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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03876/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020;

I. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita, condotta aggravata dall'abuso di prestazione d'opera (reato procedibile ex officio all'epoca della citazione a giudizio).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 152 cod. pen.): il reato contestato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela tenuto conto che non veniva riconosciuta nessuna aggravante ad effetto speciale e, dunque, alla luce della modifica introdotta con il d.

Igs n. 36 del 2018 - che ha reso l'articolo 646 cod. pen. procedibile a querela - il relativo reato, in seguito alla remissione di querela, deve ritenersi estinto per carenza delle condizione di procedibillità.

2.2. Il ricorso è fondato: il reato contestato è infatti procedibile a querela e, considerato che la stessa è stata rimessa, con rituale accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto.

L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; I. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita, condotta aggravata dall'abuso di prestazione d'opera (reato procedibile ex officio all'epoca della citazione a giudizio). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 152 cod. pen.): il reato contestato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela tenuto conto che non veniva riconosciuta nessuna aggravante ad effetto speciale e, dunque, alla luce della modifica introdotta con il d. Igs n. 36 del 2018 - che ha reso l'articolo 646 cod. pen. procedibile a querela - il relativo reato, in seguito alla remissione di querela, deve ritenersi estinto per carenza delle condizione di procedibillità. 2.2. Il ricorso è fondato: il reato contestato è infatti procedibile a querela e, considerato che la stessa è stata rimessa, con rituale accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese, come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorn
Sentenza Cassazione n. 03876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris