CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 24344/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del socio amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 262, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per sé stesso e nella qualità di tutore di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Marcello e [OSCURATO:PERSONA], - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, nei giudizi di merito, dQgli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - intimata - Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 471/2017, depositata il 14 marzo 2017 • Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ,[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con atto di citazione dell'ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (oggi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].) evocava in g,ludizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], quale tutrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché PIETRO e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere il trasferimento coattivo del terreno sito in contrada S. Isidoro di Bagheria (PA) (esteso per circa 4.000 mq ed in catasto all'articolo 20597, foglio 6, prticella 1311, per aree 39,93) oggetto del preliminare di vendita intercorso tra le parti il 18 maggio 2009, nonché la costituzione in favore di detto fondo ed a carico di quello limitrofo di una servitù di passaggio carrabile e pedonale, assieme alla concessione di un termine per il pagamento del residuo prezzo di vendita già determinato del Tribunale di Palermo con sent. 4049/2002; in via subordine, richiedeva la condanna dei convenuti al pagamento del doppio della caparra con interessi, oltre al pagamento di tutte le somme spese in attuazione degli accordi pattuiti ma non adempiuti. All'uopo l'attrice precisava che la CUFFARO e i GALIOTO, tutti comproprietari del lotto di terreno sopra descritto, con contratto preliminare del 18 maggio 1999, avevano promesso la vendita del terreno, convenendo altresì che la proprietà e il possesso dello stesso dovevano essere trasferiti entro il 5 gennaio 2000, che sarebbe stato loro obbligo costituire in favore idei citato lotto una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a carico della striscia di terra limitrofa del terreno di loro proprietà e che il prezzo di vendita era di lire 1.200.000.000 delle quali 100.000.000 dovevano corrispondersi in conformità ad un piano rateale, e che il contratto preliminare era sospensivamente condizionato al rilascio entro il 31 luglio del 1999 dell'autorizzazione alla vendita in favore dell'interdetto [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'A.G. competente, nonché al rilascio di un'apposita concessione edilizia da pare del Comune. Pur non essendosi verificate dette condizioni, la NUOVIDEA otteneva il possesso del terreno e, con il consenso dei promittenti venditori, realizzava sullo stesso un complesso edilizio, ottenendo poi dal Comune il rilascio della relativa concessione dietro pagamento di una somma per gli oneri di urbanizzazione che avrebbero dovuto essere pagati dai promittenti venditori. Instaurato il contraddittorio e costituiti i convenuti [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di tutrice del fratello, e di PASQUALE e [OSCURATO:PERSONA], veniva disposta la riunione della causa con il procedimento iscritto all'r.g.n. 12449/2003 - promosso dagli stessi convenuti, con atto di citazione del novembre 2003, contro la NUOVIDEA, per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento citata società e per il risarcimento del danno, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4164/2010, rigettava le domande di entrambe le parti, compensate le spese del giudizio; - sul gravame interposto avverso la sentenza di primo grado da entrambe le parti, costituitesi le stesse quali appellate nei rispettivi procedimenti instaurati (r.g.n. 1331/2011 e r.g.n. 1821/2011) e formulato, inoltre, dalla [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale condizionato nel procedimento 1331/2011, riuniti i procedimenti all'appello principale, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 471/2017, rigettava gli appelli avverso la sentenza n. 4164/2010, ancora compensate fra le parti le spese di lite. Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riteneva che i motivi di gravame incidentale proposti dalla NUOVIDEA avverso la sentenza di primo grado - censurata nella parte in cui rigettava la domanda di trasferimento della proprietà del bene ex art. 2932 c.c., ritenendo all'uopo sufficiente l'esistenza di un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione prevista nel contratto, come anche di procedere al pagamento di quanto indicato nella sentenza n. 4049/2002 - fossero privi di pregio, non avendo la società fatto tempestivamente alcuna offerta di prezzo, sicché priva di efficacia rimaneva l'offerta reale intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Il prezzo, infatti, secondo gli accordi contrattuali, era già esigibile al momento della domanda giudiziale, per cui l'offerta doveva essere adempiuta in quel momento, rimasta del tutto generica con l'atto di introduzione del giudizio di primo grado; - avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico complessivo motivo, la [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito PIETRO e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi; - in prossimità dell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 parte controricorrente ha depositato anche memoria difensiva. Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso principale la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932, comma 2, c.c., nonché dell'art. 1385 c.c., per aver la Corte palermitana, nell'impugnata sentenza, affermato che i motivi della [OSCURATO:PERSONA] apparivano destituiti di fondamento "non avendo la società fatto tempestivamente alcuna offerta di prezzo", in quanto, secondo gli accordi contrattuali, esso era già esigibile al tempo della domanda giudiziale "sicché doveva essere adempiuta in quel momento", per cui l'odierna ricorrente non avrebbe adempiuto alla suddetta formalità in quanto "l'offerta di pagamento del prezzo al momento della introduzione del giudizio di primo grado è rimasta del tutto generica, non avendo addirittura richiesto la Nuovidea la concessione del termine per il pagamento del residuo del prezzo". Il motivo è infondato. L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Palermo sottolinea che - proposta dai promittenti venditori nel 1999 la domanda di risoluzione, per inadempimento della promissaria acquirente, del preliminare inter partes (solo in via subordinata la condanna della stessa al pagamento del prezzo) - la stessa è stata rigettata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 4049 del 2002, passata in cosa giudicata, sul presupposto della insussistenza dell'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce degli «obblighi nascenti dalle scritture del 12.12.2000 e del 20.12.2000, non esaminate in quel giudizio solo per essere le parti incorse nelle decadenze processuali». E che - instaurato il presente giudizio nell'ottobre 2003 dalla [OSCURATO:PERSONA] sempre per ottenere il medesimo adempimento in forma specifica del suddetto preliminare - il Tribunale di Palermo, prima, e la Corte distrettuale, poi, hanno ritenuto che non potevano più formare oggetto di riesame i motivi «attinenti alla gravità dell'inadempimento» per essersi ormai formato il giudicato di rigetto sul punto. Con riferimento ai motivi di appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] - che deduce l'inidoneità della sentenza di rigetto della domanda dei promittenti venditori a coprire col giudicato la nuova domanda di adempimento qui in discussione (poichè il giudicato non preclude la rilevabilità dei fatti che sopravvengono alla sua formazione, e quindi, pur rigettata con sentenza passata in giudicato una domanda ex art. 2932 c.c. per mancanza di alcune condizioni, la stessa è certamente riproponibile ove tali condizioni si verifichino successivamente al giudicato stesso) - la Corte distrettuale ha precisato che non era da accogliere la domanda di trasferimento della proprietà del bene ex art.2932 c.c. «non avendo la società fatto tempestivamente alcuna offerta del prezzo, sicchè priva di efficacia rimane l'offerta reale intervenuta peraltro dopo la conclusione del giudizio di primo grado». Ciò posto, la Corte ha, peraltro, affermato che «il prezzo, infatti, secondo gli accordi contrattuali, era già esigibile al momento della domanda giudiziale, sicchè l'offerta doveva essere adempiuta in quel momento». Inoltre, secondo la Corte, «l'offerta di pagamento del prezzo al momento della introduzione del giudizio di primo grado è rimasta del tutto generica non avendo addirittura richiesto [...] la concessione del termine per il pagamento del residuo prezzo» (sentenza impugnata, pagg. 8 e 9). Questa Corte ha affermato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione che esisteva e fu tenuta presente dal giudice al momento della decisione, mentre non preclude la rilevabilità dei fatti che sopravvengono alla sua formazione.Pertanto, il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto delle reciproche domande di risoluzione e di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta (Cass. n. 24922 del 2018; Cass. n. 684 del 2011; Cass. n. 14378 del 2004; Cass. n. 12263 del 2002; cfr. altresì Cass.n. 9176 del 2000). Rilevato che tali principi (ed in particolare la considerazione della mancata risoluzione del contratto preliminare) si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, va ritenuto che l'odierna domanda giudiziale di adempimento in forma specifica seppure non risulta essere la "stessa domanda" rispetto a quella passata in giudicato, differenziandosi da questa (pur essendo identici i soggetti ed il petitum) quanto alla causa petendi, basata sull'allegazione di un fatto nuovo e successivo rispetto alla formazione di quel giudicato, ossia sull'ingiustificato rifiuto della stipula dell'atto pubblico da parte dei controricorrenti, connotandosi la domanda dell'odierna ricorrente per la denuncia di un nuovo inadempimento dei promittenti venditori, che perciò non innpinge nel supposto giudicato. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno effettuato un nuovo accertamento sulla domanda proposta nel presente giudizio, ritenendo che oltre ad essere ormai maturato il termine per l'adempimento dell'obbligazione posta a carico della pronnissaria acquirente del pagamento del prezzo, come si evinceva dalle due scritture integrative del 12 e del 20 dicembre 2000, quanto alla eccepita e ritenuta natura di offerta del prezzo con la proposizione della medesima domanda, va rilevato che l'allegazione della ricorrente/ originaria attrice si connota per configurare la narrazione di un mero accadimento, riferito ad un evento che non comporta alcun mutamento sostanziale del fatto costitutivo del diritto fatto valere e della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre. Orbene, la condotta tenuta dalla ricorrente nel 2003, nel chiedere il trasferimento del bene dai promittenti venditori è stata considerata (colpevolmente) tardiva rispetto agli accadimenti di cui è causa, per cui non era coperta dal giudicato del 2002, che riguardava ovviamente fatti precedenti, ma essa stessa non costituisce prova dell'intenzione di adempiere alla propria obbligazione di dazione del prezzo, perché generica oltre a non avere la forma di un'offerta reale nonostante il decorso del notevole tempo dal maturare dell'obbligazione medesima. Del resto si versa in situazione affatto diversa rispetto alle vicende in cui in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare di compravendita le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del relativo saldo contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, per cui l'offerta della prestazione, richiesta dal secondo comma dell'art.2932 c.c., può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto. Infatti l'obbligazione del pagamento del prezzo era maturata al momento della introduzione del primo giudizio, per cui si è rivela del tutto irrilevante l'affermazione circa la generica offerta di pagamento del prezzo rispetto alla domanda di trasferimento del bene ed inoltre. Né la ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento della propria obbligazione, che è bene ribadire era già ampiamente maturata. Ne consegue che il contraente che chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguirne la prestazione o a farne offerta se questa sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento di esso o del residuo risulti dovuto all'atto della stipulazione del definitivo. Appare pertanto giuridicamente corretta la sentenza di appello che ha effettuato una nuova valutazione dell'(in)adempinnento delle parti, concludendo per il rigetto della domanda di trasferimento del bene a fronte della condotta inadempiente della promissaria acquirente; - passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo PIETRO e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. - dell'omesso esame da parte della Corte territoriale di motivi di appello proposti nella qualità di controricorrenti insieme con la Cuffaro, con cui erano state riproposte domande di esatto adempimento e di risarcimento danni già spiegate in primo grado e non esaminate dal Tribunale. Il motivo è inammissibile prima che infondato. Va preliminarmente osservato che il discrimine fra la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. e quella di omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. — posto che quest'ultimo, come chiarito da Cass., Sez. Un., nn. 8053- 8054 del 2014, può concernere un fatto principale o secondario — va ravvisato nella circostanza che la doglianza è da esprimersi con denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., quando la parte che ha interesse all'esame del fatto ne aveva rilevato l'esistenza ed aveva chiesto di esaminarlo, mentre è da esprimersi con il mezzo del n. 5 se ed in quanto la parte non avesse chiesto l'esame di quel fatto ancorché esso fosse stato introdotto in giudizio, senza appunto attività di rilevazione. Orbene, nella specie, i ricorrenti incidentali hanno affermato di avere dedotto e dunque rilevato con l'appello il fatto, rappresentato dalla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato scaturente dalla sentenza n. 4049 del 2002 per non essere stato preso in esame nel precedente giudizio l'inadempimento agli obblighi scaturenti dalle scritture integrative del 12.12.2000 e del 20 (o 29).12.2000 (secondo motivo di appello principale e seguenti: v. pag. 4 e 5 della sentenza gravata). Tuttavia la Corte di merito ha esaminato siffatte censure e le ha respinte proprio dal raffronto diretto tra la statuizione contenuta nella precedente decisione e l'oggetto di questo procedimento, né potevano essere riesaminate le scritture integrative de quibus, rispetto alle quali il giudice si era limitato a dichiararne la tardività della produzione, «posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile». Ne consegue che le allegazioni con cui il motivo vorrebbe indentificare il fatto oggetto di omissione di pronuncia, per come esposte sia in motivazione (v. pag. 7 e 8 della sentenza), sia nell'esposizione del fatto (v. pag. 4 e 5), risultano esaminate e, di conseguenza, del tutto generiche e tali da non individuare un fatto le censure proposte al riguardo;- con il secondo motivo di ricorso incidentale i controricorrenti denunciano - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - in via subordinata rispetto alla prima censura la violazione dell'art. 2909 c.c. per non essere state esaminate in questo giudizio le due scritture del 2000, in base alle quali erano state formulate le domande di esecuzione e di risoluzione, la richiesta di annullamento di cui all'art.1447 c.p.c. (pag. 26 e 27 controricorso). Parimente è infondata anche siffatta doglianza per avere la Corte distrettuale dato conto delle scritture invocate - pacificamente depositate tardiva mente nel giudizio presupposto - per essere il loro esame coperto dal giudicato. Come è noto, le cadenze processuali introdotte dalla legge n. 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge 51/2006 di conversione del d.l. n. 273 del 2005, dal 10 marzo 2006 ( con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede, per ciò che rileva in questa sede, la concessione di tre progressivi termini istruttori ), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Questa Corte ha affermato, con orientamento al quale si intende dare seguito, che "le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene" (cfr. Cass. n. 7270 del 2008). A ciò si accompagna la previsione dell'art. 2909 c.c., perchè dal giudicato nasce una nuova azione, la quale subentra a quella esercitata nel giudizio di cognizione e, a differenza di questa non è rivolta se non alla esecuzione del giudicato stesso (cfr Cass. n. 1125 del 1968). Infatti la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale vogliano farsi rivivere gli effetti degli atti che non sono stati esaminati per essere intervenuta la preclusione alla loro acquisizione.In altri termini, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto di siffatti atti. Quali, infatti, che possano essere i profili che abbiano influito sulla preclusione dell'esame degli atti, il difetto di quest'ultima implica che ogni eventuale successiva (anche se, in ipotesi, del tutto erronea) decisione sul merito dei rapporti dedotti originariamente in giudizio venga adottata dal giudice adito, ove non sia impugnata ed ove pervenga, quindi, alla stadio della "cosa giudicata", impedisce ogni possibilità di apprezzabilità e rilevabilità dei contrastanti contenuti degli accordi transattivi e dei loro riflessi (v., in tal senso, anche le più recenti Cass. n. 20723 del 2007 e Cass. n. 22650 del 2008; Cass. n. 2155 del 2012 anche se attiene a transazione sopravvenuta conclusa nel corso del giudizio e non dichiarata dalle parti); - con il terzo ed ultimo motivo di ricorso incidentale è lamentata l'errata statuizione sulle spese processuali da parte della Corte distrettuale quanto all'attribuzione. Il motivo è palesemente infondato per avere la Corte distrettuale attribuito correttamente le spese processuali alla luce del principio della soccombenza ovvero della causalità. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, devono essere integralmente respinti entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuti. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, di un u