CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/11/2019 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca emessa il 24 settembre del 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa, per avere ottenuto la somma di circa 9000 euro quale anticipo per la vendita di un'autovettura facendo credere falsamente alla vittima di essere ancora titolare di un esercizio commerciale a ciò finalizzato ed esibendole un finto ordine di acquisto dell'autovettura dalla casa madre. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, dal momento che la Corte di appello non avrebbe valutato l'assenza di artifici e raggiri, tenuto conto che nessuna prova sarebbe emersa circa il fatto che l'imputato avesse proposto alla parte civile un prezzo particolarmente conveniente per l'acquisto dell'autovettura. Inoltre, mancherebbe il dolo iniziale del reato, come si sarebbe dovuto trarre dalla circostanza che il ricorrente aveva riconosciuto il proprio debito con idoneo atto. La condotta susseguente ai fatti avrebbe dovuto comportare anche una mitigazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha messo in luce che egli aveva falsamente rappresentato alla vittima, fin dall'esordio del loro rapporto contrattuale, la circostanza di essere titolare di una rivendita di autovettura in realtà cessata da tempo e di avere esibito un ordine di acquisto dell'automobile dalla casa madre del tutto fasullo. Nel che, la sussistenza degli artifici e raggiri del reato di truffa. La Corte ha anche motivato sul significato del riconoscimento di debito del ricorrente, interpretandolo, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, come ennesimo inganno, posto che l'imputato non aveva ottemperato a tale impegno, rimanendo sempre inadempiente. Il motivo con il quale ci si duole del trattamento sanzionatorio non tiene conto che la pena è stata ritenuta congrua in relazione all'intensità del dolo ed ai precedenti penali, circostanze non richiamate in ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M