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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16978/2022

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G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 21399-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.V., società di diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, (iscritta nel registro camera commercio olandese con il n. 33031431), quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale G. Mazzini, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] d’Alesio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Verino, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 8.6.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Treviso respinse la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, 2 comma, l. fall., formulata dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avente ad oggetto i pagamenti effettuati dalla società poi fallita nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi euro 79.978,56.

Il Tribunale ravvisò come non comprovato il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che il pagamento effettuato a mezzo di assegni circolari, dopo che i cc.dd.

RID erano andati insoluti, non potesse costituire di per sé circostanza idonea a dimostrare la scientia decoctionis in quanto si trattava di “ordinari mezzi di pagamento”, e aggiungendo che, a colmare il ravvisato deficit probatorio, non potesse valere né l’unica notizia di stampa richiamata dal fallimento - sia perché notizia sporadica sia perché da essa non emergeva comunque una situazione di insolvenza della società - né le informazioni estraibili dal bilancio 2008.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la predetta sentenza n. 530/2016 emessa dal Tribunale di Treviso e, in riforma della stessa, ha revocato, ex art. 67, 2 comma, l. fall., e conseguentemente dichiarato inefficaci, i sopra ricordati pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima alla restituzione in favore del fallimento della somma complessiva di euro 79.978,56, oltre interessi.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 La corte del merito ha ritenuto che il mutamento del metodo di pagamento fosse altamente significativo in ordine alla dimostrazione della scientia decoctionis, non trovando invece idonea giustificazione nella motivazione impugnata, in quanto la necessità di comprendere nel pagamento le spese di insoluto e gli interessi di mora avrebbe potuto spiegare al più il primo mancato pagamento ma non già la prassi di lasciare andare insoluti i cc.dd.

RID per, poi, effettuare i pagamenti, in ritardo rispetto alle scadenze pattuite, tramite assegni circolari; ha osservato che la disamina dei concreti pagamenti evidenziava che gli stessi erano stati compiuti ben oltre la scadenza sia per il mese di maggio che per quelli di aprile, maggio e giugno; ha precisato che assumeva invece rilievo il mutamento delle modalità di pagamento con l’adozione di un mezzo certamente più sicuro per il creditore in quanto equiparabile al denaro contante, dovendosi peraltro rimarcare che si trattava di pagamenti riguardanti ben tredici contratti di leasing per i quali [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita ad onorare le scadenze non solo in relazione ai mesi oggetto della domanda revocatoria ma anche in precedenza; ha evidenziato, come ulteriori elementi a conferma della scientia decoctionis, che un emissario della [OSCURATO:SOCIETA] si recava presso [OSCURATO:SOCIETA] a prelevare gli assegni e che la [OSCURATO:SOCIETA] era un operatore qualificato del settore finanziario, come tale in grado di valutare la solvibilità dei suoi clienti, anche tramite la consultazione della [OSCURATO:PERSONA] ove sarebbe emerso il lievitare delle sofferenze di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del sistema bancario nel corso del 2010.

2. La sentenza, pubblicata il 8.06.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] N.V., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 67, 3 comma, lett. a e 72 quater l. fall., sul rilievo che la corte territoriale avrebbe escluso che il pagamento oggetto di revocatoria rientri nelle ipotesi di “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso”.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 1.1 Il motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di Data pubblicazione 25/05/2022 formulazione.

Rileva il Collegio che l’illustrazione del motivo non indica in alcun modo quali siano i principi di diritto che si assume essere stati violati dalla sentenza (quelli indicati risultano infatti puntualmente applicati), incentrando la critica sulla generica negazione del fatto del mutamento delle modalità di pagamento seguite dalle parti e del suo significato nel contesto del reiterato inadempimento della debitrice, accertamento quest’ultimo invece adeguatamente motivato dalla Corte di merito con la specifica indicazione dei relativi dati probatori a sostegno e che, come tale, non può in questa sede essere riesaminato.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 5, 67, 2 comma, l. fall., e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova dello stato di insolvenza della società [OSCURATO:SOCIETA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile. 2.1.2 La società ricorrente propone infatti doglianze che, involgendo il riesame del merito della decisione, richiedono la rilettura degli atti istruttori - che invece è inibita la giudice di legittimità – e un nuovo scrutinio della quaestio facti in merito alla valutazione del requisito della scientia decoctionis, peraltro tramite la deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Sul punto è utile ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che lData pubblicazione 25/05/2022e espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta come accertata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta accertata, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.1.3 Orbene, la ricorrente si duole, ora, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, che la corte di appello avrebbe limitato il tema di indagine solo ad alcuni indizi, decontestualizzandoli dai rapporti contrattuali in corso e dal dato cronologico, ed evidenzia altresì che il mancato pagamento dei canoni di locazione si sarebbe verificato negli ultimi mesi del 2009, con ripresa dei pagamenti stessi alla fine del 2009, circostanza quest’ultima che, valutata ex ante e non ex post, non avrebbe potuto essere intesa se non nel senso di una situazione di mera difficoltà temporanea non irreversibile.

Inoltre, la ricorrente denuncia l’erroneità della decisione laddove avrebbe ritenuto raggiunta la prova, in via indiziaria, della conoscenza dello stato di insolvenza sulla sola base dell’utilizzo da parte del solvens dell’assegno circolare in sostituzione del RID, nonché delle risultanze della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], ignorando l’inesistenza di tutti gli altri ulteriori e prioritari indici di insolvenza già valorizzati invece dal giudice di prima istanza. 2.1.4 Risulta dunque evidente come la ricorrente pretenda, attraverso un nuovo sindacato di merito, un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali, già correttamente scrutinate dalla corte territoriale, per addivenire ad un nuovo giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della scientia decoctionis, giudizio che è invece sottratto al sindacato di legittimità (cfr. anche Cass. ss.uu. n. 8053/2014).

A ciò va aggiunto, in relazione più in particolare al profilo qui in esame, che il motivo di ricorso per cassazione - con il quale ci si limiti a sostenere (come avvenuto nel caso di specie) che il ragionamento presuntivo seguito dal giudice del merito non sarebbe idoneo a dar luogo alla prova del predetto requisito soggettivo dell’azione revocatoria - si sostanzia nella prospettazione di una mera diversa valutazione di merito dello stesso fatto noto utilizzato dal giudice del merito per fondare la presunzione, senza l'indicazione dei vizi idonei ad individuare l'obbiettiva deficienza del ragionamento presuntivo del detto giudice, ed è, pertanto, da ritenere inammissibile, poiché non integra l'enunciazione di un difetto di motivazione, oggi denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 21399-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.V., società di diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, (iscritta nel registro camera commercio olandese con il n. 33031431), quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale G. Mazzini, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] d’Alesio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Verino, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 8.6.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Treviso respinse la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, 2 comma, l. fall., formulata dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avente ad oggetto i pagamenti effettuati dalla società poi fallita nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi euro 79.978,56. Il Tribunale ravvisò come non comprovato il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che il pagamento effettuato a mezzo di assegni circolari, dopo che i cc.dd. RID erano andati insoluti, non potesse costituire di per sé circostanza idonea a dimostrare la scientia decoctionis in quanto si trattava di “ordinari mezzi di pagamento”, e aggiungendo che, a colmare il ravvisato deficit probatorio, non potesse valere né l’unica notizia di stampa richiamata dal fallimento - sia perché notizia sporadica sia perché da essa non emergeva comunque una situazione di insolvenza della società - né le informazioni estraibili dal bilancio 2008. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la predetta sentenza n. 530/2016 emessa dal Tribunale di Treviso e, in riforma della stessa, ha revocato, ex art. 67, 2 comma, l. fall., e conseguentemente dichiarato inefficaci, i sopra ricordati pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima alla restituzione in favore del fallimento della somma complessiva di euro 79.978,56, oltre interessi.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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RID per, poi, effettuare i pagamenti, in ritardo rispetto alle scadenze pattuite, tramite assegni circolari; ha osservato che la disamina dei concreti pagamenti evidenziava che gli stessi erano stati compiuti ben oltre la scadenza sia per il mese di maggio che per quelli di aprile, maggio e giugno; ha precisato che assumeva invece rilievo il mutamento delle modalità di pagamento con l’adozione di un mezzo certamente più sicuro per il creditore in quanto equiparabile al denaro contante, dovendosi peraltro rimarcare che si trattava di pagamenti riguardanti ben tredici contratti di leasing per i quali [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita ad onorare le scadenze non solo in relazione ai mesi oggetto della domanda revocatoria ma anche in precedenza; ha evidenziato, come ulteriori elementi a conferma della scientia decoctionis, che un emissario della [OSCURATO:SOCIETA] si recava presso [OSCURATO:SOCIETA] a prelevare gli assegni e che la [OSCURATO:SOCIETA] era un operatore qualificato del settore finanziario, come tale in grado di valutare la solvibilità dei suoi clienti, anche tramite la consultazione della [OSCURATO:PERSONA] ove sarebbe emerso il lievitare delle sofferenze di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del sistema bancario nel corso del 2010. 2. La sentenza, pubblicata il 8.06.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] N.V., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 67, 3 comma, lett. a e 72 quater l. fall., sul rilievo che la corte territoriale avrebbe escluso che il pagamento oggetto di revocatoria rientri nelle ipotesi di “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso”.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 1.1 Il motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di Data pubblicazione 25/05/2022 formulazione. Rileva il Collegio che l’illustrazione del motivo non indica in alcun modo quali siano i principi di diritto che si assume essere stati violati dalla sentenza (quelli indicati risultano infatti puntualmente applicati), incentrando la critica sulla generica negazione del fatto del mutamento delle modalità di pagamento seguite dalle parti e del suo significato nel contesto del reiterato inadempimento della debitrice, accertamento quest’ultimo invece adeguatamente motivato dalla Corte di merito con la specifica indicazione dei relativi dati probatori a sostegno e che, come tale, non può in questa sede essere riesaminato. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 5, 67, 2 comma, l. fall., e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova dello stato di insolvenza della società [OSCURATO:SOCIETA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile. 2.1.2 La società ricorrente propone infatti doglianze che, involgendo il riesame del merito della decisione, richiedono la rilettura degli atti istruttori - che invece è inibita la giudice di legittimità – e un nuovo scrutinio della quaestio facti in merito alla valutazione del requisito della scientia decoctionis, peraltro tramite la deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge. Sul punto è utile ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che lData pubblicazione 25/05/2022e espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta come accertata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta accertata, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.1.3 Orbene, la ricorrente si duole, ora, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, che la corte di appello avrebbe limitato il tema di indagine solo ad alcuni indizi, decontestualizzandoli dai rapporti contrattuali in corso e dal dato cronologico, ed evidenzia altresì che il mancato pagamento dei canoni di locazione si sarebbe verificato negli ultimi mesi del 2009, con ripresa dei pagamenti stessi alla fine del 2009, circostanza quest’ultima che, valutata ex ante e non ex post, non avrebbe potuto essere intesa se non nel senso di una situazione di mera difficoltà temporanea non irreversibile. Inoltre, la ricorrente denuncia l’erroneità della decisione laddove avrebbe ritenuto raggiunta la prova, in via indiziaria, della conoscenza dello stato di insolvenza sulla sola base dell’utilizzo da parte del solvens dell’assegno circolare in sostituzione del RID, nonché delle risultanze della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], ignorando l’inesistenza di tutti gli altri ulteriori e prioritari indici di insolvenza già valorizzati invece dal giudice di prima istanza. 2.1.4 Risulta dunque evidente come la ricorrente pretenda, attraverso un nuovo sindacato di merito, un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali, già correttamente scrutinate dalla corte territoriale, per addivenire ad un nuovo giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della scientia decoctionis, giudizio che è invece sottratto al sindacato di legittimità (cfr. anche Cass. ss.uu. n. 8053/2014). A ciò va aggiunto, in relazione più in particolare al profilo qui in esame, che il motivo di ricorso per cassazione - con il quale ci si limiti a sostenere (come avvenuto nel caso di specie) che il ragionamento presuntivo seguito dal giudice del merito non sarebbe idoneo a dar luogo alla prova del predetto requisito soggettivo dell’azione revocatoria - si sostanzia nella prospettazione di una mera diversa valutazione di merito dello stesso fatto noto utilizzato dal giudice del merito per fondare la presunzione, senza l'indicazione dei vizi idonei ad individuare l'obbiettiva deficienza del ragionamento presuntivo del detto giudice, ed è, pertanto, da ritenere inammissibile, poiché non integra l'enunciazione di un difetto di motivazione, oggi denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 21399/2017 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 16978/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Data pubblicazione 25/05/2022 dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 16978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris