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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02163/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Chiara M.B.

Latorre che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Appello di Potenza, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza del Tribunale di Matera del 15/12/2014 appellata dal P.G. e dagli imputati, applicava al [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio potestà di ge- nitore durante l'esecuzione della pena principale, confermando nel resto la con- danna.

Il Tribunale di Matera, nell'ambito di un procedimento nei riguardi di sei im- putati, per i reati di cui agli artt. 110 e 73 DPR 309/90, inerenti alla detenzione a fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti nel periodo tra ottobre 2005 e di- cembre 2007, aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai seguenti capi di imputazione: 18) del delitto p. e p. dall'art. 73 co. 1 bis DPR 309/90 perché, senza l'auto- rizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi ai di cui all'art. 75, acquistava o comunque riceveva e illecitamente deteneva, ad evidenti fini di spaccio, 1 kg di hashish e 5 grammi di eroina acquistati da NUZZI Biagio e PATELLA Paolo (che per la relativa vendita hanno definito la posizione ex art. 444 cod. proc. pen.) [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 63 dell'OCC n. 81/07) 20) del delitto p. e p. dall'art. 73 co. 1 bis DPR 309/90, perché, senza l'auto- rizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, acquistava o comunque riceveva e illecitamente deteneva, ad evidenti fini di spaccio, due pa- nette di hashish acquistate da NUZZI Biagio e PATELLA Paolo (che per la relativa vendita hanno definito la posizione ex art. 444 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/3/2006 (capo 75 dell'OCC n. 81/07) Il giudice di primo grado assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 20) per non aver commesso il fatto e lo condannava per il capo 18) alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, dichiarando la pena inflitta condonata nella misura di anni 3 di reclusione ed C 10.000,00 di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Dopo un'ampia ricostruzione della vicenda processuale, con un primo motivo, si deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. comma 1 e DPR 309/90 Il ricorrente rileva che proprio dal tenore della motivazione del provvedimento impugnato emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non era uno spacciatore, circostanza mai provata, ma un acquirente-consumatore, privo di disponibilità economica. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un semplice acquirente per uso personale o tutt'al più un mandatario per acquisto collettivo, e come tale sarebbe esente da respon- sabilità penali.

Si richiama sul punto il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25401/2013 Si lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, che deri- verebbe dall'assenza di prova sull'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni rese dal Nuzzi sarebbero del tutto insufficienti a provare tale attività in assenza di emergenze investigative e processuali.

In relazione alla richiamata valenza dell'intercettazione telefonica del 4/3/2006, intercorsa tra Nuzzi e [OSCURATO:PERSONA] sul presunto acquisto di sostanza, si rileva che l'imputato, di ritorno da Altamura, presunto sito di rifornimento, venne sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, tutte con esito ne- gativo.

Nonostante la richiesta di acquisizione di tali verbali, la 6orte di appello - ci si duole- ha omesso di pronunciarsi sulla loro rilevanza, che, secondo il ricorrente, sarebbe determinante per fare chiarezza sulla posizione di semplice assuntore di sostanze stupefacenti.

Si contesta la mancata indicazione del criterio di interpretazione dell'unica intercettazione telefonica tra il ricorrente e il Nuzzi, dove 1 kg di carne e 5 fettine venivano interpretate come 1 kg di hashish e 5 grammi di eroina.

Invece, alla luce delle precarie condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto essere inter- pretate come una dose di cocaina per uso personale e 5 pezzi di fumo (hashish), che al massimo potevano rientrare nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 e, certamente, non nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 1, DPR 309/90, con evidenti conseguenze in tema di pena e di prescrizione del reato.

Ci si duole dell'incomprensibilità degli elementi sulla cui base le sostanze og- getto delle ipotetiche transazioni siano state qualificate in hashish ed eroina e dell'incongruenza tra tale qualificazione nella contestazione del reato e il richiamo generico a sostanze stupefacenti non meglio specificate.

Il tutto in assenza di qualsiasi spiegazione in merito alla mancata operazione di sequestri.

Si evidenzia che proprio dall'esito negativo delle perquisizioni del 4/3/2006 emerge un quadro probatorio attestante un tentativo di acquisto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], non andato a buon fine per la scarsa qualità dello stupefacente, analoga- mente all'interpretazione data dal Tribunale per l'episodio contestato al capo 20), con assoluzione dell'imputato.Si contesta la presenza di sufficienti elementi di prova a carico dell'imputato, sottolineando l'importanza dell'acquisizione dei verbali di perquisizione del 4/3/2006, sui quali la corte di appello non si è pronunciata.

I giudici di appello avrebbero fondato la conferma della responsabilità penale del ricorrente sull'intercettazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e Nuzzi contente una pro- posta di acquisto di una non precisata sostanza, facendo riferimento al principio della c.d.

"droga parlata".

Ma, aggiunge il ricorrente, la corretta applicazione di tale principio esclude ogni responsabilità dell'imputato.

Vengono richiamati prece- denti di questa Corte in tema di droga parlata e di obblighi motivazionali, che non apparirebbero rispettati nel caso che ci occupa, dove non vi è alcuna prova di cessione o vendita di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] a altri soggetti.

L'unico elemento a carico del [OSCURATO:PERSONA] - secondo la tesi proposta in ricorso- è risultato essere il tentativo di acquisto, non andato a buon fine, mentre, a diffe- renza che per gli altri coimputati, non c'è alcuna traccia di intercettazioni, contatti con terzi, passaggi di denaro, sequestri di stupefacente, detenzione di materiali per lo spaccio, né vi è traccia del suo nominativo nelle operazioni di P.G. compiute nel materano prima e dopo il 2006.

Con un secondo motivo, si deduce omessa motivazione e mancata assunzione dì prova decisiva.

Il ricorrente lamenta di avere chiesto la riapertura parziale del dibattimento, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., per l'acquisizione dei verbali di perquisizione operata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di ritorno da Altamura, ma la sentenza impugnata non fornirebbe alcuna motivazione sul punto, con violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] si protesta innocente, non essendo mai avvenuto il fatto conte- stato, mentre il semplice tentativo di acquisto di 5 pezzi di fumo e di una dose personale di cocaina, non andato a buon fine, non potrebbe integrare l'ipotesi pre- vista dall'art. 73 co.1 DPR 309/90 dovendosi al massimo applicare l'ipotesi atte- nuata di cui al V comma, con la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, come avvenuto per altri coimputati, la cui fedina pe- nale non era paragonabile a quella immacolata del [OSCURATO:PERSONA].

Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso e il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.B.

Latorre, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. 4 i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto in parte ripropone acriticamente dei motivi di appello su cui la Corte territoriale ha già logicamente e congruamente risposto ed in parte pone un tema, quale quello della riconducibilità all'ipotesi lieve di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, che neanche era stato sottoposto al vaglio del giudice del gravame del merito e che, pertanto, é ictu °culi inammissibile.

2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non pro- ponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, con un atto di gravame fortemente generico ed aspecifico (cfr. atto di appello del 31.1.2016, in atti) e da quei giudici puntualmente esami- nate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del mo- tivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato, tutte le tesi oggi riproposte, in quanto, diversamente da quanto assume il ricorrente, si è confrontata con le ragioni dell'appello, dando conto della generi- cità della doglianza relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, della "lettura" delle conversazioni1 intercorse con il Nuzzi unitamente a quanto da quest'ultimo dichiarato ex art. 210 cod. proc. pen., della sufficienza del "cristallizzato accordo negoziale"; sufficienza rispetto alla quale la prova di cui al secondo motivo di ri- corso è priva di "decisività".

Come si diceva, peraltro, una diversa valutazione del fatto, ai fini della possi- bile riconducibilità al quinto comma dell'art. 73 del d.p.r. 309/90 non ha costituito motivo di appello.

Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa motivazione da parte dei giudici del gravame, motivazione che, invece, c'è, ed appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto.

E pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità.

Inoltre, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. di cui al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, è inammissibile, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01; più recentemente, v.

Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196- 01).

Quanto, poi, alla lamentata contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezza- bile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risul- tare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incon- gruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez.

Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requi- siti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente si- gnificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.

E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Su- prema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Potenza alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, confutato la tesi difensiva, oggi riproposta, secondo cui che il giu- dizio di responsabilità poggerebbe esclusivamente sul contenuto neutro di una sola intercettazione telefonica intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] circa l'acquisto di un chilo di carne e cinque fettine che questi avrebbe dovuto acquistare in Altamura da tale Patella, assicurandosi della sua buona qualità e tenerezza, ritenendo l'episodio sguarnito di qualsivoglia altro riscontro esterno soggettivo e oggettivo.

Dovendosi ricordare che in materia di intercettazioni telefoniche, questa Corte ha affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conver- sazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784), va evidenziato come la sentenza impugnata, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- dà conto che, in realtà, la censura proposta in appello non si confronta con il più ampio percorso argomentativo del giudice di primo grado, in particolare, laddove, a pag. 3 ha richiamato il contenuto delle dichiarazioni rese ex art. 210 cpp all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio da [OSCURATO:PERSONA] (giudicato sepa- ratamente) circa il suo ruolo di acquirente mediato e corriere nell'interesse degli odierni imputati, tra cui proprio il [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, come ricordano i giudici del gravame del merito, Nuzzi faceva uso di sostanze stupefacenti che si procurava, non avendo disponibilità economica, proprio trattenendosi di volta in volta piccoli quantitativi rispetto ai più cospicui acquisti che faceva in Altamura nell'interesse e per conto degli imputati (tra cui appunto [OSCURATO:PERSONA]) i quali gli fornivano anche la necessaria provvista economica.

A fronte di Sle motivazione, la Corte di appello rileva che in quella sede il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato doglianze assertive ed aspecifiche rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di condanna, proponendo censure che riguardano solo una parte di tale più ampio ragionamento motivazio- nale.

5. I giudici del gravame del merito hanno già argomentatamente confutato anche la censura riguardante l'asserito difetto di prova certa dell'avvenuto acqui- sto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente in Altamura in data 4/3/2006, mai sottoposta a sequestro.

Sul punto, la sentenza impugnata dà atto che mai vi è stato sequestro di droga, il che rende evidentemente inutile la più volte sollecitata -anche in questa sede, in ultimo nella memoria difensiva del 27/11/2021- richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per esaminare l'Ispettore della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] (che ebbe a perquisire il Larocca, in macchina, sulla persona ed in casa nella data del 04.03.2006 senza rinvenire nulla nonché acquisire il verbale di per- quisizione negativo del 04.03.2006.

Non va trascurato, sul punto, che costituisce ius receptum il principio che la rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ha natura eccezionale dell'istituto e, conseguentemente, essa può farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) Peraltro, con motivazione pienamente condivisibile -che va qui ribadita- si è più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri - e non pare davvero essere il caso in esame- l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illo- gicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di de- cisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 dep. 2015, P.R., Rv. 261799; conf.

Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzero, Rv. 273577).

Con motivazione del tutto logica i giudici di appello evidenziano che siamo di fronte ad un caso di c.d.

"droga parlata".

In proposito, secondo il consolidato orientamento dì questa Corte, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato (anche quello di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere desunto anche dal solo contenuto delle con- versazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita (cfr. Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981).

La sentenza impugnata opera un buon governo della consolidata giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui la fattispecie di acquisto di so- stanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (cfr.Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014 Bek- shiu Rv. 259284; conf.

Sez. 6, n. 36818 del 22/5/2012, Amato ed altri, Rv. 253348).

Raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, non è necessaria nem- meno l'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 30374 del 16/5/2019, Bonarrigo, Rv. 276981).

E, ancora di recente, si è ribadito che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo fi- nalizzato all'importazione dello stupefacente, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente.

Sez. 4, n. 6498 del 26/1/2021, Ramirez, Rv. 280932).

Nel caso in esame - come ricorda il provvedimento impugnato- le richiamate conversazioni telefoniche, invece, cristallizzano l'accordo negoziale per quantità e tipologia di stupefacente, secondo il convenzionale linguaggio criptico più detta- gliatamente già scrutinato nella motivazione della sentenza di primo grado.I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.

Va evidenziato, infine, che la Corte territoriale ha preso atto in motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dell'intervenuta prescrizione per la parte di reato afferente all'hashish, ma, tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva operato alcun aumento per la continuazione interna con la detenzione al fine di spaccio dell'eroina, correttamente non ha operato alcuna revisione sul punto del trattamento sanzionatorio.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Chiara M.B. Latorre che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Appello di Potenza, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza del Tribunale di Matera del 15/12/2014 appellata dal P.G. e dagli imputati, applicava al [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio potestà di ge- nitore durante l'esecuzione della pena principale, confermando nel resto la con- danna. Il Tribunale di Matera, nell'ambito di un procedimento nei riguardi di sei im- putati, per i reati di cui agli artt. 110 e 73 DPR 309/90, inerenti alla detenzione a fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti nel periodo tra ottobre 2005 e di- cembre 2007, aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai seguenti capi di imputazione: 18) del delitto p. e p. dall'art. 73 co. 1 bis DPR 309/90 perché, senza l'auto- rizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi ai di cui all'art. 75, acquistava o comunque riceveva e illecitamente deteneva, ad evidenti fini di spaccio, 1 kg di hashish e 5 grammi di eroina acquistati da NUZZI Biagio e PATELLA Paolo (che per la relativa vendita hanno definito la posizione ex art. 444 cod. proc. pen.) [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 63 dell'OCC n. 81/07) 20) del delitto p. e p. dall'art. 73 co. 1 bis DPR 309/90, perché, senza l'auto- rizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, acquistava o comunque riceveva e illecitamente deteneva, ad evidenti fini di spaccio, due pa- nette di hashish acquistate da NUZZI Biagio e PATELLA Paolo (che per la relativa vendita hanno definito la posizione ex art. 444 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/3/2006 (capo 75 dell'OCC n. 81/07) Il giudice di primo grado assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 20) per non aver commesso il fatto e lo condannava per il capo 18) alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, dichiarando la pena inflitta condonata nella misura di anni 3 di reclusione ed C 10.000,00 di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Dopo un'ampia ricostruzione della vicenda processuale, con un primo motivo, si deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. comma 1 e DPR 309/90 Il ricorrente rileva che proprio dal tenore della motivazione del provvedimento impugnato emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non era uno spacciatore, circostanza mai provata, ma un acquirente-consumatore, privo di disponibilità economica. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un semplice acquirente per uso personale o tutt'al più un mandatario per acquisto collettivo, e come tale sarebbe esente da respon- sabilità penali. Si richiama sul punto il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25401/2013 Si lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, che deri- verebbe dall'assenza di prova sull'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese dal Nuzzi sarebbero del tutto insufficienti a provare tale attività in assenza di emergenze investigative e processuali. In relazione alla richiamata valenza dell'intercettazione telefonica del 4/3/2006, intercorsa tra Nuzzi e [OSCURATO:PERSONA] sul presunto acquisto di sostanza, si rileva che l'imputato, di ritorno da Altamura, presunto sito di rifornimento, venne sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, tutte con esito ne- gativo. Nonostante la richiesta di acquisizione di tali verbali, la 6orte di appello - ci si duole- ha omesso di pronunciarsi sulla loro rilevanza, che, secondo il ricorrente, sarebbe determinante per fare chiarezza sulla posizione di semplice assuntore di sostanze stupefacenti. Si contesta la mancata indicazione del criterio di interpretazione dell'unica intercettazione telefonica tra il ricorrente e il Nuzzi, dove 1 kg di carne e 5 fettine venivano interpretate come 1 kg di hashish e 5 grammi di eroina. Invece, alla luce delle precarie condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto essere inter- pretate come una dose di cocaina per uso personale e 5 pezzi di fumo (hashish), che al massimo potevano rientrare nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 e, certamente, non nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 1, DPR 309/90, con evidenti conseguenze in tema di pena e di prescrizione del reato. Ci si duole dell'incomprensibilità degli elementi sulla cui base le sostanze og- getto delle ipotetiche transazioni siano state qualificate in hashish ed eroina e dell'incongruenza tra tale qualificazione nella contestazione del reato e il richiamo generico a sostanze stupefacenti non meglio specificate. Il tutto in assenza di qualsiasi spiegazione in merito alla mancata operazione di sequestri. Si evidenzia che proprio dall'esito negativo delle perquisizioni del 4/3/2006 emerge un quadro probatorio attestante un tentativo di acquisto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], non andato a buon fine per la scarsa qualità dello stupefacente, analoga- mente all'interpretazione data dal Tribunale per l'episodio contestato al capo 20), con assoluzione dell'imputato.Si contesta la presenza di sufficienti elementi di prova a carico dell'imputato, sottolineando l'importanza dell'acquisizione dei verbali di perquisizione del 4/3/2006, sui quali la corte di appello non si è pronunciata. I giudici di appello avrebbero fondato la conferma della responsabilità penale del ricorrente sull'intercettazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e Nuzzi contente una pro- posta di acquisto di una non precisata sostanza, facendo riferimento al principio della c.d. "droga parlata". Ma, aggiunge il ricorrente, la corretta applicazione di tale principio esclude ogni responsabilità dell'imputato. Vengono richiamati prece- denti di questa Corte in tema di droga parlata e di obblighi motivazionali, che non apparirebbero rispettati nel caso che ci occupa, dove non vi è alcuna prova di cessione o vendita di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] a altri soggetti. L'unico elemento a carico del [OSCURATO:PERSONA] - secondo la tesi proposta in ricorso- è risultato essere il tentativo di acquisto, non andato a buon fine, mentre, a diffe- renza che per gli altri coimputati, non c'è alcuna traccia di intercettazioni, contatti con terzi, passaggi di denaro, sequestri di stupefacente, detenzione di materiali per lo spaccio, né vi è traccia del suo nominativo nelle operazioni di P.G. compiute nel materano prima e dopo il 2006. Con un secondo motivo, si deduce omessa motivazione e mancata assunzione dì prova decisiva. Il ricorrente lamenta di avere chiesto la riapertura parziale del dibattimento, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., per l'acquisizione dei verbali di perquisizione operata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di ritorno da Altamura, ma la sentenza impugnata non fornirebbe alcuna motivazione sul punto, con violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] si protesta innocente, non essendo mai avvenuto il fatto conte- stato, mentre il semplice tentativo di acquisto di 5 pezzi di fumo e di una dose personale di cocaina, non andato a buon fine, non potrebbe integrare l'ipotesi pre- vista dall'art. 73 co.1 DPR 309/90 dovendosi al massimo applicare l'ipotesi atte- nuata di cui al V comma, con la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, come avvenuto per altri coimputati, la cui fedina pe- nale non era paragonabile a quella immacolata del [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso e il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.B. Latorre, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. 4 i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto in parte ripropone acriticamente dei motivi di appello su cui la Corte territoriale ha già logicamente e congruamente risposto ed in parte pone un tema, quale quello della riconducibilità all'ipotesi lieve di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, che neanche era stato sottoposto al vaglio del giudice del gravame del merito e che, pertanto, é ictu °culi inammissibile. 2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non pro- ponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, con un atto di gravame fortemente generico ed aspecifico (cfr. atto di appello del 31.1.2016, in atti) e da quei giudici puntualmente esami- nate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del mo- tivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato, tutte le tesi oggi riproposte, in quanto, diversamente da quanto assume il ricorrente, si è confrontata con le ragioni dell'appello, dando conto della generi- cità della doglianza relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, della "lettura" delle conversazioni1 intercorse con il Nuzzi unitamente a quanto da quest'ultimo dichiarato ex art. 210 cod. proc. pen., della sufficienza del "cristallizzato accordo negoziale"; sufficienza rispetto alla quale la prova di cui al secondo motivo di ri- corso è priva di "decisività". Come si diceva, peraltro, una diversa valutazione del fatto, ai fini della possi- bile riconducibilità al quinto comma dell'art. 73 del d.p.r. 309/90 non ha costituito motivo di appello. Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa motivazione da parte dei giudici del gravame, motivazione che, invece, c'è, ed appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto. E pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità. Inoltre, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. di cui al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, è inammissibile, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196- 01). Quanto, poi, alla lamentata contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezza- bile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risul- tare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incon- gruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requi- siti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente si- gnificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. 4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Su- prema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Potenza alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, confutato la tesi difensiva, oggi riproposta, secondo cui che il giu- dizio di responsabilità poggerebbe esclusivamente sul contenuto neutro di una sola intercettazione telefonica intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] circa l'acquisto di un chilo di carne e cinque fettine che questi avrebbe dovuto acquistare in Altamura da tale Patella, assicurandosi della sua buona qualità e tenerezza, ritenendo l'episodio sguarnito di qualsivoglia altro riscontro esterno soggettivo e oggettivo. Dovendosi ricordare che in materia di intercettazioni telefoniche, questa Corte ha affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conver- sazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784), va evidenziato come la sentenza impugnata, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- dà conto che, in realtà, la censura proposta in appello non si confronta con il più ampio percorso argomentativo del giudice di primo grado, in particolare, laddove, a pag. 3 ha richiamato il contenuto delle dichiarazioni rese ex art. 210 cpp all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio da [OSCURATO:PERSONA] (giudicato sepa- ratamente) circa il suo ruolo di acquirente mediato e corriere nell'interesse degli odierni imputati, tra cui proprio il [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, come ricordano i giudici del gravame del merito, Nuzzi faceva uso di sostanze stupefacenti che si procurava, non avendo disponibilità economica, proprio trattenendosi di volta in volta piccoli quantitativi rispetto ai più cospicui acquisti che faceva in Altamura nell'interesse e per conto degli imputati (tra cui appunto [OSCURATO:PERSONA]) i quali gli fornivano anche la necessaria provvista economica. A fronte di Sle motivazione, la Corte di appello rileva che in quella sede il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato doglianze assertive ed aspecifiche rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di condanna, proponendo censure che riguardano solo una parte di tale più ampio ragionamento motivazio- nale. 5. I giudici del gravame del merito hanno già argomentatamente confutato anche la censura riguardante l'asserito difetto di prova certa dell'avvenuto acqui- sto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente in Altamura in data 4/3/2006, mai sottoposta a sequestro. Sul punto, la sentenza impugnata dà atto che mai vi è stato sequestro di droga, il che rende evidentemente inutile la più volte sollecitata -anche in questa sede, in ultimo nella memoria difensiva del 27/11/2021- richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per esaminare l'Ispettore della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] (che ebbe a perquisire il Larocca, in macchina, sulla persona ed in casa nella data del 04.03.2006 senza rinvenire nulla nonché acquisire il verbale di per- quisizione negativo del 04.03.2006. Non va trascurato, sul punto, che costituisce ius receptum il principio che la rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ha natura eccezionale dell'istituto e, conseguentemente, essa può farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) Peraltro, con motivazione pienamente condivisibile -che va qui ribadita- si è più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri - e non pare davvero essere il caso in esame- l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illo- gicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di de- cisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 dep. 2015, P.R., Rv. 261799; conf. Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzero, Rv. 273577). Con motivazione del tutto logica i giudici di appello evidenziano che siamo di fronte ad un caso di c.d. "droga parlata". In proposito, secondo il consolidato orientamento dì questa Corte, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato (anche quello di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere desunto anche dal solo contenuto delle con- versazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita (cfr. Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981). La sentenza impugnata opera un buon governo della consolidata giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui la fattispecie di acquisto di so- stanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (cfr.Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014 Bek- shiu Rv. 259284; conf. Sez. 6, n. 36818 del 22/5/2012, Amato ed altri, Rv. 253348). Raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, non è necessaria nem- meno l'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 30374 del 16/5/2019, Bonarrigo, Rv. 276981). E, ancora di recente, si è ribadito che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo fi- nalizzato all'importazione dello stupefacente, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente. Sez. 4, n. 6498 del 26/1/2021, Ramirez, Rv. 280932). Nel caso in esame - come ricorda il provvedimento impugnato- le richiamate conversazioni telefoniche, invece, cristallizzano l'accordo negoziale per quantità e tipologia di stupefacente, secondo il convenzionale linguaggio criptico più detta- gliatamente già scrutinato nella motivazione della sentenza di primo grado.I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele. Va evidenziato, infine, che la Corte territoriale ha preso atto in motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dell'intervenuta prescrizione per la parte di reato afferente all'hashish, ma, tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva operato alcun aumento per la continuazione interna con la detenzione al fine di spaccio dell'eroina, correttamente non ha operato alcuna revisione sul punto del trattamento sanzionatorio. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 02163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris