CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 13633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti ii ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché, oltre ad essere fondati su argomentazioni di merito e di carattere meramente confutativo rispetto alle non condivise conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, deducono doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 10,11 e 12 sulla configurabilità dell'art. 337 cod. pen. , sull'attendibilità delle dichiarazioni della capo treno, sulla insussistenza di alcun contrasto con quelle rese dal testimone, nonché sulla qualifica pubblicistica della capo treno; si vedano le pagine 13 e 14 sulla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. e sulla ininfluenza sull'elemento psicologico del reato del lieve deficit cognitivo da cui risulta affetto Merenda; si vedano, infine, le pagine 15, 16, 17 e 18 in merito alla configurabilità del reato di cui al capo 3, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla illegittima determinazione della misura dell'aumento di pena applicato a Merenda); ritenuto, peraltro, quanto alla generica doglianza relativa alla determinazione dell'aumento di pena applicato a Merenda, che la soluzione adottata dalla Corte territoriale è conforme alle indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite che hanno precisato che se la pena dei reati in continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa-ammenda), l'aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base (cfr. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751, in motivazione). ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] s/Venso