CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 14691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14941/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5174 / 17 /1 5 , depositata il 15.12.2015. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e l’assorbimento del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Catania accoglieva il ricorso propost o da l la [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette e IVA, per l’anno 2006, a seguito della ripresa a tassazione di costi indeducibili e di IVA considerata indetraibile, in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dellaSicilia – sezione staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con compensazione delle spese, in quanto non risultava agli atti la ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello,il cui deposito, entro trenta giorni dalla spedizione, funzionale a consentirela verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante e della tempestività dell’impugnazione , è previsto a pena di inammissibilità del gravame dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. cit., non potendo essere depositato successivamente. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato adue motivi. La contribuent e resiste va con controricorso e propone va ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, illustrati entrambi con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, nonostante la regolare e tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio appellante. 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, lett. d) co d. proc. civ. e 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul merito dell’appello proposto dall’Ufficio, in relazione all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel disporre la compensazione delle spese di lite. Ciò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli