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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 791/2008

ECLI:EU:T:2008:577
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA]‑Schuhe / UAMI – Design for Woman (DEITECH) (causa T‑86/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI‑tex – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 36‑37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA]‑Schuhe GmbH & Co.

KG e la Design for Woman SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Design for Woman SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo DEITECHper prodotti delle classi 18 e 25 – domanda n. 3 378 643 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA]‑Schuhe GmbH & Co.

KG Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi tedesco e internazionale DEI‑tex per prodotti della classe 25, laddove in tale contesto l’opposizione è stata proposta contro la domanda di registrazione per tale classe Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA]‑Schuhe / UAMI – Design for Woman (DEITECH) (causa T‑86/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI‑tex – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 36‑37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA]‑Schuhe GmbH & Co. KG e la Design for Woman SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Design for Woman SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo DEITECHper prodotti delle classi 18 e 25 – domanda n. 3 378 643 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA]‑Schuhe GmbH & Co. KG Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi tedesco e internazionale DEI‑tex per prodotti della classe 25, laddove in tale contesto l’opposizione è stata proposta contro la domanda di registrazione per tale classe Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 791/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris