CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG F. Baldi che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rideterminazione in melius della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata, per la durata di anni due, con la sentenza di applicazione della pena, irrevocabile il 29.03.2019, emessa nei suoi confronti dal GIP del medesimo Tribunale per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada; rilevava che la pena di mesi 3 giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, concordata dalle parti, era stata sostituita con 114 giorni di lavoro di pubblica utilità, all'esito della cui positiva prestazione il reato era stato dichiarato estinto e la sanzione accessoria era stata dimezzata ad un anno con provvedimento del 3.12.2020 del giudice dell'esecuzione, al quale era precluso - al di fuori delle previsioni contenute nel comma 9-bis del suddetto art. 186 - il potere di rivalutare le statuizioni adottate dal giudice della cognizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando violazione dell'art. 186 commi 2 e 9-bis cod.strada e insistendo nella richiesta di rideterminazione della durata della sospensione della patente di guida. Il ricorrente deduce la revocabilità, anche in sede esecutiva, della statuizione della sentenza di applicazione pena riguardante la misura della sanzione amministrativa accessoria, non potendo la stessa ritenersi definitiva fino all'esito del lavoro di pubblica utilità, in quanto il proficuo espletamento dello stesso è destinato normativamente a incidere sul calcolo della durata della sospensione della patente e il provvedimento adottato ex art. 186 comma 9-bis cod. strada è ricorribile per cassazione; rileva la censurabilità della decisione del giudice della cognizione di commisurare la sospensione della patente a una durata doppia rispetto al minimo edittale di un anno, senza tenere conto che il possesso dell'automezzo era imputabile unicamente al Landini (e non alla società formale intestataria); rileva che, anche alla stregua del disposto dell'art. 224 comma 3 cod.strada, la permanenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria deve essere verificata all'esito del lavoro di pubblica utilità e della conseguente estinzione del reato, evitando ogni automatismo contrastante col principio di proporzionalità della sanzione e tenendo conto della condotta concreta del Landini, anche successiva al reato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. 2. E' incontroverso che la sentenza di applicazione della pena pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) cod.strada, con la quale il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato al ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, è divenuta definitiva il 29.03.2019, in assenza di impugnazione della parte interessata; la conseguente irrevocabilità del decísum riguarda anche la statuizione relativa alla sospensione della patente di guida (e alla sua durata), essendo stato definitivamente chiarito - con la sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, delle Sezioni Unite di questa Corte (Rv. 279349) - che avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato (o erroneamente omesso di applicare) la sanzione amministrativa accessoria è sempre esperibile ricorso per cassazione, al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 448 comma 2 bis del codice di rito, anche per violazione di legge e per vizio della motivazione, trattandosi di statuizione estranea all'accordo delle parti che il giudice è tenuto comunque ad adottare d'ufficio. L'irrevocabilità, sul punto, della sentenza pronunciata nei confronti del Landini dal giudice della cognizione comporta che l'applicazione e la durata originaria della sospensione della patente non possono essere rimesse in discussione - se non nei limiti normativamente circoscritti di cui subito si dirà - dal giudice dell'esecuzione chiamato a pronunciare, in sede esecutiva, l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito del positivo esperimento del lavoro di pubblica utilità con cui sia stata sostituita la pena edittalmente prevista dall'art. 186 comma 2 lett. c) cod.strada e ad adottare i conseguenti provvedimenti previsti dal comma 9-bis della norma, costituiti dalla revoca della confisca, ove disposta, del veicolo sequestrato e dalla riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria originariamente irrogata. Al di fuori dei limiti rappresentati dall'esercizio di tale potere, vincolato nell'an e nel quantum (nel senso che, ricorrendone i presupposti, il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporre la riduzione della sospensione della patente di guida e deve ridurla nella misura fissa della metà stabilita dall'art. 186 comma 9-bis, senza alcuna discrezionalità al riguardo), il giudicato formatosi in sede di cognizione preclude ogni diverso e ulteriore intervento giudiziale inteso a rivalutare la correttezza del provvedimento applicativo della sanzione amministrativa accessoria e la congruità della sua durata originaria. Dalla previsione normativa del dimezzamento della durata della sospensione della patente come effetto del sopravvenuto positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, funzionale a incentivare il ricorso alla sanzione sostitutiva e al conseguente deflazionamento dei carichi esecutivi, non può dunque ricavarsi la titolarità in capo al giudice dell'esecuzione di un potere generale di revocare o rimodulare la sanzione amministrativa accessoria, che si porrebbe in contrasto col principio dell'intangibilità del giudicato e che il ricorrente fonda sull'erroneo 2 1‘1-3 presupposto della natura non definitiva della relativa statuizione; né, a supporto della tesi sostenuta nel ricorso, può essere utilmente invocata la prevista ricorribilità per cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'udienza fissata per verificare l'esito della prestazione del lavoro di pubblica utilità, la cui autonoma impugnabilità, per vizi propri, non può riverberarsi su quella, ormai preclusa, della sentenza di patteggiamento. Parimenti inconferente si rivela il richiamo operato dal ricorrente al disposto dell'art. 224 comma 3 cod.strada, che attribuisce al prefetto la competenza ad accertare la sussistenza dei requisiti per applicare la sanzione amministrativa accessoria in caso di estinzione del reato che ne costituisce il presupposto, per una causa (diversa dalla morte dell'imputato) antecedente - e non successiva, come nella specie - alla formazione del giudicato; in questo caso, non esistendo una statuizione munita della forza vincolante del giudicato, è del tutto logico che la verifica dei presupposti applicativi della sospensione della patente e la determinazione della relativa durata sia rimessa a una successiva valutazione dell'autorità amministrativa. L'ordinanza gravata, coerente ai principi suddetti, risulta pertanto incensurabile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (in assenza di elementi in grado di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen