CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 29112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 28/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza emessa, in data 11/01/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], 2. Cipolla ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla previsione dell'art. 666, comma 7, cod. proc, pen., essendo la relativa decisione del tutto svincolata dagli atti del presente procedimento. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (ex multis Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634 - 01). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere estensor