CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22481/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
993. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/19974. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/19915. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/19896. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/19947. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/19788. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/19959. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/197610. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/199311. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di sostituto processualedegli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata l’8 luglio 2025 dalla Corte diappello di Catania, che ha riformato parzialmente la decisione resa in sede di ritoabbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 19maggio 2023 nei confronti – per quanto di specifico interesse in questa sede – diDiego [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PieroLicciardello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1995, PietroSantangelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il procedimento riguarda la partecipazione all'associazione di tipo mafiosodenominata clan Mazzei, la perpetrazione di delitti strumentali all’operatività delsodalizio suddetto e la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico distupefacenti e relativi delitti scopo costituita e gestita da ampia parte degli accolitidel gruppo mafioso, per le finalità proprie della compagine ex art. 416-bis cod.pen.1.1. Nel dettaglio, il Giudice dell'udienza preliminare aveva condannato gliimputati predetti per i reati di seguito indicati:- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309 del 1990, riqualificatonella fattispecie di cui al comma 4, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. (capo 34).- [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309 del 1990, esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen (capo 35).- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 74d.P.R. 309 del 1990 (capo 10), 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 11, 12, 13, 20), 628,commi primo e terzo cod. pen. (capo 28) e artt. 4 e 7 L. 895 del 1967 (capo 29),con l’aggravante mafiosa in relazione ai reati di cui al T.U. stupefacenti.- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 56, 575 (capo 7), 2, 4 e 7 l. 895del 1967 (capo 8) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo 19), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309 del 1990(capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 18 e 20), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309 del 1990, esclusala circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen (capo 35).- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo1), 74 d.P.R. 309 del 1990 (capo 10), 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 12, 13, 20,27, 34 e 35), tutti con l’aggravante mafiosa.- [OSCURATO:PERSONA] classe 1995, per i reati di cui agli artt. 74 (capo 10) e73 d.P.R. 309 del 1990 (capo 20), entrambi con l’aggravante mafiosa.- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309del 1990 (capi 16, 17, 20 e 30), tutti con l’aggravante mafiosa.- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (capo 22).- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1),56, 575 (capo 7), 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 (capo 8) e 56, 629, secondo comma,cod. pen. (capo 9), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.1.2. La riforma in appello ha visto le seguenti modifiche.A [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le circostanze attenuanti generiche inequivalenza alla contestata aggravante e la pena è stata ridotta.[OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la recidiva e sono state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti bilanciabili,con conseguente rideterminazione in mitius della pena.La pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata rimodulata in bonam partem.Tutti gli altri imputati hanno acceduto al concordato ex art. 599-bis cod.proc. pen., con concessione a tutti (tranne che ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) dellecircostanze attenuanti generiche bilanciate in regime di prevalenza con lecircostanze aggravanti suscettibili di bilanciamento e con rimodulazione al ribassodella pena.2. Gli imputati hanno presentato ricorso a mezzo dei rispettivi difensori difiducia.Pendendo le mosse dai ricorrenti che non hanno definito la propriaposizione ex art. 599-bis cod. proc. pen., si riportano di seguito i motivi formulatida ciascuno, sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 73,d.P.R. 309 del 1990, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen (capo 35).L’unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggeperché la sentenza impugnata avrebbe validato il giudizio di sussistenza del delittoex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 senza alcuno scrutinio sulla stabilità e permanenzadell’accordo e in assenza di individuazione della cassa comune del sodalizio. Sitratterebbe – sostiene il ricorrente – di un’ipotesi di continuazione tra episodi dicui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e non già di un’ipotesi associativa.Il ricorso accenna, poi, alle conversazioni di cui a pag. 59 della sentenzaimpugnata, che dimostrerebbero che l’accordo era estemporaneo e rudimentale esostiene che il rinvenimento di un compendio illecito non si traduce in prova delfatto associativo.A pag. 63 della decisione avversata – prosegue il ricorso – la Corte diappello ha affermato l’impossibilità di ricostruire i quantitativi di sostanza destinataal narcotraffico, donde la Corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre i fattiall’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 cit.Il ricorso si rivolge, quindi, al giudizio di comparazione tra circostanze,lamentando la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispettoalla circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 73 cit., statuizionenegativa giustificata anche sulla base della legittima scelta difensiva di nonrendere dichiarazioni.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 56, 575 (capo 7), 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 (capo 8) e 56,629, secondo comma, cod. pen. (capo 9), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.4.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione dilegge quanto alla conferma della condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. Il ricorso esordisce lamentando che la Corte di merito avrebbe pretermessoil silenzio di tutti i collaboratori di giustizia sull’incensurato [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbesopravvalutato la rilevanza indiziante della partecipazione a due reati-fine delsodalizio. Della conversazione ambientale riportata dalla Corte distrettuale –aggiunge il ricorso − la sentenza impugnata trascrive solo alcuni stralci esarebbero state ignorate le censure dell’atto di appello.4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione quanto alla conferma della condanna per ireati di cui ai capi 7 e 8 (tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune dasparo).La Corte distrettuale avrebbe ritenuto l’idoneità degli atti a commetterel’omicidio trascurando quanto sostenuto nell’atto di appello 1) circa il conflittoesistente tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamentibalistici, che avrebbero smentito la pluralità di colpi riferita dalla vittima, 2) aproposito della direzione dei colpi e 3) della distanza tra i mezzi degli assalitori equelli delle vittime. Non poteva escludersi — aggiunge il ricorrente — che l’azioneavesse una vocazione meramente dimostrativa. La Corte di merito, inoltre,avrebbe errato nel ritenere che il motivo di appello si riferisse alla solapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al raid.Passando a quest'ultimo aspetto – che il ricorrente reputa il più suscettibiledi critica − la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto il concorso diTuttobene nel tentato omicidio, benché fosse stato accertato, sia grazie alledichiarazioni delle persone offese che ai filmati di videosorveglianza, che a sparareerano stati solo i [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante i filmati evidenziassero che a salire nellaBMW erano state tre persone (tra cui non vi era [OSCURATO:PERSONA]) e che le stesse trepersone erano rientrate presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dopo il raid, laCorte distrettuale ha comunque ritenuto che l’imputato fosse uno degli sparatorie che nella BMW vi fossero quattro persone, richiamando a sostegno l’informativache, invece, attesterebbe il contrario. La presenza dell’imputato, dopo il raid,presso lo stabile ove abita [OSCURATO:PERSONA] sarebbe spiegabile sulla base del fattoche [OSCURATO:PERSONA] abitava proprio lì.La giustificazione offerta dalla Corte territoriale circa il mancatoriconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte della polizia giudiziaria per l’ora buia siscontra con il fatto che le persone che scesero dai mezzi coinvolti furonoperfettamente riconosciute dagli operanti. Nel veicolo fermato il 4 settembre 2019nei pressi del confine con Basilea non vi era [OSCURATO:PERSONA], sicché sarebbe illogicoutilizzare quel controllo per validare l’accusa nei confronti del ricorrente.Il ricorso prosegue contestando l’interpretazione della conversazione n. 97del 30 agosto 2019, che la Corte territoriale ha ritenuto concernente il tentatoomicidio mentre il ricorrente formula una serie di considerazioni che smentirebberoche gli spari cui si riferiva [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio fossero quelli diretti alle personeoffese. A questo riguardo, poiché nel dialogo si parlava di un ponte, sarebbe statadisattesa erroneamente la richiesta di rinnovazione istruttoria per acquisire laconsulenza che aveva accertato che, lungo il tragitto rilevato dalle telecamere, nonvi era alcun ponte o per svolgere perizia sul punto.Il ricorso riserva, poi, un accenno al riconoscimento fotografico diTuttobene da parte di [OSCURATO:PERSONA].4.3. Il terzo motivo di ricorso (non numerato dal ricorrente) lamenta viziodi motivazione quanto alla condanna per il reato di tentata estorsione di cui al capo9, per cui vi sarebbe solo la denunzia della persona offesa.4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione della conferma della sentenza di primo gradoquanto al riconoscimento della circostanza aggravante mafiosa, che sarebbe stataricavata dai reati di cui ai capi 2 e 6, che, tuttavia, non riguardano la posizione delricorrente. La Corte di merito non avrebbe spiegato adeguatamente perchél’aggravante debba estendersi anche al ricorrente, che non appartieneall’associazione mafiosa (come si ricaverebbe dal silenzio dei collaboratori digiustizia sul punto), che non risponde di reati legati al traffico di stupefacenti eche non aveva preso parte all’agguato a [OSCURATO:PERSONA], oltre al fatto chenessun collaboratore di giustizia lo aveva indicato come appartenente al sodaliziomafioso.4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione quanto alla reiezione delle circostanzeanche più gravi.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – condannato per i reati di cui agli artt.74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 16, 17, 20 e 30), tutti con l’aggravantemafiosa − si compone di un unico motivo, che lamenta violazione di legge perché,nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, dopo avereescluso la recidiva, aveva sì diminuito la pena, ma aveva applicato l’aumento perla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che in primo gradonon era stato effettuato, dando così luogo ad una reformatio in peius nel passaggiointermedio.6. Di seguito i ricorsi degli imputati che hanno definito la propria posizioneex art. 599-bis cod. proc. pen.7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 73, d.P.R.309 del 1990, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 4, esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 34)7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa larichiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare,avanzata all’udienza del 20 novembre 2024.7.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e omessamotivazione quanto al mancato vaglio di cause di proscioglimento, allaqualificazione del fatto e alla congruità della pena.8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 73, d.P.R.309 del 1990, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen(capo 35).L’unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al mancatoproscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 416-biscod. pen. (capo 1), 74 d.P.R. 309 del 1990 (capo 10), 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi11, 12, 13, 20), 628, commi primo e terzo cod. pen. (capo 28) e artt. 4 e 7 L. 895del 1967 (capo 29), con l’aggravante mafiosa in relazione ai reati di cui al T.U.stupefacenti.9.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, nella sostanza,dopo aver riportato ampi tratti della sentenza impugnata, il mancatoproscioglimento per due reati, proscioglimento la cui necessità sarebbe derivatadall’annullamento da parte del Tribunale del riesame dell’ordinanza cautelare.Negli enunciati di cui si compone il ricorso sembra esservi anche un accenno allamancata comprensione dell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. da partedell’imputato, come si evincerebbe dalla nomina di un nuovo difensore alla fine delprocesso9.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamentosanzionatorio che, pur attestato sui minimi, sarebbe comunque non adeguato. Nelricorso vi è altresì un accenno al fatto che, con l’appello, era stata chiesta anchela riqualificazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 nell’ipotesi delcomma sesto.10. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 56,575 cod. pen. (capo 7), 2, 4 e 4 l. 895 del 1967 (capo 8) e 73 d.P.R. 309 del 1990(capo 19), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.L’unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al trattamentosanzionatorio, in tesi immotivato11. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt.74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 18 e 20), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.Anche questo ricorso rivolge la sua attenzione critica alla motivazione deltrattamento sanzionatorio.12. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen. (capo 1), 74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 12, 13,20, 27, 34 e 35), tutti con l’aggravante mafiosa.L’unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.13. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] classe 1995, condannato per i reati dicui agli artt. 74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo 20), entrambi conl’aggravante mafiosa. Il ricorrente lamenta violazione di legge perché ladiminuzione per le circostanze attenuanti generiche era stata computata in misurainferiore al terzo, benché ciò non fosse previsto nel concordato.14. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 385cod. pen. (capo 38)Il ricorso consta di un solo motivo, che deduce violazione di legge quantoalla mancata esclusione della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, nel loro complesso,infondati e vanno pertanto respinti. Sono invece inammissibili i ricorsi di DiegoAiello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PieroLicciardello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1995 e SalvatoreStimoli.A seguire, le posizioni dei ricorrenti saranno esaminate a partire da quelledegli imputati che non hanno scelto di definire il giudizio di appello ex art. 599-biscod. proc. pen.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per il reato di cui all’art.73, d.P.R. 309 del 1990, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen (capo 35) — è inammissibile.2.1. Il primo snodo del ricorso — che non è suddiviso in motivi, ma è fattodi singole proposizioni, con una segmentazione che non contribuisce alla fluiditàdel ragionamento critico — si rivolge alla conferma del giudizio di responsabilità,ma, oltre che essere versato in fatto, è del tutto aspecifico perché argomenta lecensure come se l’imputato fosse stato condannato per il reato di cui all’art. 74d.P.R. 309 del 1990, mentre egli è stato ritenuto responsabile della diversafattispecie di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 73 d.P.R. cit., che èproprio quella che il ricorso reputa configurabile in luogo di quella associativa. Avoler tacer del fatto che non vi è il minimo confronto con il ragionamentoprobatorio svolto dalla Corte territoriale alle pagg. 57 e segg. della sentenzaimpugnata, il che rende il ricorso aspecifico.2.2. Quando l’impugnativa dirige la sua attenzione critica verso il giudiziodi comparazione, lamentando la mancata prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art. 73 d.P.R.309 del 1990, è manifestamente infondata perché — contrariamente a quantosostenuto dal ricorrente — la Corte di merito non ha valutato negativamente ilsilenzio serbato dall’imputato, ma lo ha legittimamente classificato come datoneutro, negando la pretesa prevalenza sulla base dell’assenza di ulteriori elementipositivi valutabili oltre quelli già valorizzati per la concessione delle circostanzepoche, stringate proposizioni, non enuncia le ragioni per le quali l’imputatoavrebbe meritato la prevalenza e che sarebbero state pretermesse dalla Corteterritoriale, il che lo rende anche generico.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen. (capo 1), 56, 575 (capo 7), 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 (capo 8) e56, 629, secondo comma, cod. pen. (capo 9), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen. — è, nel suo complesso, infondato, il che ne impone il rigetto.3.1. Il primo motivo di ricorso, diretto a contestare la confermataresponsabilità per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., è inammissibile perchégenerico.Tale difetto dell’impugnativa si coglie innanzitutto nel fatto che la doglianzaè fatta di pochissime proposizioni, del tutto laconiche, che si limitano ad enunciareuna non condivisione del ragionamento inferenziale della Corte distrettuale circala rilevanza dimostrativa — nel quadro della prova dell’affiliazione — dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] edell’intercettazione con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA]; il ragionamento critico,invece, non chiarisce quali siano le falle nel percorso ricostruttivo che la Corte diappello ha seguito e trascura, peraltro, che detta Corte ha valorizzato contra reumanche il suo concorso nella tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod.pen. di cui al capo 9.3.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] — che concerne il reato ditentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e quelli connessi in materia di armi che glisono contestati ai capi 7 e 8 — è infondato anche se, per certi aspetti, sconfinanell’inammissibilità.3.2.1. Un primo versante critico attiene alla mancata risposta della Corteterritoriale alla doglianza dell’appello concernente l’idoneità e l’univocità degli attiad attentare alla vita della persona offesa quanto al numero e alla direzione deicolpi esplosi e alla distanza tra sparatori e vittima, escludendo, di contro, lapossibilità che si fosse trattato di un’azione dimostrativa.Ebbene, effettivamente si rileva che l’atto di appello conteneva una censurariguardante l’univocità degli atti a commettere l’omicidio che, in parte, lambivaanche il tema dell’idoneità. Dal canto suo, la Corte di merito non ha offerto unamotivazione specifica sul punto, ma ha provveduto a descrivere e a delineare leemergenze probatorie che testimoniano la forza aggressiva dell’azione, maturatain un clima di forte contrapposizione, compiuta da più persone anche con armipesanti, che le immagini della videosorveglianza avevano filmato in azione, al dilà del numero di bossoli repertati sul posto (su cui insiste il ricorrente). Il ricorsotrascura, poi, che la volontà omicidiaria emerge dalla conversazione tra Tuttobenee la fidanzata, sorella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo irrideva per non avercolto il bersaglio e dinanzi alla quale l’imputato si giustificava affermando di averlomancato per poco, segno che l’azione era, appunto, tutt’altro che meramentedimostrativa ma aveva precisi scopi eterolesivi.3.2.2. Il secondo segmento del secondo motivo di ricorso attiene allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al raid, che egli nega ritenendo che la valutazioneprobatoria non sia stata corretta.Ebbene, al di là del riconoscimento del ricorrente da parte della vittima, ilCollegio ritiene che la motivazione della Corte di appello non sia manifestamenteillogica quando valorizza la conversazione n. 97 del 30 agosto 2019 tra Tuttobenee la fidanzata [OSCURATO:PERSONA], sorella dei protagonisti dell’azione di fuoco controil rivale [OSCURATO:PERSONA]. Il significato che la Corte di appello ne ha tratto nonè censurabile perché è coerente con il suo contenuto e sfugge alle critichericostruttive della parte, che tenta di individuare altro episodio oggetto dellaconversazione; quel colloquio, infatti, si è tenuto dopo soli dieci giorni dall’agguato,intervallo di tempo in cui non vi erano stati altri episodi di fuoco nella zona, e inesso si parlava innanzitutto dei [OSCURATO:PERSONA], si alludeva dichiaratamente alrisentimento che i predetti nutrivano per i fratelli della ragazza e poi il ricorrentesi dilungava in accenni di chiara portata evocativa rispetto ad un episodio in cuiera con altri e con [OSCURATO:PERSONA] in auto ed aveva sparato, mancandol’obiettivo.Il ricorso lambisce l’inammissibilità quando insiste su una lettura alternativadel colloquio e quando pretende di ricondurlo ai colpi sparati da [OSCURATO:PERSONA] ad uncane, denunziando altresì la mancata rinnovazione istruttoria su un aspetto(l’assenza di un ponte sul luogo della sparatoria contro [OSCURATO:PERSONA], ponte cui egliaveva fatto cenno nella conversazione).A quest'ultimo riguardo, il ricorrente commette due errori nel percorso criticointrapreso.Il primo è quello di tentare di fornire una diversa esegesi dell’intercettazione,a dispetto dell’ineludibile insegnamento di questa Corte secondo cuil'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienzautilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 – 01; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.268389 – 01).Il secondo è quello di insistere su una rinnovazione istruttoria che non èassolutamente necessaria per la decisione. A questo riguardo, vale la pena diricordare e ribadire il principio di diritto secondo cui, quando il procedimento siastato definito in primo grado con rito abbreviato, le parti non possono far valereun diritto in tal senso, poiché la rinnovazione confluisce comunque nel solodisposto di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. sicché spetta in ogni caso algiudice, d'ufficio o anche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessitào meno della acquisizione della prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996,Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri,Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andali, rv253729). L’ambito valutativo del Giudice di appello delimitato dall’art. 603, comma3, cod. proc. pen. ⎯ che testualmente riguarda i casi in cui questi ritenga«assolutamente necessaria» l’attività istruttoria ⎯ corrisponde, quando siachiamato a valutare una sentenza emessa in primo grado con rito abbreviato, aquello descritto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31686 del26/4/2010, Sestito, Rv. 248011; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008,Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157).3.3. Il terzo motivo di ricorso (non numerato dal ricorrente) — che lamentavizio di motivazione quanto alla condanna per il reato di tentata estorsione di cuial capo 9 — è del tutto generico sia intrinsecamente che estrinsecamente, inquanto non si coglie alcuna specifica censura al ragionamento probatorio di cuialle pagg. 114 e segg. della sentenza impugnata.3.4. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione della conferma della sentenza di primogrado quanto al riconoscimento della circostanza aggravante mafiosa — èinammissibile perché aspecifico, giacché omette di confrontarsi criticamente conle due argomentazioni attraverso cui la Corte distrettuale (cfr. pag. 117 dellasentenza impugnata) ha ricavato la dimostrazione circa la sussistenza dellacircostanza aggravante, ossia la finalità agevolatrice del clan quanto al tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il metodo mafioso adoperato per tentare l’estorsione aPuglisi. Quanto alla natura soggettiva della circostanza aggravante nella suaversione agevolativa, il tema è solo accennato e non costituisce una criticacompiuta, che sarebbe dovuta passare attraverso l’enucleazione delle ragioni percui la Corte di merito aveva errato nel ritenere che a [OSCURATO:PERSONA] fosse quantomenonoto il contesto ‘ndranghetista in cui era sorta l’esigenza di eliminare [OSCURATO:PERSONA]. Aquesto riguardo, va ricordato che la circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettivainerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, purnon animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguitadal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv.278734 - 01).3.5. Il quinto motivo di ricorso — che lamenta il diniego delle circostanzeperché generico.Quanto al primo limite del ricorso, esso si spiega perché la Corte di appello haadeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di naturafattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, ossia lanatura e la gravità degli illeciti. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessionedelle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). La pretesa di rinvenireuna contraddittorietà motivazionale rispetto alla concessione del beneficio airicorrenti che hanno acceduto al concordato si scontra con la necessariapersonalizzazione del trattamento sanzionatorio, che può passare anche per unvaglio della specifica condotta processale del singolo.D’altra parte, sul punto il ricorso è generico in quanto, al di là di una lamentelacirca il trattamento riservato ad altri imputati, non formula critiche specificherispetto all’uno o all’altro dei soggetti intesi privilegiati dalla Corte di merito.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – condannato per i reati di cui agli artt.74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 16, 17, 20 e 30), tutti con l’aggravantemafiosa − è del pari infondato.[OSCURATO:PERSONA] — che non ha acceduto al concordato, ma ha rinunziato a tuttii motivi sulla responsabilità all’udienza dell’8 luglio 2025 — pone un’unicaquestione, che attiene al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, laviolazione del divieto di reformatio in peius perché, dopo che, in appello, era stataesclusa la recidiva, la pena era stata aumentata per la circostanza aggravantemafiosa, che invece in primo grado non aveva avuto effetto sulla commisurazionesanzionatoria.Nell’ambito dei due gradi di giudizio, il calcolo della pena è stato cosìsviluppato.In primo grado (cfr. pag. 436 della sentenza di abbreviato) la pena baseper il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 per il capo 10) era statadeterminata in anni dieci di reclusione, aumentata di due terzi per la recidivaqualificata — ritenuta circostanza ad effetto speciale più grave — alla pena di annisedici e mesi otto di reclusione. Quanto alle altre aggravanti, quella mafiosa equella dell’associazione armata, il Giudice dell’abbreviato aveva ritenuto di nonoperare alcun incremento di pena, «avuto riguardo alla significativa entitàdell'aumento» già operato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 63, commaquarto, cod. pen.In appello è stata esclusa la recidiva, sono state concesse le circostanzee la pena complessiva è stata rideterminata in quella di anni dieci, mesi quattro egiorni venti di reclusione secondo il seguente calcolo.Pena base per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990: annidieci di reclusione (pena uguale a quella inflitta dal Giudice di primo grado);pena aumentata per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. di un terzo: anni tredici e mesi quattro di reclusione;pena ridotta per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulleaggravanti bilanciabili a quella finale sopra indicata.Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi sia stata alcuna reformatio inpeius perché la pena complessiva è stata ridotta da anni sedici e mesi otto direclusione ad anni dieci, mesi quattro e giorni venti di reclusione e la reviviscenzasanzionatoria della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è laconseguenza fisiologica del venir meno del criterio moderatore di cui all’art. 63,comma quarto, cod. pen. a seguito dell’esclusione dell’altra circostanzaaggravante ad effetto speciale, la recidiva, e alla neutralizzazione di quelladell’associazione armata sulla scorta della prevalenza accordata alle circostanzeQuesta conclusione è sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria (Sez. 3,n. 36104 del 09/04/2024, Troqe, Rv. 286882 – 01 e Sez. 2, n. 18089 del12/04/2016, Prisco, Rv. 266837 - 01, in casi in cui, in primo grado, l’aumentofacoltativo per l’aggravante ad effetto speciale meno grave era stato effettuato;Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, Beninato, Rv. 286001 – 01, in un caso in cuil’aumento in primo grado ex art. 63, comma quarto, cod. pen., invece, non erastato effettuato). Come osservato dai precedenti evocati, a tale conclusione si ègiunti mutuando il principio sancito dalle Sezioni Unite a propositodell’insussistenza di reformatio in peius quando il giudice dell'impugnazione,mutata la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellitediventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima),apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumentomaggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una penacomplessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 -01). L’unica differenza è che, in questo caso, a mutare non è la struttura delconcorso di reati, ma quella del concorso di aggravanti, venendo meno quelloomogeneo tra circostanze aggravanti ad effetto speciale come disciplinato dalquarto comma dell’art. 63 cod. pen. (si parla, in questo caso, di “novazionestrutturale” del meccanismo di aggravamento). Alla medesima conclusione puògiungersi anche sulla base del tenore letterale dell'art. 597 cod. proc. pen., il cuiquarto comma prevede che, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione acircostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena"complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita"; sintagma con ilquale il legislatore ha inteso puntualizzare il principio fissato nel commaprecedente e che significa che il termine di riferimento — che costituisce un vincoloper il nuovo giudice — è solo la pena complessiva. Queste considerazioni induconoa ritenere la tesi maggioritaria maggiormente persuasiva rispetto a quellacontraria sostenuta da Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145 –01, che sembra non tenere conto che la riespansione della portata sanzionatoriadella circostanza aggravante ad effetto speciale che in primo grado era quella“soccombente” ex art. 63, quarto comma, cod. pen. costituisce l’ineludibileriscontro sanzionatorio al suo riconoscimento — cui deve necessariamente seguireun aumento di pena, ove la circostanza non sia bilanciata — riscontro che siconcilia con il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. laddove la penacomplessiva sia comunque diminuita.5. Si tratteranno, ora, i ricorsi degli imputati che hanno avuto accesso alconcordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per il reato di cui all’art. 73,d.P.R. 309 del 1990, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 4, esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 34) — èinammissibile.6.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa larichiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare,formulata all’udienza del 20 novembre 2024.Per dare una risposta alla doglianza del ricorrente occorre fare unapuntualizzazione, che passa necessariamente attraverso una verifica degli attiprocessuali.Ebbene:- [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stato condannato alla pena di anni due, mesiquattro di reclusione ed euro 6.600,00 di multa;- nell’atto di appello, datato 28 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] non aveva invocatola sostituzione;- nella proposta di concordato, che aveva ottenuto il consenso scritto delProcuratore Generale, non era contemplata la sostituzione;- all’udienza del 20 novembre 2024, il procuratore speciale aveva chiestola sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e il Procuratore generaleaveva affermato: «nulla oppone e si rimette alla Corte in merito alle modalità diesecuzione della pena».Da questa sequenza si desume, in primo luogo, che la sostituzione dellapena non era entrata nell’accordo, giacché la frase pronunziata dal ProcuratoreGenerale non ha il significato di una manifestazione di consenso negoziale, comesi richiede in caso di concordato, ma si risolve in una sorta di non liquet che certonon allude ad un’integrazione dell’accordo.Né, d’altra parte, questa sembra essere la tesi del ricorrente, che, più cheritenerla un’integrazione dell’accordo, pare considerarla una richiesta a latere, sucui comunque la Corte territoriale — sostiene — avrebbe dovuto pronunziarsi.Questo risvolto del ricorso si espone ad una duplice obiezione.La prima è che, già prima della disciplina ricavabile dalle interpolazioni degliartt. 599-bis e 598-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31,la giurisprudenza riteneva che la richiesta di pena sostitutiva, nel concordato comenel patteggiamento, per poter essere valutata, dovesse essere necessariamenteparte dell'accordo (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Forte, citata dal ricorrente,in motivazione; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579, Sez. 6,ord., n. 30767 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284978; Sez. 4, n. 43980 del26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).La seconda è che non vi era alcun dovere della Corte di merito di risponderealla sollecitazione difensiva, perché si trattava di richiesta inammissibile in quantoauspicava comunque una riforma della sentenza di primo grado senza, tuttavia,che tale richiesta fosse stata formulata nei motivi di appello, ancorché la decisionedi prime cure fosse stata emessa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022e, nonostante, quindi, allorché l’imputato aveva proposto appello, il sistema dellepene sostitutive fosse quello attuale. A questo riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] intende fareapplicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nelcaso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivatarichiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel noverodei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, alprincipio devolutivo dell'appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv.288792 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01,ribadendo quanto sostenuto da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv.269125 - 01).6.2. Il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e omessamotivazione quanto al mancato vaglio di cause di proscioglimento, dellaqualificazione del fatto e della congruità della pena — è inammissibile sia perchégenerico, sia perché esula dalle possibili ragioni di censura della sentenza ex art.599-bis cod. proc. pen.A quest'ultimo riguardo, si osserva che, come questa Corte ha già avutooccasione di affermare (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), inseguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersinuovamente applicabile il principio ⎯ elaborato dalla giurisprudenza di legittimitànel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. conmodif. nella l. 24 luglio 2008 n. 125 ⎯ secondo cui il giudice d'appello che accogliela richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi,limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Nemmeno sussiste, come giàopinato dai provvedimenti di questa sezione sopra indicati, un dovere dimotivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della penasu richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, inmotivazione; circa l’applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5,n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).Quanto alla congruità della pena, il ricorrente non può metterla in discussionein questa sede perché si tratta di valutazione di merito, ma neanche può censurareil difetto giustificativo della sentenza impugnata sul punto, una volta raggiuntol’accordo con il Procuratore Generale sulla sua misura. È bene sottolineare che lecensure del ricorrente non alludono né ad un’ipotesi di illegalità della pena,pacificamente denunziabile dinanzi a questa Corte anche nel caso di concordato;e neanche viene formulata una doglianza circa l’illegittimità del trattamentosanzionatorio per essere inficiato da errori di diritto nella sua determinazione,tema che è al momento al vaglio delle Sezioni Unite, che dovranno valutare lacompatibilità di una censura di tal fatta con il modello definitorio di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen.Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione la sceltacommisurativa concordata tra le parti, neanche la parte si può dolersi dell’assenzadi motivazione sul punto.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per il reato di cui all’art. 73,d.P.R. 309 del 1990, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen (capo 35) — denunzia violazione di legge quanto al mancato proscioglimentodell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.Tale ricorso è inammissibile sia perché generico, sia perché la doglianzaesula da quelle proponibili avverso la sentenza di concordato, come osservato aproposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA] al superiore § 5.2., cui si rinvia.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 74 d.P.R. 309 del 1990 (capo 10), 73 d.P.R. 309 del 1990(capi 11, 12, 13, 20), 628, commi primo e terzo cod. pen. (capo 28) e artt. 4 e 7L. 895 del 1967 (capo 29), con l’aggravante mafiosa in relazione ai reati di cui alT.U. stupefacenti — è inammissibile.8.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, nella sostanza,dopo aver riportato ampi tratti della sentenza impugnata, il mancatoproscioglimento per due reati. Si tratta di un motivo caotico, che agita il tema delvizio/difetto di motivazione in maniera del tutto generica, nel quale non sonoenucleabili censure riconducibili ai casi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e chesembrerebbe dolersi della mancata assoluzione per due reati per cui vi era statoannullamento, in fase cautelare, da parte del Tribunale del riesame, sostenendo,del tutto apoditticamente, che l’imputato non avesse capito che l’accordoraggiunto ex art. 599-bis cod. proc. pen. li ricomprendeva e facendo riferimentoalla nomina del nuovo difensore. Ebbene, la possibilità che l’imputato non avessecompreso i termini dell’accordo non è ancorata ad alcun dato obiettivo, tanto piùche in atti vi è richiesta di concordato presentata dal difensore e procuratorespeciale dell’imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che corrisponde alla propostaformulata personalmente dall’imputato in udienza e la tesi odierna del ricorrentepasserebbe attraverso uno scrutinio dei rapporti e del flussocomunicativo/informativo tra imputato e difensore dell’epoca che non può trovarespazio in questa sede e che, d’altra parte, non trova spunti concreti nelleconsiderazioni esposte, nei termini generici di cui si è detto, nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] non può omettere di rilevare, infine, che il ricorso è ancheaspecifico, nella misura in cui manca di confrontarsi con la circostanza obiettiva,evidenziata a pag. 41 della sentenza impugnata, secondo cui l’imputato avevaconfessato in udienza tutti i reati che gli erano contestati.8.2. Anche il secondo motivo di ricorso — concentrato sul trattamentosanzionatorio, ma con nuove fughe verso il giudizio di responsabilità — ècaratterizzato dalla stessa tecnica argomentativa, che vede sovrapposizionienunciative che nuocciono fortemente alla sua intellegibilità prima che alla suaspecificità o fondatezza. Volendo attuare uno sforzo di enucleazione delle censure,una delle osservazioni critiche dell’imputato sembrerebbe essere quella secondola quale la pena non sarebbe congrua, tema rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] richiamale argomentazioni sviluppate al § 5.2. per [OSCURATO:PERSONA], circa l’inammissibilità del ricorsocontro sentenza di concordato che riguardi questo aspetto. In ordine alla portatadella rinunzia, invece, parrebbe che l’imputato intenda sostenere che la rinunzia atutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanzedell’associazione o alla sussistenza delle circostanze».Ciò posto, è del tutto evidente che la rinunzia ai motivi sulla responsabilitàriguarda ogni aspetto del relativo giudizio, ivi compreso quello agitato dalricorrente circa la definizione giuridica della condotta.Quanto alla portata della rinunzia rispetto alle circostanze aggravanti o allecircostanze attenuanti diverse da quelle di cui all’art. 62-bis cod. pen., il ricorsoomette di confrontarsi con la giurisprudenza di questa Corte concernente sia lecircostanze attenuanti che le aggravanti, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi diappello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena,comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze, in quantorelativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferenteal trattamento sanzionatorio. (Sez. 7, Ordinanza n. 34952 del 21/10/2025, Izzo,Rv. 288786 – 01; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01;Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 – 01; Sez. 4, n. 827 del21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750 – 01; Sez. 4, n. 53340 del24/11/2016, Castiglione e altri, Rv. 268696 – 01; Sez. 1, n. 19014 del11/04/2012, Sardelli e altri, Rv. 252861 – 01).Discorso analogo deve farsi tra circostanze diverse, ciascuna delle qualiindubbiamente integranti un punto diverso della decisione circa il capo diriferimento.9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per i reati di cui agli artt. 56,575 cod. pen. (capo 7), 2, 4 e 4 l. 895 del 1967 (capo 8) e 73 d.P.R. 309 del 1990(capo 19), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. — lamenta vizio dimotivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi immotivato.Anche questo ricorso è inammissibile per le stesse ragioni già enunciatesupra al § 5.2. quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], paragrafo al quale si fa espressorinvio.10. Lo stesso dicasi per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato peri reati di cui agli artt. 74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 18 e 20), tuttiaggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., ricorso anch’esso formulato in terminigenerici e rivolto alla motivazione del trattamento sanzionatorio.11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — condannato per i reati di cui agliartt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capi 12,13, 20, 27, 34 e 35), tutti con l’aggravante mafiosa — lamenta violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen.Il ricorso è inammissibile in quanto l’accordo raggiunto con il ProcuratoreGenerale contemplava anche l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art.416bis.1 cod. pen., il che equivale a rinunzia al relativo motivo di appello, ancheove non fosse stata specificata altrove detta rinunzia. A questo riguardo, il Collegiointende fare applicazione, mutatis mutandis data la diversità di circostanze, delprincipio di recente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di concordatoin appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanzeimplicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e nonabbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalleparti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289691 – 03).12. Del pari inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] classe 1995— condannato per i reati di cui agli artt. 74 (capo 10) e 73 d.P.R. 309 del 1990(capo 20), entrambi connotati dall’aggravante mafiosa — che lamenta violazionedi legge perché la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche erastata computata in misura inferiore al terzo, benché ciò non fosse previsto nelconcordato.Ebbene, il motivo è manifestamente infondato perché quanto sostenuto dalricorrente non corrisponde alla realtà processale verificabile da questa Corte, nelsenso che è la stessa proposta di concordato formulata dalla parte che reca ladiminuzione della pena, per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche,da anni tredici e mesi quattro di reclusione ad anni dieci e mesi tre di reclusione.13. É, infine, manifestamente infondato anche il ricorso di SalvatoreStimoli, condannato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (capo 38).Il ricorso consta di un solo motivo, che deduce violazione di legge quantoalla mancata esclusione della recidiva.Ebbene, il ricorso è inammissibile per due ragioni concorrenti.La prima è che l’imputato aveva rinunziato a tutti i motivi di appello tranneche a quello circa il trattamento sanzionatorio, che è punto della decisione diversoda quello che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva,tema sul quale si richiamano le considerazioni e i richiami giurisprudenziali giàindicati a proposito del secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] (cfr., supra, § 7.2).La seconda ragione di inammissibilità è analoga a quella che ha riguardatoil ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra § 10) perché, nel concordato,l’imputato non aveva chiesto l’esclusione della recidiva che, anzi, avevaconsiderato nel calcolo della pena, ciò equivalendo ad una rinunzia implicita alrelativo motivo di appello.14. All’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] classe 1995 e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna diciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificatoex. l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e alversamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende,così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono aritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. 13/6/2000 n.186).Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impone la lorocondanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti daDiego [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PieroLicciardello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1995 e SalvatoreStimoli e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]