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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05405/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 23/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ACIREALEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Acireale ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento a c:arico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di lesioni colpose (giudicate guaribili in giorni 30).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato avverso un provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il mezzo proposto.

Ciò ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.„ in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.

In altri termini, i provvedimenti negativi di competenza — come quello in esame - in qualunque forma emessi, non sono impugnabili in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Rv. 249962; conformi, ex plurimis, Sez. 5, n. 33545/2015 e sez. 2, n. 5407/2021).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 2 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 23/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ACIREALEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Acireale ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento a c:arico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di lesioni colpose (giudicate guaribili in giorni 30). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato avverso un provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il mezzo proposto. Ciò ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.„ in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. In altri termini, i provvedimenti negativi di competenza — come quello in esame - in qualunque forma emessi, non sono impugnabili in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Rv. 249962; conformi, ex plurimis, Sez. 5, n. 33545/2015 e sez. 2, n. 5407/2021). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
Sentenza Cassazione n. 05405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris