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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00896/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quello che rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 gennaio 2021 con quale era stato imposto il sequestro preventivo e la conseguente confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di quote societarie, immobili ed altro revocava il decreto impugnato limitatamente a due polizze assicurative intestate alla ricorrente.

I giudici di merito, nel premettere che il congiunto della ricorrente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all' art. 56, 629 c.p. aggravato ai sensi dell' art. 7 L. 203/1991 commesso in data 11 marzo 2004 e che era emersa una netta sproporzione del patrimonio dello stesso sulla scorta degli accertamenti del comando provinciale dei CC di [OSCURATO:PERSONA], rilevavano che quanto alle dette polizze risalenti l'una al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l' altra al [OSCURATO:DATA_NASCITA] intestate alla ricorrente alla luce del c.d. criterio della ragionevolezza temporale il momento dei decorrenza delle polizze era talmente lontano dall' epoca di realizzazione del reato spia da determinare la irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita.

Precisavano, poi, che "al contrario quanto alla residue utilità patrimoniali già oggetto di confisca nessun elemento di novità è intervenuto tale da determinare la revoca delle precedenti statuizioni adottate da questa Corte in data 27 gennaio 2021".

2. Avverso l'ordinanza suddetta propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 240 bis c.p.

Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apparente omettendo del tutto di esaminare le specifiche censure proposte con cui era stato contestato il dato secondo cui fra il condannato [OSCURATO:PERSONA] e la odierna ricorrente vi fosse un rapporto di convivenza tale da giustificare la riconducibilità al predetto dei beni acquistati dalla ricorrente nonché il nesso di derivazione fra la condotta contestata ed i beni acquisiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre evidenziare che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto è dato desumere dalla memoria in atti depositata innanzi ai giudici di appello e come del resto richiamato testualmente in ricorso alla nota 1) di pag. 3) si è limitata, del tutto genericamente, a contestare la riferibilità dei beni a [OSCURATO:PERSONA] assumendo di esserne effettiva titolare senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.

In ragione della totale genericità dell'allegazione non appare sindacabile il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto privi di pregio i profili dedotti del tutto aspecifici ed indimostrati.

3. Va, poi, rilevato che la stessa qualità di terza interessata non legittima la ricorrente a dedurre i profili inerenti la ricorrenza dei presupposti per advenire alla disposta confisca.

Devono in questa sede mutuarsi i principi affermati dalla più consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte in materia di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo secondo cui questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop, Rv. 27722504).

E' stato, ancora, affermato in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 27845403).

Pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca: per il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del condannato (ad es., la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere.

Tale interpretazione, da ritenere preferibile rispetto ai principi richiamati dalla difesa e di cui alla sentenza n. 19094/2020, appare conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni: ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., invero, l'impugnazione è inammissibile quando è proposta chi (...) "non ha interesse".

L'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al condannato, bensì al terzo intestatario.

Al contrario, il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del condannato, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al condannato - che dimostri l'insussistenza delle condizioni legittimanti la confisca ex art. 240 bis -, non certo al fittizio intestatario.

Ciò posto, dunque, in relazione a tali profili il ricorso di appalesa inammissibile per carenza di interesse.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quello che rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 gennaio 2021 con quale era stato imposto il sequestro preventivo e la conseguente confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di quote societarie, immobili ed altro revocava il decreto impugnato limitatamente a due polizze assicurative intestate alla ricorrente. I giudici di merito, nel premettere che il congiunto della ricorrente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all' art. 56, 629 c.p. aggravato ai sensi dell' art. 7 L. 203/1991 commesso in data 11 marzo 2004 e che era emersa una netta sproporzione del patrimonio dello stesso sulla scorta degli accertamenti del comando provinciale dei CC di [OSCURATO:PERSONA], rilevavano che quanto alle dette polizze risalenti l'una al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l' altra al [OSCURATO:DATA_NASCITA] intestate alla ricorrente alla luce del c.d. criterio della ragionevolezza temporale il momento dei decorrenza delle polizze era talmente lontano dall' epoca di realizzazione del reato spia da determinare la irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita. Precisavano, poi, che "al contrario quanto alla residue utilità patrimoniali già oggetto di confisca nessun elemento di novità è intervenuto tale da determinare la revoca delle precedenti statuizioni adottate da questa Corte in data 27 gennaio 2021". 2. Avverso l'ordinanza suddetta propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 240 bis c.p. Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apparente omettendo del tutto di esaminare le specifiche censure proposte con cui era stato contestato il dato secondo cui fra il condannato [OSCURATO:PERSONA] e la odierna ricorrente vi fosse un rapporto di convivenza tale da giustificare la riconducibilità al predetto dei beni acquistati dalla ricorrente nonché il nesso di derivazione fra la condotta contestata ed i beni acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre evidenziare che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto è dato desumere dalla memoria in atti depositata innanzi ai giudici di appello e come del resto richiamato testualmente in ricorso alla nota 1) di pag. 3) si è limitata, del tutto genericamente, a contestare la riferibilità dei beni a [OSCURATO:PERSONA] assumendo di esserne effettiva titolare senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. In ragione della totale genericità dell'allegazione non appare sindacabile il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto privi di pregio i profili dedotti del tutto aspecifici ed indimostrati. 3. Va, poi, rilevato che la stessa qualità di terza interessata non legittima la ricorrente a dedurre i profili inerenti la ricorrenza dei presupposti per advenire alla disposta confisca. Devono in questa sede mutuarsi i principi affermati dalla più consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte in materia di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo secondo cui questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 27722504). E' stato, ancora, affermato in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 27845403). Pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca: per il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del condannato (ad es., la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere. Tale interpretazione, da ritenere preferibile rispetto ai principi richiamati dalla difesa e di cui alla sentenza n. 19094/2020, appare conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni: ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., invero, l'impugnazione è inammissibile quando è proposta chi (...) "non ha interesse". L'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al condannato, bensì al terzo intestatario. Al contrario, il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del condannato, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al condannato - che dimostri l'insussistenza delle condizioni legittimanti la confisca ex art. 240 bis -, non certo al fittizio intestatario. Ciò posto, dunque, in relazione a tali profili il ricorso di appalesa inammissibile per carenza di interesse. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 00896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris