CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36499/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la natura del pianerottolo condominiale costituisce reiterazione di questione alla quale la sentenza ha correttamente risposto richiamando il già affermato principio di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla presenza di più persone é genericamente proposto rispetto alla individuazione di tale presupposto effettuata dal giudice di merito nei due segmenti della condotta (v. pag. 3 della sentenza); Ritenuto che il terzo motivo sulla ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del reato in contestazione e alla manifesta infondatezza della questione di legittimità a riguardo; Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza in fatto di prognosi favorevole sulla base dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025