CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ossia il ruolo di primissimo piano già assunto dal detenuto nella cosca di stampo mafioso di riferimento, nonché la piena operatività del sodalizio e l'intatta sua capacità di controllo del territorio - e li giudicava, anche in rapporto all'inesistenza di sopravvenienze utilmente valutabili e ai mancati progressi trattamentali, adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. Crea, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione enunciando a sostegno tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, in relazione all'incompletezza del provvedimento notificato alla difesa (mancante delle pagine pari), incidente in modo decisivo sulla possibilità di comprenderne le ragioni, con pregiudizio del diritto di impugnazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 41 -bis Ord. pen. e carenza totale di motivazione. L'ordinanza impugnata, nella parte resa conoscibile, sarebbe priva di un autonomo vaglio critico del contenuto del decreto ministeriale e solo apparentemente fornirebbe risposta al reclamo e alle ragioni addotte a suo sostegno, illustrate anche da memoria. La protrazione del regime differenziato non si sarebbe potuta fondare su automatismi, su elementi ormai anacronistici, su giustificazioni stereotipate, quali quelle risultanti dalla lettura, inevitabilmente monca, dell'ordinanza impugnata. Con il terzo motivo il ricorrente reitera le censure di violazione di legge e di difetto assoluto di motivazione, alla luce dei principi della Carta costituzionale e dell'art. 6 CEDU. Il decreto ministeriale non indicherebbe le eccezionali ragioni di ordine e sicurezza pubblica, che sole potrebbero legittimare, in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata, l'adozione del regime detentivo speciale. Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a scrutinarne, sulla base delle articolate contestazioni del ricorrente, la tenuta argomentativa, si sarebbe sottratto al compito, mancando l'ordinanza impugnata, nella parte resa conoscibile, di un'adeguata ricognizione dei persistenti presupposti applicativi delle misure di rigore (perdurante operatività dell'associazione ed esistenza di canali di comunicazione attuali tra di essa e il condannato).3. Il ricorso è stato successivamente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema di notificazioni, infatti, l'operatività del principio stabilito dall'art.148, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti», postula, evidentemente, che venga esattamente individuato quale sia l'atto da notificare. E, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza, e camerali in genere, disciplinati rispettivamente dagli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., l'atto da notificare - avuto riguardo alla regola dettata dall' art. 128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto «l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo» della decisione adottata - è da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall'ordinanza decisoria, a nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticità di linguaggio, facciano riferimento i citati artt. 666, al comma 6 (richiamato dall'art. 678), e 127, al comma 7 (Sez. 1, n. 6919 del 24/11/2011, dep. 2012, Sebastiani; Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01). Ciò posto, l'originale dell'ordinanza impugnata, depositato nella cancelleria del giudice a quo, era completo di ogni sua pagina, come accertato dal Collegio; e la copia notificata, comprendente epigrafe e dispositivo, soddisfaceva i requisiti dell'avviso di deposito richiesti dall'art. 128 cod. proc. pen. 2. I motivi ulteriori, connessi e congiuntamente esaminabili, sono inammissibili, perché essi non si confrontano con l'intero impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata e, non essendosi soffermati su parti essenziali del ragionamento giudiziale, non risultano adeguatamente correlati alla logica e ponderata valutazione ivi contenuta. Dalla lettura completa del provvedimento si evince che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - il giudice a quo ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 3. Segue la reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente