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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 06233/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6233/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 22/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 35407/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di* * * * * N. * 31.12.1985 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/09/2025 del * * di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataletta la memoria dell avv. * * difensore di * * che ha chiesto il rigettodel ricorso del Pubblico MinisteroRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23/06/2025 il * del Tribunale di Torino applicava nei confrontidi * * alias * * la misura cautelare della custodia in carcere in quantogravemente indiziato di essere partecipe dell associazione terroristica * tunisinadenominata “Ansar al * collegata al gruppo terroristico di “Al * art. 270 biscod. pen. .2.

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l indagato deducendol insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo.2.1.

Il Tribunale del riesame con l ordinanza impugnata accoglieva l istanza eannullava il provvedimento applicativo ritenendo insussistente allo stato un quadro diqualificata probabilità di colpevolezza dell indagato in ordine al delitto di cui all art. 270 biscod. pen.3.

Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo3.1. mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo ilTribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui le quali ha ritenuto di valorizzare in manieradecisiva le dichiarazioni rese dall indagato in sede di interrogatorio di garanzia rispetto aquanto in precedenza dichiarato dallo stesso * in occasione di intercettazioni tra presentiin cui raccontava ai compagni di cella con precisione e specificità di avere contatti operativicon l associazione terroristica in oggetto.

Su questo aspetto e cioè sulla tenuta logica diun ipotesi di totale invenzione di quanto affermato dall indagato sulla scorta peraltro di unapersonalità del * definita dallo stesso * particolarmente problematica lamotivazione del Tribunale ad avviso del * ricorrente sarebbe deficitaria in quanto nonfornisce alcuna giustificazione razionale sul perché * avrebbe dovuto millantare unpassato da terrorista adducendo sul punto spiegazioni teoriche e del tutto contrastanti conla sua biografia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

I rilievi del Pubblico Ministero colgono nel segno laddove evidenziano lacontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che da un lato ritiene nonsufficienti a dimostrare la partecipazione dell indagato all associazione terroristica i raccontidi * pur dotati di specificità e captati nel corso di intercettazioni ambientali in carcere incui egli riferiva al compagno di cella i suoi trascorsi di associato all organizzazioneterroristica de qua dall altro attribuisce valenza decisiva ai fini della insussistenza dei graviindizi di colpevolezza alla smentita della veridicità di quanto emergente da taliintercettazioni avvenuta in occasione dell interrogatorio di garanzia ma senza spiegare leragioni di tale qualificata credibilità nonostante si ammettesse la problematicità dellapersonalità dell indagato che “non consente di attribuire un inequivoca valenza menzogneraalle confuse ragioni dedotte a spiegazione della sua asserita millanteria”.In altri termini il Tribunale pur ritenendo che la smentita avesse una valenza incertacionondimeno si è determinato all annullamento senza spiegarne congruamente le ragioni.1.1. * contraddittoriamente il Tribunale ammette che * viva in unacondizione di ostinata illegalità per reati comuni in Italia in Francia in Germania e anche in* e che lo stesso utilizzi diversi alias per non essere identificato ma esclude che ciòcostituisca giudizio incontrovertibile di un suo passato di militante terrorista aggiungendoperaltro che sussiste invece un quadro di sicura gravità indiziaria rispetto alle condotte di* di propaganda e apologia della jihad nelle carceri italiane salvo concludere che “l ipotesidella partecipazione associativa ex art. 270 bis cod. pen. non è dunque al momentosostenuta da un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza”.2.

In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato presenta da un latoevidenti carenze motivazionali quanto alla ritenuta qualificata credibilità del * pur incontrasto con le dichiarazioni intercettate dello stesso dall altro manifeste illogicità econtraddizioni intrinseche quanto al giudizio di gravità indiziaria rispetto al complesso deglielementi acquisiti.2.1.

Si ricorda che “in tema di applicazione di misure cautelari personali gli indizi dicolpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio dimerito essendo sufficiente la sola gravità di essi evidenziata da qualsiasi elemento idoneoa fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell indagato e non anchela precisione e la concordanza» * 2 n. 8948 del 10/11/2022 dep. 2023 * 28426201 * 4 n. 16158 del 08/04/2021 * 281019 01 * 6 n. 7793 del 05/02/2013 *255053 01 .* ultimo piano esegetico muove dal presupposto che “la nozione di gravi indizi dicolpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo afondare il giudizio di colpevolezza finale” ragion per cui “al fine dell adozione della misura èsufficiente l emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell indagato in ordine ai reati addebitati” e “i dettiindizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di meritodall art. 192 comma 2 cod. proc. pen.» e proprio “per questa ragione l art. 273 comma 1bis cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell art. 192 cod. proc. pen. ma non il comma 2del medesimo articolo il quale oltre alla gravità richiede la precisione e concordanza degliindizi * 2 n. 8948/2022 dep. 2023 cit. .3.

Per tutte queste considerazioni l ordinanza impugnata va annullata con rinvio algiudice indicato in dispositivo che dovrà colmare i vuoti motivazionali ed emendare i viziinnanzi ritenuti sussistenti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6233/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 22/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 35407/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di* * * * * N. * 31.12.1985 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/09/2025 del * * di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataletta la memoria dell avv. * * difensore di * * che ha chiesto il rigettodel ricorso del Pubblico MinisteroRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23/06/2025 il * del Tribunale di Torino applicava nei confrontidi * * alias * * la misura cautelare della custodia in carcere in quantogravemente indiziato di essere partecipe dell associazione terroristica * tunisinadenominata “Ansar al * collegata al gruppo terroristico di “Al * art. 270 biscod. pen. .2.

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l indagato deducendol insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo.2.1.

Il Tribunale del riesame con l ordinanza impugnata accoglieva l istanza eannullava il provvedimento applicativo ritenendo insussistente allo stato un quadro diqualificata probabilità di colpevolezza dell indagato in ordine al delitto di cui all art. 270 biscod. pen.3.

Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo3.1. mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo ilTribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui le quali ha ritenuto di valorizzare in manieradecisiva le dichiarazioni rese dall indagato in sede di interrogatorio di garanzia rispetto aquanto in precedenza dichiarato dallo stesso * in occasione di intercettazioni tra presentiin cui raccontava ai compagni di cella con precisione e specificità di avere contatti operativicon l associazione terroristica in oggetto.

Su questo aspetto e cioè sulla tenuta logica diun ipotesi di totale invenzione di quanto affermato dall indagato sulla scorta peraltro di unapersonalità del * definita dallo stesso * particolarmente problematica lamotivazione del Tribunale ad avviso del * ricorrente sarebbe deficitaria in quanto nonfornisce alcuna giustificazione razionale sul perché * avrebbe dovuto millantare unpassato da terrorista adducendo sul punto spiegazioni teoriche e del tutto contrastanti conla sua biografia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

I rilievi del Pubblico Ministero colgono nel segno laddove evidenziano lacontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che da un lato ritiene nonsufficienti a dimostrare la partecipazione dell indagato all associazione terroristica i raccontidi * pur dotati di specificità e captati nel corso di intercettazioni ambientali in carcere incui egli riferiva al compagno di cella i suoi trascorsi di associato all organizzazioneterroristica de qua dall altro attribuisce valenza decisiva ai fini della insussistenza dei graviindizi di colpevolezza alla smentita della veridicità di quanto emergente da taliintercettazioni avvenuta in occasione dell interrogatorio di garanzia ma senza spiegare leragioni di tale qualificata credibilità nonostante si ammettesse la problematicità dellapersonalità dell indagato che “non consente di attribuire un inequivoca valenza menzogneraalle confuse ragioni dedotte a spiegazione della sua asserita millanteria”.In altri termini il Tribunale pur ritenendo che la smentita avesse una valenza incertacionondimeno si è determinato all annullamento senza spiegarne congruamente le ragioni.1.1. * contraddittoriamente il Tribunale ammette che * viva in unacondizione di ostinata illegalità per reati comuni in Italia in Francia in Germania e anche in* e che lo stesso utilizzi diversi alias per non essere identificato ma esclude che ciòcostituisca giudizio incontrovertibile di un suo passato di militante terrorista aggiungendoperaltro che sussiste invece un quadro di sicura gravità indiziaria rispetto alle condotte di* di propaganda e apologia della jihad nelle carceri italiane salvo concludere che “l ipotesidella partecipazione associativa ex art. 270 bis cod. pen. non è dunque al momentosostenuta da un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza”.2.

In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato presenta da un latoevidenti carenze motivazionali quanto alla ritenuta qualificata credibilità del * pur incontrasto con le dichiarazioni intercettate dello stesso dall altro manifeste illogicità econtraddizioni intrinseche quanto al giudizio di gravità indiziaria rispetto al complesso deglielementi acquisiti.2.1.

Si ricorda che “in tema di applicazione di misure cautelari personali gli indizi dicolpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio dimerito essendo sufficiente la sola gravità di essi evidenziata da qualsiasi elemento idoneoa fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell indagato e non anchela precisione e la concordanza» * 2 n. 8948 del 10/11/2022 dep. 2023 * 28426201 * 4 n. 16158 del 08/04/2021 * 281019 01 * 6 n. 7793 del 05/02/2013 *255053 01 .* ultimo piano esegetico muove dal presupposto che “la nozione di gravi indizi dicolpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo afondare il giudizio di colpevolezza finale” ragion per cui “al fine dell adozione della misura èsufficiente l emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell indagato in ordine ai reati addebitati” e “i dettiindizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di meritodall art. 192 comma 2 cod. proc. pen.» e proprio “per questa ragione l art. 273 comma 1bis cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell art. 192 cod. proc. pen. ma non il comma 2del medesimo articolo il quale oltre alla gravità richiede la precisione e concordanza degliindizi * 2 n. 8948/2022 dep. 2023 cit. .3.

Per tutte queste considerazioni l ordinanza impugnata va annullata con rinvio algiudice indicato in dispositivo che dovrà colmare i vuoti motivazionali ed emendare i viziinnanzi ritenuti sussistenti. *Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. pen. pen.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. pen. pen.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6233/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 22/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 35407/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di* * * * * N. * 31.12.1985 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/09/2025 del * * di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataletta la memoria dell avv. * * difensore di * * che ha chiesto il rigettodel ricorso del Pubblico MinisteroRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23/06/2025 il * del Tribunale di Torino applicava nei confrontidi * * alias * * la misura cautelare della custodia in carcere in quantogravemente indiziato di essere partecipe dell associazione terroristica * tunisinadenominata “Ansar al * collegata al gruppo terroristico di “Al * art. 270 biscod. pen. .2. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l indagato deducendol insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo.2.1. Il Tribunale del riesame con l ordinanza impugnata accoglieva l istanza eannullava il provvedimento applicativo ritenendo insussistente allo stato un quadro diqualificata probabilità di colpevolezza dell indagato in ordine al delitto di cui all art. 270 biscod. pen.3. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo3.1. mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo ilTribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui le quali ha ritenuto di valorizzare in manieradecisiva le dichiarazioni rese dall indagato in sede di interrogatorio di garanzia rispetto aquanto in precedenza dichiarato dallo stesso * in occasione di intercettazioni tra presentiin cui raccontava ai compagni di cella con precisione e specificità di avere contatti operativicon l associazione terroristica in oggetto. Su questo aspetto e cioè sulla tenuta logica diun ipotesi di totale invenzione di quanto affermato dall indagato sulla scorta peraltro di unapersonalità del * definita dallo stesso * particolarmente problematica lamotivazione del Tribunale ad avviso del * ricorrente sarebbe deficitaria in quanto nonfornisce alcuna giustificazione razionale sul perché * avrebbe dovuto millantare unpassato da terrorista adducendo sul punto spiegazioni teoriche e del tutto contrastanti conla sua biografia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. I rilievi del Pubblico Ministero colgono nel segno laddove evidenziano lacontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che da un lato ritiene nonsufficienti a dimostrare la partecipazione dell indagato all associazione terroristica i raccontidi * pur dotati di specificità e captati nel corso di intercettazioni ambientali in carcere incui egli riferiva al compagno di cella i suoi trascorsi di associato all organizzazioneterroristica de qua dall altro attribuisce valenza decisiva ai fini della insussistenza dei graviindizi di colpevolezza alla smentita della veridicità di quanto emergente da taliintercettazioni avvenuta in occasione dell interrogatorio di garanzia ma senza spiegare leragioni di tale qualificata credibilità nonostante si ammettesse la problematicità dellapersonalità dell indagato che “non consente di attribuire un inequivoca valenza menzogneraalle confuse ragioni dedotte a spiegazione della sua asserita millanteria”.In altri termini il Tribunale pur ritenendo che la smentita avesse una valenza incertacionondimeno si è determinato all annullamento senza spiegarne congruamente le ragioni.1.1. * contraddittoriamente il Tribunale ammette che * viva in unacondizione di ostinata illegalità per reati comuni in Italia in Francia in Germania e anche in* e che lo stesso utilizzi diversi alias per non essere identificato ma esclude che ciòcostituisca giudizio incontrovertibile di un suo passato di militante terrorista aggiungendoperaltro che sussiste invece un quadro di sicura gravità indiziaria rispetto alle condotte di* di propaganda e apologia della jihad nelle carceri italiane salvo concludere che “l ipotesidella partecipazione associativa ex art. 270 bis cod. pen. non è dunque al momentosostenuta da un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza”.2. In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato presenta da un latoevidenti carenze motivazionali quanto alla ritenuta qualificata credibilità del * pur incontrasto con le dichiarazioni intercettate dello stesso dall altro manifeste illogicità econtraddizioni intrinseche quanto al giudizio di gravità indiziaria rispetto al complesso deglielementi acquisiti.2.1. Si ricorda che “in tema di applicazione di misure cautelari personali gli indizi dicolpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio dimerito essendo sufficiente la sola gravità di essi evidenziata da qualsiasi elemento idoneoa fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell indagato e non anchela precisione e la concordanza» * 2 n. 8948 del 10/11/2022 dep. 2023 * 28426201 * 4 n. 16158 del 08/04/2021 * 281019 01 * 6 n. 7793 del 05/02/2013 *255053 01 .* ultimo piano esegetico muove dal presupposto che “la nozione di gravi indizi dicolpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo afondare il giudizio di colpevolezza finale” ragion per cui “al fine dell adozione della misura èsufficiente l emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell indagato in ordine ai reati addebitati” e “i dettiindizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di meritodall art. 192 comma 2 cod. proc. pen.» e proprio “per questa ragione l art. 273 comma 1bis cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell art. 192 cod. proc. pen. ma non il comma 2del medesimo articolo il quale oltre alla gravità richiede la precisione e concordanza degliindizi * 2 n. 8948/2022 dep. 2023 cit. .3. Per tutte queste considerazioni l ordinanza impugnata va annullata con rinvio algiudice indicato in dispositivo che dovrà colmare i vuoti motivazionali ed emendare i viziinnanzi ritenuti sussistenti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6233/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 22/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 35407/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di* * * * * N. * 31.12.1985 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 29/09/2025 del * * di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataletta la memoria dell avv. * * difensore di * * che ha chiesto il rigettodel ricorso del Pubblico MinisteroRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23/06/2025 il * del Tribunale di Torino applicava nei confrontidi * * alias * * la misura cautelare della custodia in carcere in quantogravemente indiziato di essere partecipe dell associazione terroristica * tunisinadenominata “Ansar al * collegata al gruppo terroristico di “Al * art. 270 biscod. pen. .2. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l indagato deducendol insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo.2.1. Il Tribunale del riesame con l ordinanza impugnata accoglieva l istanza eannullava il provvedimento applicativo ritenendo insussistente allo stato un quadro diqualificata probabilità di colpevolezza dell indagato in ordine al delitto di cui all art. 270 biscod. pen.3. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo3.1. mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo ilTribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui le quali ha ritenuto di valorizzare in manieradecisiva le dichiarazioni rese dall indagato in sede di interrogatorio di garanzia rispetto aquanto in precedenza dichiarato dallo stesso * in occasione di intercettazioni tra presentiin cui raccontava ai compagni di cella con precisione e specificità di avere contatti operativicon l associazione terroristica in oggetto. Su questo aspetto e cioè sulla tenuta logica diun ipotesi di totale invenzione di quanto affermato dall indagato sulla scorta peraltro di unapersonalità del * definita dallo stesso * particolarmente problematica lamotivazione del Tribunale ad avviso del * ricorrente sarebbe deficitaria in quanto nonfornisce alcuna giustificazione razionale sul perché * avrebbe dovuto millantare unpassato da terrorista adducendo sul punto spiegazioni teoriche e del tutto contrastanti conla sua biografia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. I rilievi del Pubblico Ministero colgono nel segno laddove evidenziano lacontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che da un lato ritiene nonsufficienti a dimostrare la partecipazione dell indagato all associazione terroristica i raccontidi * pur dotati di specificità e captati nel corso di intercettazioni ambientali in carcere incui egli riferiva al compagno di cella i suoi trascorsi di associato all organizzazioneterroristica de qua dall altro attribuisce valenza decisiva ai fini della insussistenza dei graviindizi di colpevolezza alla smentita della veridicità di quanto emergente da taliintercettazioni avvenuta in occasione dell interrogatorio di garanzia ma senza spiegare leragioni di tale qualificata credibilità nonostante si ammettesse la problematicità dellapersonalità dell indagato che “non consente di attribuire un inequivoca valenza menzogneraalle confuse ragioni dedotte a spiegazione della sua asserita millanteria”.In altri termini il Tribunale pur ritenendo che la smentita avesse una valenza incertacionondimeno si è determinato all annullamento senza spiegarne congruamente le ragioni.1.1. * contraddittoriamente il Tribunale ammette che * viva in unacondizione di ostinata illegalità per reati comuni in Italia in Francia in Germania e anche in* e che lo stesso utilizzi diversi alias per non essere identificato ma esclude che ciòcostituisca giudizio incontrovertibile di un suo passato di militante terrorista aggiungendoperaltro che sussiste invece un quadro di sicura gravità indiziaria rispetto alle condotte di* di propaganda e apologia della jihad nelle carceri italiane salvo concludere che “l ipotesidella partecipazione associativa ex art. 270 bis cod. pen. non è dunque al momentosostenuta da un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza”.2. In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato presenta da un latoevidenti carenze motivazionali quanto alla ritenuta qualificata credibilità del * pur incontrasto con le dichiarazioni intercettate dello stesso dall altro manifeste illogicità econtraddizioni intrinseche quanto al giudizio di gravità indiziaria rispetto al complesso deglielementi acquisiti.2.1. Si ricorda che “in tema di applicazione di misure cautelari personali gli indizi dicolpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio dimerito essendo sufficiente la sola gravità di essi evidenziata da qualsiasi elemento idoneoa fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell indagato e non anchela precisione e la concordanza» * 2 n. 8948 del 10/11/2022 dep. 2023 * 28426201 * 4 n. 16158 del 08/04/2021 * 281019 01 * 6 n. 7793 del 05/02/2013 *255053 01 .* ultimo piano esegetico muove dal presupposto che “la nozione di gravi indizi dicolpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo afondare il giudizio di colpevolezza finale” ragion per cui “al fine dell adozione della misura èsufficiente l emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell indagato in ordine ai reati addebitati” e “i dettiindizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di meritodall art. 192 comma 2 cod. proc. pen.» e proprio “per questa ragione l art. 273 comma 1bis cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell art. 192 cod. proc. pen. ma non il comma 2del medesimo articolo il quale oltre alla gravità richiede la precisione e concordanza degliindizi * 2 n. 8948/2022 dep. 2023 cit. .3. Per tutte queste considerazioni l ordinanza impugnata va annullata con rinvio algiudice indicato in dispositivo che dovrà colmare i vuoti motivazionali ed emendare i viziinnanzi ritenuti sussistenti. *Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. pen. pen.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. pen. pen.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris