CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 45636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIA (CUI 05C86YF) avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con la decisione impugnata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta concordemente dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con cui lamenta la mancata valutazione degli elementi rilevanti ex artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. da parte del giudicante. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]