Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25523/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 135/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trapani, presso [OSCURATO:SOCIETA]. –via Virgilio – [OSCURATO:PERSONA], lotto 9, elettivamente domiciliati in Roma, viale Gorizia n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2003 –IRPEG- IRAP 2003.

R.G.

N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4773/30/2015 , depositata il 17 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani emetteva, in data 4 dicembre 2008, avviso di accertamento n. 801033401502/2008, notificato il 27 dicembre 2008, con il quale veniva accertato, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di indagini bancarie ex art. 32, primo comma, num. 7), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, num. 7),d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, maggiori ricavi per l’importo di € 128.837,65, con conseguente applicazione di maggiori IRPEG, IRAP ed IVA.

In pari data veniva emesso altro avviso di accertamento (n. 801013401540/2008) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, al momento, della [OSCURATO:SOCIETA]. e socio al 99% del capitale sociale, con il quale venivano accertati maggiori redditi da capitale, ai fini IRPEF, per € 127.549,27 (pari al 99% del maggior reddito accertato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].), con conseguente applicazione di maggiore IRPEF e relative addizionali.

2. Interposti separati ricorsi avverso i suddetti avvisi di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenzen. 84/05/2010, depositata il 15 aprile 2010, e n. 147/05/2010, depositata il 6 maggio 2010, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento in oggetto.

3. Interposto gravame dall’Ufficio avverso le suddette sentenze, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, R.G.

N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 4773/30/2015, pronunciata il 19 ottobre 2015 e depositata in segreteria il 17 novembre 2015, rigettava gli appelli e confermava le sentenze di primo grado.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

I controricorrenti hanno depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 32, primo comma, mun. 2), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che solo con l’atto di appello l’ente impositore avrebbe esplicitato le ragioni della riferibilità alla società [OSCURATO:SOCIETA]. dei conti correnti intestati personalmente a [OSCURATO:PERSONA] (con ciò contravvenendo, secondo la corte regionale, al divieto di nuove eccezioni in appello), in quanto già nelle deduzioni difensive in primo grado l’Agenzia aveva comunque esposto tali ragioni, dando conto dell’estensione investigativo-accertativa sui soggetti legati alla società.

R.G.

N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

7. Preliminarmente, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, a seguito di definizione agevolata.

Il ricorrente ha presentato, in data 29maggio 2019, istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Risulta documentato il versamento della prima rata, nel mentre non risulta che l’Agenzia delle Entrata abbia opposto il diniego alla richiesta di definizione agevolata, né che vi sia stata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018).

Sussistono quindi le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizionei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

8. Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ritiene la Corte che esso sia infondato.

Ed invero, seppure la corte regionale abbia ritenuto che l’appellodell’Agenzia fosse inammissibile per avere introdotto nuove eccezioni, in violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in ogni caso la stessa corte ha esaminato nel merito l’appello medesimo, con riferimento alla questione decisiva della riferibilità alla società dei conti correnti intestati al socio [OSCURATO:PERSONA],ritenendo – sulla base di valutazioni in punto di fatto insindacabili in questa sede – che tali conti non fossero, per l’appunto, riferibili alla società, in quanto, durante il periodo d’imposta in contestazione, il [OSCURATO:PERSONA] non era legale rappresentante della società, e non essendo state fornite prove adeguate in ordine alla eventuale fittizietà dell’intestazione dei conti correnti in capo al predetto [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A tal proposito, va rilevato che, con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell’appello, la C.T.R. ha ritenuto che solo in sede di gravame l’Ufficio avesse esplicitato la riferibilità alla e [OSCURATO:SOCIETA]. dei conti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], con ciò contravvenendo al disposto dell’art. 57 del d.l.gs. n. 546/1992, che espressamente vieta la proposizione di nuove domande ed eccezioni in appello.

In realtà, l’Agenzia delle Entrate, già in sede di controdeduzioni in primo grado, aveva dato atto dell’estensione investigativo-accertativa ai soggetti legati alla società, e quindi aveva dedotto la riferibilità dei conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA] alla società di cui era socio.

Non di meno, nonostante l’ammissibilità del motivo di appello in questione, la C.T.R. ha adeguatamente motivato in merito all’esclusione della riferibilità di tali conti alla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo –con accertamento di fatto incensurabile in questa sede –che non vi era prova della natura fittizia delle intestazioni dei conti correnti del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che l’Ufficio non era stato in grado di contrastare la prova fornita dalla società circa l’insussistenza della qualifica di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2003. 8.Il ricorso proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. deve quindi essere rigettato.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, R.G.

N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

Pone le spese a carico di chi le ha anticipate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 135/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trapani, presso [OSCURATO:SOCIETA]. –via Virgilio – [OSCURATO:PERSONA], lotto 9, elettivamente domiciliati in Roma, viale Gorizia n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2003 –IRPEG- IRAP 2003. R.G. N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4773/30/2015 , depositata il 17 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani emetteva, in data 4 dicembre 2008, avviso di accertamento n. 801033401502/2008, notificato il 27 dicembre 2008, con il quale veniva accertato, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di indagini bancarie ex art. 32, primo comma, num. 7), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, num. 7),d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, maggiori ricavi per l’importo di € 128.837,65, con conseguente applicazione di maggiori IRPEG, IRAP ed IVA. In pari data veniva emesso altro avviso di accertamento (n. 801013401540/2008) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, al momento, della [OSCURATO:SOCIETA]. e socio al 99% del capitale sociale, con il quale venivano accertati maggiori redditi da capitale, ai fini IRPEF, per € 127.549,27 (pari al 99% del maggior reddito accertato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].), con conseguente applicazione di maggiore IRPEF e relative addizionali. 2. Interposti separati ricorsi avverso i suddetti avvisi di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenzen. 84/05/2010, depositata il 15 aprile 2010, e n. 147/05/2010, depositata il 6 maggio 2010, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento in oggetto. 3. Interposto gravame dall’Ufficio avverso le suddette sentenze, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, R.G. N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 4773/30/2015, pronunciata il 19 ottobre 2015 e depositata in segreteria il 17 novembre 2015, rigettava gli appelli e confermava le sentenze di primo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. I controricorrenti hanno depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 32, primo comma, mun. 2), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che solo con l’atto di appello l’ente impositore avrebbe esplicitato le ragioni della riferibilità alla società [OSCURATO:SOCIETA]. dei conti correnti intestati personalmente a [OSCURATO:PERSONA] (con ciò contravvenendo, secondo la corte regionale, al divieto di nuove eccezioni in appello), in quanto già nelle deduzioni difensive in primo grado l’Agenzia aveva comunque esposto tali ragioni, dando conto dell’estensione investigativo-accertativa sui soggetti legati alla società. R.G. N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Preliminarmente, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, a seguito di definizione agevolata. Il ricorrente ha presentato, in data 29maggio 2019, istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Risulta documentato il versamento della prima rata, nel mentre non risulta che l’Agenzia delle Entrata abbia opposto il diniego alla richiesta di definizione agevolata, né che vi sia stata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018). Sussistono quindi le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizionei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ritiene la Corte che esso sia infondato. Ed invero, seppure la corte regionale abbia ritenuto che l’appellodell’Agenzia fosse inammissibile per avere introdotto nuove eccezioni, in violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in ogni caso la stessa corte ha esaminato nel merito l’appello medesimo, con riferimento alla questione decisiva della riferibilità alla società dei conti correnti intestati al socio [OSCURATO:PERSONA],ritenendo – sulla base di valutazioni in punto di fatto insindacabili in questa sede – che tali conti non fossero, per l’appunto, riferibili alla società, in quanto, durante il periodo d’imposta in contestazione, il [OSCURATO:PERSONA] non era legale rappresentante della società, e non essendo state fornite prove adeguate in ordine alla eventuale fittizietà dell’intestazione dei conti correnti in capo al predetto [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A tal proposito, va rilevato che, con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell’appello, la C.T.R. ha ritenuto che solo in sede di gravame l’Ufficio avesse esplicitato la riferibilità alla e [OSCURATO:SOCIETA]. dei conti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], con ciò contravvenendo al disposto dell’art. 57 del d.l.gs. n. 546/1992, che espressamente vieta la proposizione di nuove domande ed eccezioni in appello. In realtà, l’Agenzia delle Entrate, già in sede di controdeduzioni in primo grado, aveva dato atto dell’estensione investigativo-accertativa ai soggetti legati alla società, e quindi aveva dedotto la riferibilità dei conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA] alla società di cui era socio. Non di meno, nonostante l’ammissibilità del motivo di appello in questione, la C.T.R. ha adeguatamente motivato in merito all’esclusione della riferibilità di tali conti alla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo –con accertamento di fatto incensurabile in questa sede –che non vi era prova della natura fittizia delle intestazioni dei conti correnti del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che l’Ufficio non era stato in grado di contrastare la prova fornita dalla società circa l’insussistenza della qualifica di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2003. 8.Il ricorso proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. deve quindi essere rigettato. 9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, R.G. N.135/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Pone le spese a carico di chi le ha anticipate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., del
Sentenza Cassazione n. 25523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris