo aggressore.

Si rilavava inoltre che la vittima riferiva che il rapinatore aveva tratti somatici coincidenti con quelli dello Stranieri (pag. 8 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze procedimentali che - allo stato degli atti - ricostruisce un grave il quadro indiziario e si sottrae ad ogni censura in questa sede.

1.2. Anche le censure proposte nei confronti della tenuta logica della motivazione relativa alla valutazione della gravità indiziaria della rapina consumata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] sono infondate.

L'ordinanza impugnata offre infatti una persuasiva motivazione in ordine alla riconducibilità dell'azione predatoria allo Stranieri rilevando che la distanza tra l'abitazione del ricorrente e quella della vittima era di 160 metri distanza che - come accertato dalla polizia giudiziaria- sì percorre ìn pochi minuti, specie se di corsa; a dò si aggiungeva che non era emersa né era stata allegata alcuna verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, laddove quella effettuata dai Giudici della cautela risulta centrata sulla elevata capacità dimostrativa dei filmati recuperati dalle videocamere di sorveglianza, che consentivano di accertare che il ricorrente, in corrispondenza dell'orario in cui era stata consumata la rapina, era uscito dalla finestra della propria abitazione, si era avviato verso quella della vittima, per poi rientrare di corsa pochi minuti dopo (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) Anche tale parte della motivazione si presenta coerente con gli elementi di prova raccolti, priva di vizi logici e - allo stato degli atti - resiste alle censure proposte dal ricorrente.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att.

Cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che discuteva e chiedeva l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro decidendo in sede di riesame confermava l'applicazione della massima misura cautelare alio Stranieri ritenendo che nei suoi confronti fossero emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione alla consumazione di due rapine aggravate 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: (a) con riguardo alla rapina in danno della [OSCURATO:PERSONA] si contestava l'attendibilità della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa: questa aveva riconosciuto una persona diversa dal ricorrente, che era stato identificato solo nel corso di una seconda ricognizione; la discontinuità della progressione dichiarativa rendeva incerto il risultato indiziario, né tale anomalia poteva dirsi giustificata - come ritenuto dal Tribunale - con il fatto che nel corso della seconda seduta ricognitiva nell'album fotografico era stata inserita una foto più recente della persona già riconosciuta nel corso della prima seduta; (b) con riguardo alla seconda rapina, consumata all'interno della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si deduceva che il quadro indiziario non sarebbe univoco, tenuto conto della incompatibilità dell'ora in cui sarebbe stata consumata, secondo quanto riferito dall'offesa, con il tempo necessario per percorrere la distanza tra l'abitazione della vittima e quella del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Con riguardo alla censure proposte nei confronti della progressione dichiarativa della [OSCURATO:PERSONA], discontinua con riguardo alla identificazione fotografica dell'autore della aggressione il collegio rileva come, nonostante il fallace riconoscimento effettuato dalla vittima nel corso della prima seduta ricognitiva, non vi siano elementi per ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata presenti carenze o insufficienze. La valutazione delle progressione dichiarativa è stata infatti effettuata nel rispetto delle consolidate indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una "prova atipica", la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27554801). La natura di prova atipica di tale modalità di identificazione esclude, contrariamente a quanto dedotto, che la ricognizione fotografica debba rispettare io statuto processuale della prova tipica, ovvero dell'individuazione di persona o della ricognizione, sicché non è necessario che prima del riconoscimento il dichiarante descriva le fattezze dell'autore del reato (contra sulla opportunità della descrizione, risalente ed isolata: Sez. 5, n. 1858 del 26/11/1998 - dep. 12/02/1999, Makraoui D, Rv. 212467). Più precisamente si è chiarito che l'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 Signorelli, Rv. 279437, Sez. F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Cordone, Rv. 257985; Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Jonovic, Rv. 258173). Nel caso in esame l'attendibilità della ricognizione del complice del ricorrente veniva giustificata sulla base (a) delle modalità dell'aggressione che avevano consentito alla donna di memorizzare le fattezze dell'autore della rapina, dettagliatamente riferite nel corso della individuazione e coincidenti con quelle dello Stranieri, (b) delle concrete modalità della seconda ricognizione, che era stata effettuata attraverso la somministrazione di foto attuali, che consentivano alla vittima di individuare con certezza il suo aggressore. Si rilavava inoltre che la vittima riferiva che il rapinatore aveva tratti somatici coincidenti con quelli dello Stranieri (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze procedimentali che - allo stato degli atti - ricostruisce un grave il quadro indiziario e si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2. Anche le censure proposte nei confronti della tenuta logica della motivazione relativa alla valutazione della gravità indiziaria della rapina consumata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] sono infondate. L'ordinanza impugnata offre infatti una persuasiva motivazione in ordine alla riconducibilità dell'azione predatoria allo Stranieri rilevando che la distanza tra l'abitazione del ricorrente e quella della vittima era di 160 metri distanza che - come accertato dalla polizia giudiziaria- sì percorre ìn pochi minuti, specie se di corsa; a dò si aggiungeva che non era emersa né era stata allegata alcuna verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, laddove quella effettuata dai Giudici della cautela risulta centrata sulla elevata capacità dimostrativa dei filmati recuperati dalle videocamere di sorveglianza, che consentivano di accertare che il ricorrente, in corrispondenza dell'orario in cui era stata consumata la rapina, era uscito dalla finestra della propria abitazione, si era avviato verso quella della vittima, per poi rientrare di corsa pochi minuti dopo (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) Anche tale parte della motivazione si presenta coerente con gli elementi di prova raccolti, priva di vizi logici e - allo stato degli atti - resiste alle censure proposte dal ricorrente. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen.
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