Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1982

Cassazione n. 48723/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1982 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi tre di arresto (pena base mesi sei, ridotta per il rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011, e che il ricorso censura il provvedimento nella parte in cui dà atto della impossibilità di concedere il minimo della pena senza "adeguato percorso motivazionale"; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, non dedotte in appello e neppure sorrette da effettivo interesse all'impugnazione, atteso che la pena applicata è contenuta nel minimo edittale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e nsore [OSCURATO:PERSONA] siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1982 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi tre di arresto (pena base mesi sei, ridotta per il rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011, e che il ricorso censura il provvedimento nella parte in cui dà atto della impossibilità di concedere il minimo della pena senza "adeguato percorso motivazionale"; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, non dedotte in appello e neppure sorrette da effettivo interesse all'impugnazione, atteso che la pena applicata è contenuta nel minimo edittale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e nsore [OSCURATO:PERSONA] siden
Sentenza Cassazione n. 48723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris