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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22769/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 - g [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona, pronunciata il 13 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, nella condotta dell'imputato, degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato l'irrilevanza dell'utilizzo delle proprie generalità e la sussistenza del raggiro nella condotta dell'imputato, che aveva messo in vendita l'autovettura senza volerla effettivamente vendere e si era reso irreperibile dopo aver ricevuto il primo acconto; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge penale processuale e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e,, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente il riferimento del giudice alla congruità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243- 01), come avvenuto nella specie, ove la Corte di appello ha anche sottolineato l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 - g [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona, pronunciata il 13 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, nella condotta dell'imputato, degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato l'irrilevanza dell'utilizzo delle proprie generalità e la sussistenza del raggiro nella condotta dell'imputato, che aveva messo in vendita l'autovettura senza volerla effettivamente vendere e si era reso irreperibile dopo aver ricevuto il primo acconto; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge penale processuale e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e,, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente il riferimento del giudice alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243- 01), come avvenuto nella specie, ove la Corte di appello ha anche sottolineato l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
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