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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27644/2024

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icorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], decisa in primo grado a conclusione di un giudizio abbreviato, per il reato ex artt. 62 n.2 e 385 cod. pen. descritto nel capo 2 delle imputazioni, mentre ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624 e 625 non. 2 e 5 cod. pen., descritto nel capo 1, per mancanza di querela.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione del divieto di reformatio in peius per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, coak proc. pen. e 133 e 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione per avere — in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero — confermato la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 1, e per non avere applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, pur avendone ampiamente motivato il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva inflitto la pena di sei mesi di reclusione e euro 200 di multa riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (pertinenti sia al capo 1 che al capo 2).

La Corte di appello ha evidenziato che la pena per il reato di evasione va da uno a tre anni di reclusione (senza pena pecuniaria), sicché comunque, la pena inflitta in primo grado non potrebbe essere ridotta.

La Corte di appello ha determinato la pena-base nel minimo e applicato le circostanze generiche come prevalenti nei termini che seguono: PB. 1 anno di reclusione e euro 450 di multa - riduzione ex art. 62-bis cod. pen. = 9 mesi di reclusione e euro 300 di multa - 1/3 ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. = 6 mesi di reclusione e euro 200 di multa.

La Corte di appello ha precisato che il reato di evasione commesso da [OSCURATO:PERSONA] è grave, perché l'imputato presenta molteplici precedenti e ha violato la misura cautelare per commettere (assieme a due complici) il furto decritto nel capo

1. Su queste basi, l'applicazione della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche non nella massina misura risulta adeguatamente motivata.

Va, inoltre, ribadito che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato considerato per determinare la pena-base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena-base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279)

2. Per altro verso, invece, deve rilevarsi che la pena pecuniaria è illegale, perché non è prevista per il reato oggetto del capo

2. Pertanto, va eliminata, come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che o elimina.

Rigetta il ricorso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], decisa in primo grado a conclusione di un giudizio abbreviato, per il reato ex artt. 62 n.2 e 385 cod. pen. descritto nel capo 2 delle imputazioni, mentre ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624 e 625 non. 2 e 5 cod. pen., descritto nel capo 1, per mancanza di querela. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione del divieto di reformatio in peius per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, coak proc. pen. e 133 e 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione per avere — in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero — confermato la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 1, e per non avere applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, pur avendone ampiamente motivato il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva inflitto la pena di sei mesi di reclusione e euro 200 di multa riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (pertinenti sia al capo 1 che al capo 2). La Corte di appello ha evidenziato che la pena per il reato di evasione va da uno a tre anni di reclusione (senza pena pecuniaria), sicché comunque, la pena inflitta in primo grado non potrebbe essere ridotta. La Corte di appello ha determinato la pena-base nel minimo e applicato le circostanze generiche come prevalenti nei termini che seguono: PB. 1 anno di reclusione e euro 450 di multa - riduzione ex art. 62-bis cod. pen. = 9 mesi di reclusione e euro 300 di multa - 1/3 ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. = 6 mesi di reclusione e euro 200 di multa. La Corte di appello ha precisato che il reato di evasione commesso da [OSCURATO:PERSONA] è grave, perché l'imputato presenta molteplici precedenti e ha violato la misura cautelare per commettere (assieme a due complici) il furto decritto nel capo 1. Su queste basi, l'applicazione della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche non nella massina misura risulta adeguatamente motivata. Va, inoltre, ribadito che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato considerato per determinare la pena-base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena-base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279) 2. Per altro verso, invece, deve rilevarsi che la pena pecuniaria è illegale, perché non è prevista per il reato oggetto del capo 2. Pertanto, va eliminata, come in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che o elimina. Rigetta il ricorso ne
Sentenza Cassazione n. 27644/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris