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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 05712/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33022/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via F. Satolli 45 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia e Dipartimento giustizia minorile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 1391/2018, pubblicata il 6 agosto 2018 e notificata il 7 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato l’11 febbraio 2008, ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 154 del 2005, all’attribuzione della qualifica dirigenziale dal 1° gennaio 2005 e all’assegnazione delle differenze retributive dovute in ragione della mancata equiparazione stipendiale con i direttori ad esaurimento IX qualifica del Ministero della Giustizia, maggiorate di accessori.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6411/15, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1391/18, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento giustizia minorile si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del d.P.R. n. 1092 del 1973, il vizio di omessa od apparente motivazione della sentenza e l’omessa notifica del verbale di inabilità del 16 settembre 2004 dell’Ospedale militare di Bari, del decreto di cessazione dal servizio e del decreto di attribuzione dell’indennità di preavviso.

Inoltre, rileva che i giudici dei gradi precedenti non avrebberomai tenuto conto dell’illegittimità del decreto di cessazione dal servizio dell’8 ottobre 2004 e del fatto che non era mai stato notificato.Detto decreto avrebbe dovuto essere emesso alla fine del periodo di comporto, che era avvenuta il 17 gennaio 2007, e non alla data del 16 settembre 2004.

Ulteriore elemento non valutato sarebbe stato rappresentato dall’omessa notifica del verbale di inabilità dell’Ospedale militare di Bari del 16 settembre 2004 e del decreto di attribuzione dell’indennità di preavviso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza e la sua nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 7 e 9, dell’art. 7, dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001 e degli artt. 21 e 22 del CCNL 1994/1997, dell’art. 28 quater del CCINL 1994/1997 e degli artt. 3 e 15 del CCINL 1998/2001 e ss. nonché dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 e smi e della legge n. 15 del 2005 e l’illegittimità del decreto dicessazione dal servizio Egli reitera le sue contestazioni in ordine alla notifica degli atti menzionati e rappresenta che non avrebbe saputo del fatto che sarebbe stato chiesto alla Commissione medica dell’O.M. di Bari di accertare la sua idoneità al servizio.

Critica, poi, le valutazioni di detta Commissione medica e la mancata attesa del pareredel Comitato di Verifica per le cause di servizio ed evidenzia che non sarebbestato superato il periodo di comporto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza, la violazione dell’art. 21110 c.c. e l’omessa considerazione del periodo di preavviso e di comporto.

Tale sentenza sarebbe stata erronea perché il datore di lavoro non avrebbe potuto licenziare il dipendente se non dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva e, comunque, la data di cessazione dal servizio avrebbe dovuto tenere conto del periodo di preavviso di quattro mesi.

Ne sarebbe derivata la spettanza al medesimo ricorrente di tutti i benefici previsti dalla c.d. legge Meduri.

La decisione impugnata sarebbe stata ingiusta, poi, nella parte in cui avrebbe ritenuto che non fosse di giovamento il riferimento al d.m. 25 luglio 2006 del Ministero della Giustizia.

Con il quarto motivo il ricorrente contesta il vizio di omessa motivazione della sentenza e la violazione e falsa applicazione del d.m. del 25 luglio 2006.Con il quinto motivo il ricorrente rappresentala violazione e falsa applicazione della legge n. 154 del 2005 e l’individuazione, come termine di riferimento, della data del 16 agosto 2005.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza contestata, la violazione della legge n. 154 del 2005 e la mancata considerazione della sua efficacia retroattiva.

Con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 13 della legge n. 274 del 1991 in quanto egli avrebbe avuto diritto ad essere ricollocato dalla P.A. in altri ambiti lavorativi e, poi, in presenza di un’inabilità come la sua non sarebbe stata prevista la cessazione dal servizio.

Inoltre, evidenzia che avrebbepresentato istanza entro i cinque anni previsti dal suo contratto di lavoro.

Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 335 del 1995, perché egli avrebbe avuto diritto a tutti i benefici normativi e contrattuali sino alla scadenza dell’età anagrafica.

Le doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione.

In primo luogo, si rileva l’inammissibilità del ricorso.

Infatti, un precedente giudizio fra [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia è stato definito con ordinanza della IV Sezione della Corte di cassazione n. 12068 dell’8 maggio 2023, che ha affrontato la questione della notifica degli atti di cui sopra e ha dichiarato inammissibili le censure del ricorrente contro la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva respinto le sue doglianze concernenti la legittimità della detta notifica, chiarendo che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere reputato in servizio il 16 agosto 2005.

Quest’ultima ordinanza, la cui motivazione è condivisa dal Collegio e richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha affrontato sostanzialmente tutte le censure sollevate dal ricorrente nella presente sede.

Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha motivato il rigetto dell’appello affermando, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] non aveva domandato il ripristino del rapporto di lavoro eche il ricorrente non ha specificamente impugnato quest a ratio decidendi.

Infine, quanto alle lamentate omissioni di motivazione, si sottolinea che, al contrario, la corte territoriale ha esaminato fondamentalmente ogni censura del ricorrente, spiegando le ragioni della sua decisione. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater),se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 complessiviper compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33022/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via F. Satolli 45 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia e Dipartimento giustizia minorile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 1391/2018, pubblicata il 6 agosto 2018 e notificata il 7 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato l’11 febbraio 2008, ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 154 del 2005, all’attribuzione della qualifica dirigenziale dal 1° gennaio 2005 e all’assegnazione delle differenze retributive dovute in ragione della mancata equiparazione stipendiale con i direttori ad esaurimento IX qualifica del Ministero della Giustizia, maggiorate di accessori. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6411/15, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1391/18, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento giustizia minorile si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del d.P.R. n. 1092 del 1973, il vizio di omessa od apparente motivazione della sentenza e l’omessa notifica del verbale di inabilità del 16 settembre 2004 dell’Ospedale militare di Bari, del decreto di cessazione dal servizio e del decreto di attribuzione dell’indennità di preavviso. Inoltre, rileva che i giudici dei gradi precedenti non avrebberomai tenuto conto dell’illegittimità del decreto di cessazione dal servizio dell’8 ottobre 2004 e del fatto che non era mai stato notificato.Detto decreto avrebbe dovuto essere emesso alla fine del periodo di comporto, che era avvenuta il 17 gennaio 2007, e non alla data del 16 settembre 2004. Ulteriore elemento non valutato sarebbe stato rappresentato dall’omessa notifica del verbale di inabilità dell’Ospedale militare di Bari del 16 settembre 2004 e del decreto di attribuzione dell’indennità di preavviso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza e la sua nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 7 e 9, dell’art. 7, dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001 e degli artt. 21 e 22 del CCNL 1994/1997, dell’art. 28 quater del CCINL 1994/1997 e degli artt. 3 e 15 del CCINL 1998/2001 e ss. nonché dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 e smi e della legge n. 15 del 2005 e l’illegittimità del decreto dicessazione dal servizio Egli reitera le sue contestazioni in ordine alla notifica degli atti menzionati e rappresenta che non avrebbe saputo del fatto che sarebbe stato chiesto alla Commissione medica dell’O.M. di Bari di accertare la sua idoneità al servizio. Critica, poi, le valutazioni di detta Commissione medica e la mancata attesa del pareredel Comitato di Verifica per le cause di servizio ed evidenzia che non sarebbestato superato il periodo di comporto. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza, la violazione dell’art. 21110 c.c. e l’omessa considerazione del periodo di preavviso e di comporto. Tale sentenza sarebbe stata erronea perché il datore di lavoro non avrebbe potuto licenziare il dipendente se non dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva e, comunque, la data di cessazione dal servizio avrebbe dovuto tenere conto del periodo di preavviso di quattro mesi. Ne sarebbe derivata la spettanza al medesimo ricorrente di tutti i benefici previsti dalla c.d. legge Meduri. La decisione impugnata sarebbe stata ingiusta, poi, nella parte in cui avrebbe ritenuto che non fosse di giovamento il riferimento al d.m. 25 luglio 2006 del Ministero della Giustizia. Con il quarto motivo il ricorrente contesta il vizio di omessa motivazione della sentenza e la violazione e falsa applicazione del d.m. del 25 luglio 2006.Con il quinto motivo il ricorrente rappresentala violazione e falsa applicazione della legge n. 154 del 2005 e l’individuazione, come termine di riferimento, della data del 16 agosto 2005. Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza contestata, la violazione della legge n. 154 del 2005 e la mancata considerazione della sua efficacia retroattiva. Con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 13 della legge n. 274 del 1991 in quanto egli avrebbe avuto diritto ad essere ricollocato dalla P.A. in altri ambiti lavorativi e, poi, in presenza di un’inabilità come la sua non sarebbe stata prevista la cessazione dal servizio. Inoltre, evidenzia che avrebbepresentato istanza entro i cinque anni previsti dal suo contratto di lavoro. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 335 del 1995, perché egli avrebbe avuto diritto a tutti i benefici normativi e contrattuali sino alla scadenza dell’età anagrafica. Le doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione. In primo luogo, si rileva l’inammissibilità del ricorso. Infatti, un precedente giudizio fra [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia è stato definito con ordinanza della IV Sezione della Corte di cassazione n. 12068 dell’8 maggio 2023, che ha affrontato la questione della notifica degli atti di cui sopra e ha dichiarato inammissibili le censure del ricorrente contro la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva respinto le sue doglianze concernenti la legittimità della detta notifica, chiarendo che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere reputato in servizio il 16 agosto 2005. Quest’ultima ordinanza, la cui motivazione è condivisa dal Collegio e richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha affrontato sostanzialmente tutte le censure sollevate dal ricorrente nella presente sede. Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha motivato il rigetto dell’appello affermando, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] non aveva domandato il ripristino del rapporto di lavoro eche il ricorrente non ha specificamente impugnato quest a ratio decidendi. Infine, quanto alle lamentate omissioni di motivazione, si sottolinea che, al contrario, la corte territoriale ha esaminato fondamentalmente ogni censura del ricorrente, spiegando le ragioni della sua decisione. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo. Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater),se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 complessiviper compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu