CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17682/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Salvini e Soci,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, n. 3401 / 1 2 / 20 21 , depositata il 14/04/2021; IRPEG-[OSCURATO:PERSONA] RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; viste le conclusioni scritte depositate dal PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia (ora UnicreditS.p.A.) presentava dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG relativa all'anno d'imposta 1984, in cui dichiarava una perdita fiscale di lire 567.328.000. In considerazione delle ritenute d'acconto subite, dei crediti d'imposta vantati per imposte pagate all'estero e dei crediti d'imposta sui dividendi, dalla dichiarazione emergeva, inoltre, un credito complessivo di lire 40.923.406.000,di cui la società chiedeva il rimborso. 2. Successivamente, in relazione al medesimo anno d'imposta, l'Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento ai fini IRPEG, con cui accertavaun maggior reddito imponibile in luogo della perdita dichiarata. Avverso tale avviso di accertamento, la banca proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Palermo e, in pendenza di tale giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, presentava istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 16 l. n. 289/2002, provvedendo a l versamento delle somme dovute. 3. Formulata istanza di rimborso del credito IRPEG pari ad euro 21.135.175,36 (corrispondente al citato credito d'imposta di lire 40.923.406.000), la banca impugnava il silenzio rifiuto, correlativamente formatosi,dinanzi alla CTP di Palermo, deducendo la persistenza del diritto al rimborso emergente dalla dichiarazione annuale, anche a seguito della definizione della lite che aveva avuto per oggetto l'avviso di accertamento. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando che le somme richieste dalla banca non rientravano tra quelle rimborsabili ai sensi dell'art. 16, comma 5, l. n. 289/2002 e che, comunque, le stesse erano state oggetto di compensazione con la maggiore imposta accertata. 5. La commissione tributaria adita respingeva il ricorso. 6. L'appello proposto dalla banca veniva accolto dalla CTR della Sicilia, con sentenza del 28 /01/ 2010, con la quale era disposto il rimborso richiesto dalla contribuente. Rilevava, inparticolare, il giudice di appello che risultava inconferente ogni riferimento alla domanda di condono exart. 16, comma 5, l. n. 289/2002, posto che oggetto di tale domanda non era il procedimento di diniego del rimborso del credito IRPEG, ma la lite pendente relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale IRPEG per l'anno d'imposta 1984. Osservava, inoltre, che i crediti di imposta indicati in dichiarazione dei redditi e dei quali era stato chiesto il rimborso non rientravano nel paradigma dell'art. 16, comma 5, l. n. 289/2002, che dispone solo in merito alle somme versate per effetto delle norme vigenti in materia di riscossione in pendenza della lite. 7. Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo relativo alla violazione dell’art. 16, comma 5, della l. n. 289/2002 e il secondo per omesso esame di un fatto decisivo. 8. La Corte, con ordinanza 26/07/2017, n. 18412, accoglieva entrambi i motivi e, cassata la sentenza impugnata, rinviava alla Commissione tributaria regionale della Sicilia per nuovo esame. 9. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3401/12/2021, depositata il 14/04 /20 21, rigettava l’appello della società. 10. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., in base asei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il PG ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 9, comma 9,e 16, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289, per aver la CTR indebitamente esteso al credito IRPEG pacificamente maturato dalla società nel corso dell’anno 1984, gli effetti della procedura di definizione della lite riguardante l’avviso di accertamento successivamente emesso dall’Ufficio per quello stesso periodo d’imposta, nonostante l’istituto del condono –per sua natura – risulti diretto ad incidere sui soli debiti del contribuente e giammai sui crediti vantati dal medesimo. L’assunto di fondo del motivo è che la definizione ex art. 16 Legge 289 della lite relativa all’Accertamento – effettivamente promossa, con successo, dalla Società –non poteva in alcun modo comportare la rinuncia, da parte di quest’ultima, al rimborso di quel credito d’imposta che, in quanto giammai contestato dall’Ufficio, era rimasto del tutto estraneo alla successiva lite condonata. Col secondo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 16, comma 5, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 289, per aver la CTR, in ogni caso, negato il rimborso del credito IRPEG di cui è causa in ragione della previsione di non ripetibilità degli importi versati anteriormente alla definizione, nonostante l’ente accertatore fosse risultato integralmente soccombente nell’ultima pronuncia di meritoanteriore alla definizione stessa e tale circostanza costituisse specifica deroga disposta ex lege alla previsione di non ripetibilità. Col terzo motivo la società ricorrentededuce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., in via subordinata rispetto al motivo che precede, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per aver la CTR pretermesso ogni considerazione in ordine alla soccombenza integrale dell’ente accertatore all’esito dell’ultimo giudizio di merito anteriore alla definizione della lite. Col quarto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art. 16, comma 5, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 289 nonché degli artt. 1243 e 2909 cod. civ., lamentando che la CTR abbia postulato la compensazione del credito IRPEG vantato da [OSCURATO:SOCIETA] con il maggior debito d’imposta contestato dall’Ufficio nell’accertamento relativo all’annualità 1984, nonostante tale debito – al momento di perfezionamento della procedura di definizione – fosse stato in gran parte annull a to con st atuizioni giurisdizionali coperte da giudicato interno. Rappresenta infatti che nel giudizio relativo all’avviso di accertamento, all’esito dei giudizi di merito di primo e di secondo grado, la gran parte dei rilievi era stata annullata con pronuncia coperta da giudicato interno, in quanto il ricorso erariale per cassazione atteneva solo ad una parte minima di essi; per cui la compensazione non poteva essere accertata in riferimento a somme non dovute e comunque in riferimento a somme ancora illiquide e non esigibili. La compensazione tra poste attive e passive nell’avviso di accertamento aveva infatti natura meramente liquidatoria e le successive vicende processuali escludevano ogni utilizzazione del credito. Col quinto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per aver la CTR pretermesso ogni considerazione in ordine al giudicato interno formatosi sulla declaratoria di illegittimità parziale dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio per il periodo d’imposta 1984.Col sesto motivo la società ricorrentededuce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art. 16, comma 5, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 289 e degli artt. 3 e 53 Cost. con questione di legittimità costituzionale; si duole che la CTR abbia negato il rimborso del credito IRPEG maturato dalla Società nel corso dell’anno 1984 – sulla base della supposta compensazione del medesimo con il maggior debito d’imposta oggetto di definizione – postulando così un’ingiustificata disparità di trattamento fra i crediti d’imposta richiesti a rimborso e quelli riportati a nuovo nelle annualità successive. 2. La rilevanza della questione oggetto di lite determina la rimessione della causa alla pubblica udienza. Occorre altresì acquisire i fascicoli dei giudizi di merito e del precedente giudizio di cassazione (RG 19538/2018). P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruoloper la trattazione della c