CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, per avere posto in vendita tramite un sito internet una autovettura e, dopo aver ricevuto dall'acquirente la fotocopia di un assegno circolare, avere clonato l'assegno ed averlo accreditato su un conto a lui intestato, senza consegnare l'autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione di improcedibilità per mancanza della querela, che avrebbe potuto essere presentata solo dalla banca che aveva pagato il titolo contraffatto e non dall'acquirente, che era stato rimborsato dalla banca stessa. 1.2 Il difensore lamenta inoltre che tutti gli elementi evidenziati dai giudici di merito afferivano al presunto rapporto con il soggetto che aveva contattato l'inserzionista e non agli elementi costitutivi del reato di truffa subìto dall'istituto bancario 1.3 Il difensore osserva che la sentenza impugnata era carente anche in riferimento alla determinazione della pena base ed ai criteri di generale valutazione della condotta del reo ex art. 133 cod.pen. in combinato disposto con l'art. 62 bis cod.pen. 1.4 Con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, i giudici di merito avevano fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; sul punto il difensore osserva che, avendo il ricorrente giù usufruito del beneficio per una sentenza di condanna a mesi quattro di reclusione, era necessario il consenso del ricorrente alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 comma 1 cod.pen., consenso mai opposto da quest'ultimo; doveva pertanto ritenersi errato il diniego pregiudiziale opposto dalla Corte territoriale alla richiesta di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, come osservato nella motivazione della sentenza di questa Sezione n. 43910 del 04/10/2019, (Minnucci, Rv. 277712 - 01), al tradizionale insegnamento che individua la persona offesa del delitto di truffa, e quindi il titolare del diritto di presentare l'atto di querela, nel soggetto che abbia posto in esser l'atto di disposizione patrimoniale escludendo che la stessa qualità possa esser attribuita al soggetto íkr tratto in inganno, diverso dal primo (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869), ha fatto seguito l'importante precisazione della giurisprudenza di legittimità che ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela nell'ipotesi di truffa anche il "terzo danneggiato", intendendo con tale espressione colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però perduto l'opportunità di acquisire al proprio patrimonio, ad esempio, il bene offerto in vendita dall'imputato o il corrispettivo di un servizio in grado di erogare al pubblico, quale mancata acquisizione di un profitto (Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520). Pertanto, anche qualora si dovesse ritenere fondata la prospettazione dei fatti proposta da parte ricorrente, si dovrebbe comunque concludere che l'acquirente dell'autovettura era legittimato alla proposizione della querela e che, essendo egli il soggetto tratto in inganno dalla condotta dell'imputato, correttamente gli elementi costitutivi del reato andavano ricercati nel rapporto tra Sbrizzi e l'acquirente. A prescindere dalle superiori considerazioni, si deve rilevare come i due motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato che l'acquirente aveva subìto il danno derivante dal fatto che la banca aveva pagato l'assegno, e che quindi è del tutto irrilevante che in un secondo momento sia stato rimborsato dalla banca stessa, potendo tale fatto avere rilievo solo ai fini del risarcimento del danno. 1.3 Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla pena: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);: nel caso in esame, la Corte ha espresso congrua motivazione evidenziando la particolare scaltrezza dell'imputato nella commissione del reato, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e quindi esente da censure. 1.3 Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha evidenziato il precedente penale dell'imputato ed il fatto che risultavano pendenti ulteriori procedimenti per fatti analoghi: a tale proposito, si deve ribadire che è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte quella secondo la quale ,ri tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (vedi, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 — 02). E' stato inoltre precisato che anche i precedenti giudiziari non definitivi possono fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati ed essere valutati in relazione alla capacità a delinquere dell'imputato, specificandosi che ciò non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso sino alla condanna definitiva, poiché la rilevanza di tale valutazione è esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 comma secondo cod.pen. (Sez. 3, n.44458 del 30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613); corretta, pertanto, è la decisione della Corte di appello, che ha evidenziato sia il precedente penale del ricorrente che la pendenza di procedimenti per fatti analoghi a quelli di cui al presente procedimento. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3,510,00 oltre accessori di legge Così deciso il 17/02/2022 CORTE SUP:77.:MA CYS30"E. S2Zi