CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistero, in persona delSostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;letta la memoria, con allegate conclusioni scritte, trasmessa in data 18 giugno2026 dal difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], legalerapp.te e amm. unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha chiesto il rigetto o ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, oltre la rifusione delle spese sostenutenel grado, come da allegata nota;lette le conclusioni scritte, trasmesse con memoria a mezzo p.e.c. in data 6 luglio2026 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che telegraficamentereplicando alle conclusioni del P.g. e della parte civile, ha insistito perl’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe,decidendo sull’appello proposto dal Pubblico ministero di primo grado avverso lasentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo in data12 febbraio 2024, ha riformato la decisione impugnata, affermando laresponsabilità dell’imputato per il delitto di appropriazione indebita contestato,applicando la sanzione di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 dimulta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2. Avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,deducendo a motivo unico della impugnazione la inosservanza e la erroneaapplicazione della legge penale, atteso l’evidente difetto di dolo dell’agente, chenon intendeva conseguire e non ha -di fatto- conseguito alcun profitto dallacondotta contestata, avendo peraltro tentato invano di versare all’offeso, anche informa rateale, il pagamento integrale dei beni alienati dei quali aveva il precariopossesso (art. 1523 cod. civ., vendita con patto di riservato dominio: Nella venditaa rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa colpagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento dellaconsegna.). Difetta dunque la prova del dolo di appropriazione, radicalmentediverso dal dolo di inadempimento, che caratterizza la responsabilità civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre, ad avviso del Collegio, preliminarmente definire gli elementistrutturali del delitto di appropriazione indebita, per come differenziatasi talefattispecie, nel corso dei secoli XVIII e XIX, dal coacervo identitario del furto (lacui offensività rimase focalizzata sul momento della “sottrazione” al possessore),per assumere prima le vesti del “furto improprio” (offensivo della proprietàdisgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese del 1810, quelledell’abuse de confiance. Il carattere identitario dell’abuso rimase immanente intutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo-italiano, confluendocon la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all’art. 417 del codice“Zanardelli”: chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d’un terzo,una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo cheimporti l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela diparte ….Ciò che caratterizzava l’appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesionedel diritto di proprietà o di altro diritto reale dall’offesa portata mediante l’abusodi un possesso “lecitamente” conseguito.Già da queste premesse traspare, dunque, con evidenza la ratio dellaincriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui iltitolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la “definitiva” titolarità dellacosa mobile o del denaro, “ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di unaprestazione futura, poscia non eseguita” (in questi precisi termini la dottrina coevaalla codificazione del 1930, che orientò in allora le scelte del legislatore).Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del 1930 ha quindi intesoincriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo ilpossesso della cosa mobile, dia alla stessa -nolente domino- una destinazioneincompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nelcaso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016,Pigato, Rv. 266370).1.1. Tanto premesso, in diritto, appare evidente che la Corte di merito haritenuto che il non discusso inadempimento potesse integrare “oltre il torto” civile,anche gli estremi del reato di appropriazione indebita delle cose trasferite (subcondicione) con patto di riservato dominio.2. Il motivo di ricorso è infondato in diritto.2.1. I giudici di merito hanno accertato che la vendita dei beni funzionaliall’esercizio dell’attività commerciale al pubblico era stata stipulata con il patto diriservato dominio ex art. 1523 cod. civ. e ss. e che la merce consegnata, nonpagata per intero, non era stata più restituita, nonostante la venditrice ne avessechiesto la restituzione attraverso la procedura monitoria.Detto comportamento (non contestato in fatto), è stato dunque correttamentequalificato dalla Corte di merito (che ha ribaltato il verdetto assolutorio di primogrado) nella fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen.Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 40674 del24/09/2009, Ballarino, Rv. 245298; Sez. 2, n. 9410 del 02/12/2022, dep. 2023,Melillo, non mass.), alla quale il Collegio intende offrire continuità, "nel caso divendita con patto di riservato dominio, la proprietà della cosa rimane al venditoresino all'integrale pagamento del prezzo, mentre al compratore è attribuito ilpossesso della cosa medesima. Pertanto, commette reato d'appropriazioneindebita il compratore, che, prima d'avere interamente pagato il prezzo, aliena lacosa acquistata con il patto di riservato dominio". Del resto, la contestazione delfatto stigmatizza in diritto la violazione dello specifico vincolo giuridico che lega lacosa -alienata sotto condizione di completo adempimento- al proprietario alienanteal momento della consegna (sul tema si richiama anche Sez. 2, n. 24857 del21/04/2017, Forte, Rv. 270092 – 01).2.2. Il ricorso è teso invece alla dimostrazione della volontà di estingueretotalmente il debito garantito dal patto di riservato dominio; sarebbe così mancatol'ingiusto profitto da parte del possessore e, quindi, il difetto di tipicità dellacondotta.Ritiene il Collegio, viceversa, che il fatto integra perfettamente il tipo, attesoche il ricorrente acquirente ebbe ad alienare i beni, trattenendone interamente ilricavato, senza pagare il corrispettivo pattuito; l’agente si appropriò dunque deibeni (e del corrispettivo costituito dal denaro ricavato dalla vendita) privando cosìil venditore della garanzia costituita dal mantenimento della proprietà sul bene (osul suo tantumdem in caso di vendita).3. Non coglie, dunque, nel segno la lamentata insussistenza dell'elementopsicologico del reato contestato; in quanto ai fini della configurabilità del delitto diappropriazione indebita è sufficiente, secondo il costante insegnamento di questaCorte, la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o (come nella specie) dellacosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza avernediritto, e allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (sinda Sez. 2, n. 4996 del 25 marzo 1974, Draghi, Rv. 128040), la cui configurabilitànella specie emerge con evidenza dalla motivazione della sentenza impugnata.4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento.5. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa in giudizio sostenute nel grado dalla costituita parte civileGiovanni Alì, leg. rapp.te e amm.re unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che siliquidano come da dispositivo, tenuto conto della domanda e del rito caratterizzatoda contraddittorio cartolare. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]